Il rischio più che concreto è che possa arrivare una valanga di segnalazioni a ingolfare gli uffici dell’UIF.

Le nuove regole introdotte dal correttivo del decreto legislativo sul credito al consumo, approvato a metà settembre, potrebbero, infatti, aggravare maggiormente un quadro già assai complesso, perché le banche, pur di evitare sanzioni, a differenza di quanto accaduto sino ad ora, preferiranno probabilmente spedire subito il ‘dossier’ all’UIF. 
Ci sono molti dubbi però ancora da dissipare sulla concreta applicazione delle nuove norme, poichè queste si vanno a sovrapporre alle regole già operative delle legge 231 del 2007 sull’antiriciclaggio. Il testo in questione, in particolare, prevedeva già che in caso di ‘operazioni sospette’, in cui il cliente non fornisca informazioni sullo scopo e la natura della transazione, l’istituto debba astenersi dall’ eseguire l’ operazione stessa e sia anche obbligato a interrompere i rapporti, oltre a segnalare il fascicolo all’ Ufficio della Banca d’ Italia.

Il decreto legislativo del 19 settembre 2012 n. 169, entrato in vigore il 17 ottobre 2012 prevede però non solo che gli obblighi di adeguata verifica, così come previsti dall’articolo 15 comma 3 del decreto legislativo 231/2007 siano osservati dalle Banche, dagli istituti di moneta elettronica e dalle Poste Italiane S.p.A. – quando agiscano da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro – ma anche dagli Istituti di Pagamento.

Gli agenti in attività finanziaria, invece, iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo del 25 settembre 1999, n. 374, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.

Infine il decreto in questione prevede che all’articolo 23 del D.lgs. 231/2007, dopo il comma 1 venga inserito il comma 1 bis che riportiamo : “1-bis. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi é accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall’articolo 18, comma 1.”

A questo punto però potrebbero nascere alcune perplessità soprattutto nel caso in cui il cliente non possegga, o semplicemente non indichi un altro conto corrente: cosa si farà? Lo si liquida in contanti? E come, viste le limitazioni alla circolazione del contante stesso?

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