«Spetta allo Stato, e per esso al presidente del Consiglio, disporre per gli stanziamenti per l’anno 2010 e successivi, l’acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse del “Fondo per le aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale”, già destinate alla macroarea costituita dai territori confinanti con Trentino-Alto Adige/Südtirol».

Questione senza fondamento quella sul conflitto di attribuzione tra enti presentata dalla Provincia autonoma di Bolzano. Non c’è nessuna violazione del principio di leale collaborazione e preventiva intesa nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2011.

I fondi – Una pronuncia, quella della Consulta nella sentenza del 16 aprile n. 71/2013 (leggibile negli allegati), che fa “sorridere” i Comuni dei territori confinanti con la Provincia, destinatari dei finanziamenti per «iniziative e progetti per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l’integrazione e la coesione dei territori». Non proprio una cifra simbolica, visto che si parla di 40 milioni di euro in arrivo da Bolzano e altrettanti da Trento, per un totale di 80 milioni a valere sul cosiddetto Fondo Odi, acronimo dell’organismo di indirizzo per la gestione di queste somme, istituito con la legge finanziaria per il 2010 del 23 dicembre 2009 n. 191. A beneficiarne sono le amministrazioni dei comuni in Veneto e Lombardia.
Peccato che la provincia di Bolzano volesse destinare i 40 milioni di sua competenza direttamente ai Comuni confinanti con la propria provincia. Così, dei 160 milioni di euro previsti per i progetti di finanziamento presentati per il 2010 e 2011, in cassa c’erano solo 109 milioni perché la quota Altoatesina non era arrivata in cassa nel 2011, dieci milioni erano già “volati via” in progetti avviati dall’accordo degli ex presidenti Dellai e Galan e un milione era servito per spese di avviamento.

Palla al centro – La sentenza della Consulta rimette in gioco l’Odi e obbliga la Provincia di Bolzano alla contribuzione. «La censura – scrivono i giudici – è fondata su un presupposto erroneo», giacché tutti i provvedimenti richiamati nella ricostruzione normativa del ricorso alla Corte Costituzionale non riguardano «l’esercizio della competenza provinciale di cui è dedotta la lesione, né incidono sulla relativa disciplina».
La riorganizzazione degli interventi di finanziamento sull’area contigua al Trentino Alto-Adige, confluita nell’Accordo di Milano del 2009, è stata necessaria per evitare una duplicazione contributiva con cui si sarebbero assegnati a una stessa area svantaggiata «interventi di perequazione e solidarietà sia statali, sia provinciali, suscettibili di produrre una discriminazione di carattere opposto a quella che si intendeva rimuovere quando i territori in questione furono per la prima volta individuati quali beneficiari della perequazione», si legge nella sentenza.

Il qui pro quo – Insomma, lo Stato non si sottrae e non avoca a sé la gestione dei fondi Provinciali esautorando le capacità decisionali bolzanesi sui progetti da sostenere. Con il Dpcm si “limita” a decurtare la quota statale che finiva nel Fondo Odi, alleggerendola di 19.452.415,13 euro e destinando alla macroarea confinante con il Trentino Alto-Adige 17milioni e qualche “spicciolo”, pari alla «quota di spettanza dello stanziamento disponibile per gli esercizi 2007, 2008, 2009 (anni in cui il concorso provinciale mancava)».
Non c’è distinzione tra il Fondo prima e dopo l’Accordo di Milano, sia sotto il profilo amministrativo sia sotto quello contabile, tanto più che per il giudice delle Leggi la proposizione per cui le risorse del Fondo sono acquisite al bilancio statale va interpretata in coerenza alla prima parte delle disposizione e limitata alla quota di spettanza dello Stato.
La duplice «invasione di competenze», verificata per l’amministrazione di Bolzano attraverso il prelievo a monte delle risorse e con la gestione finanziaria degli interventi e, in seconda battuta, per l’affidamento della gestione operativa del fondo al Dipartimento per gli affari regionali della presidenza del Consiglio dei ministri, a parere della Consulta non si rintraccia: i fondi accreditati all’Odi danno luogo a una gestione unitaria per la quale l’Organismo presenta il rendiconto amministrativo e una comunicazione in base alla quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a svincolare gli importi accantonati per le finalità perequative a carico delle Province autonome.
Tant’è. Ora si aspetta l’accredito.

Corte_Costituzionale_16_aprile_2013_n711.pdf

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