Oggi vi devo parlare degli atteggiamenti delle Banche che curano e conservano risparmi degli Italiani.
Vi devo dare conto dell’esistenza in Italia di contenziosi, sia in sede civile che in sede penale, con i promotori finanziari, i quali in spregio alla perfetta buona fede dei risparmiatori fanno vita nababbi con la sottile acquiescenza delle Banche e società di intermediazione mobiliare.
I casi, o meglio il caos, in materia è noto a molti… i Promotori si accaparrano la fiducia dei risparmiatori (generalmente iniziano in ambito familiare per poi estendere la loro attività di consulenza anche agli amici e amici degli amici) e giocano a monopoli, nel vero senso della parola, con i loro soldi.
Le Banche e le società di intermediazione mobiliare stanno a guardare, guadagnando commissioni su commissioni ed oneri accessori legati ai rapporti di tenuta dossier titoli; il tutto fino a quando qualcuno, non chiede le relative rendicontazioni. A quel punto la Banca… solerte senza sapere né leggere e né scrivere, deposita nella locale Procura della Repubblica una bella querela penale contro il Promotore finanziario… A quel punto scatta il procedimento penale… la Banca sta a guardare… fornendo alla Procura tutte le indicazioni possibili… intanto il promotore per intervento della CONSOB viene preventivamente e cautelativamente sospeso… per sei mesi…
Il cliente parla con la Banca e chiede lumi… la Banca in poche parole risponde così: “disconosciamo ogni atto, rendiconto e documentazione pervenuta non direttamente dall’Istituto Bancario, per quanto concerne le Sua posizione, stante il decorso di oltre un decennio dalla sottoscrizione del contratto potremmo non detenere più alcuna documentazione in merito…”
Ai sensi dell’art. 5, comma quarto, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, il quale così recita: “la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a loro responsabilità accertata in sede penale”… la Cassazione ha aggiunto che occorre un rapporto di “necessaria occasionalità” tra incombenze affidate e fatto del promotore, tale rapporto è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze di cui è investito. In poche parole sempre!!!
Le Società di intermediazione mobiliare, solitamente Banche, cosa fanno invece?
un semplice calcolo aritmetico preceduto da una conversazione del genere…
Impiegato solerte della Banca: caro cliente quanto mi hai versato?
Cliente: 150 mila euro
Impiegato solerte della Banca: puoi provarlo?
Cliente: come… posso provarlo? Li ho dati alla persona da te indicata, un tuo uomo, un tuo fidato… nelle forme e modalità che di volta in volta, questi mi indicava… per 12 anni nulla mi hai detto… ed ora?… ho sbagliato io?…
Impiegato solerte della Banca: senza prova di consegna ed alla luce della querela presentata dalla Banca, vittima del malfattore Promotore finanziario… posso rimborsarti le sole minus-valenze prodotte dai titoli da te acquistati pari grosso modo ad € 15.000,00
In buona sostanza la Banca fa un semplice calcolo aritmetico, sostenendo che lei stessa è la vittima, tacendo sulle quantità di commissioni che ha incassato negli anni nella gestione, anche fraudolenta, del dossier titoli e si limita ad offrire in transazione il 10% del valore versato dal Cliente…
Io in occasione della lite che mi accingo a seguire per una parte civile contro Banca Fideuram, della quale vi terrò informato, ho potuto constatare che le Procure della Repubblica, almeno in ogni capoluogo di Provincia, hanno avviato e chiuso o hanno pendente un giudizio con i Promotori mascalzoni… sarà… ma a me i Promotori sembrano più vittime che carnefici…
Le Banche ed i Controllori delle attività dei Promotori la fanno franca anche a dispetto dell’art. 5 comma IV L. 1/91: in questo senso il Tribunale di Monza Sez. I Sentenza del primo luglio 2011, con un’assurda sentenza che invoca appello, ha fornito un grosso espediente alle Banche per esimersi dal definire bonariamente in tempi ragionevoli le questioni sorte…
Da ultimo le Procure della Repubblica, a mio avviso dovrebbero estendere le indagini anche ai controllori… ma la dottrina al riguardo è di contrario avviso, il reato di truffa essendo un reato a condotta vincolata con piena natura commissiva e non omissiva rende inapplicabile l’istituto del concorso nel reato da parte del controllore che omette (anche solo con colpa… grave in questo caso)…
Vedremo, se non chiudiamo prima transattivamente la vicenda con la Banca Fideuram, cosa dirà il G.U.P. all’udienza del 18 luglio in ordine all’estensione del processo anche al responsabile civile nonché al supplemento di indagini che andremo a chiedere….
Vi terrò aggiornati…