Voto unanime, tanto che il disegno di legge è stato approvato in sede deliberante dalla commissione Giustizia del Senato. Una procedura che permette ai progetti di essere approvati direttamente in commissione saltando il passaggio dell’aula ma possibile solo se c’è accordo tra tutti i gruppi.
Le vittime dell’usura, compresi imprenditori dichiarati falliti, potranno ad esempio chiedere mutui che avranno tempi anticipati con concessione n el corso delle indagini preliminari purché ci sia parere favorevole del Pm. Un beneficio che però potrà essere revocato se il procedimento penale per il delitto di usura si conclude con sentenza di non luogo a procedere, proscioglimento o assoluzione con provvedimento di archiviazione. Ma la revoca potrà arrivare anche nel caso di archiviazione per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell’imputato, purchè non ci siano elementi documentati sull’esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi usurari.
Da adesso in poi chi, nell’esercizio di attività bancaria, di intermediazione o mediazione creditizia, indirizzerà una persona a un soggetto non abilitato commetterà un reato.
La legge modificherà anche il Codice dei contratti pubblici, stabilendo che la condanna irrevocabile dell’appaltatore per usura e riciclaggio farà sì che il responsabile del procedimento dovrà proporre alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.
Per quanto riguarda la crisi da sovraindebitamento, il testo prevede un accordo con i creditori, su proposta del debitore, attraverso un piano di ristrutturazione dei debiti che assicurerà il pagamento dei creditori estranei e l’integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati.
Il patrimonio del debitore potrà anche essere affidato ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.
Vi saranno inoltre organismi costituiti ad hoc da enti pubblici, iscritti in un apposito registro presso il Ministero della Giustizia che gestiranno le crisi. In attesa delle disposizioni che regolamenteranno il loro funzionamento, i compiti potranno essere svolti da un professionista che abbia i requisiti per la nomina a curatore fallimentare o da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice delegato.
Le disposizioni entreranno in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
(il testo è leggibile tra i documenti correlati)
legge vittime usura