La Corte di giustizia dell’Unione europea alza gli scudi a protezione di chi viaggia in aereo. Tre storie, tre sentenze – di cui una su cause riunite -, tre conferme dell’attenzione posta dalla Ue alla tutela del passeggero in volo su tratte ricadenti nel territorio europeo.
Base giuridica è il Regolamento n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 con cui sono state istituite le regole comuni per la compensazione e l’assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato.
Attenti alle coincidenze – La prima delle tre sentenze (Causa C 321/11) riguarda il caso di una coppia di cittadini spagnoli che acquista dalla compagnia Iberia un viaggio da La Coruña (Spagna) a Santo Domingo, con scalo a Madrid. Il primo volo accumula un ritardo di un’ora e 25 minuti e la compagnia, autonomamente, annulla la carta d’imbarco sul secondo vettore pensando che avrebbero perso la coincidenza. Rivende i posti. Al contrario i due si presentano alla porta d’imbarco di Madrid durante l’ultima chiamata passeggeri: peccato non ci sia più posto. L’atterraggio alla destinazione finale avviene con 27 ore di ritardo e la compagnia non vuole risarcire i clienti sostenendo che le circostanze configuravano una coincidenza persa e non un “negato imbarco”. Di tutt’altro avviso invece la Corte di Lussemburgo: «Non si può ammettere che un vettore aereo possa estendere sensibilmente le ipotesi nelle quali avrebbe il diritto di negare in maniera giustificata l’imbarco ad un passeggero», scrive nella sentenza. In una situazione come quella del procedimento in esame, «ciò condurrebbe a far sopportare ai passeggeri interessati le difficoltà e i gravi disagi inerenti ad un negato imbarco quand’anche il rifiuto in parola fosse imputabile, in ogni caso, unicamente al vettore il quale o si trova all’origine del ritardo del primo volo da esso stesso operato, o ha erroneamente considerato che i passeggeri interessati non sarebbero stati in grado di presentarsi in tempo per l’imbarco sul volo successivo, oppure ancora ha proceduto alla vendita di biglietti concernenti i successivi voli per cui il tempo a disposizione per prendere il volo seguente era insufficiente».
Uno sciopero “eccezionale” – Non va meglio per le compagnie aeree neanche nella causa C-22/11, intentata da un cliente Finnair rimasto bloccato a Barcellona a causa della riorganizzazione dei voli seguita ad uno sciopero. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha infatti confermato quanto stabilito in appello dal giudice nazionale, escludendo che le circostanze “eccezionali” che permettono di annullare un volo per sciopero del personale possano ripercuotersi sui passeggeri dei voli riorganizzati. Tanto più che nel caso specifico lo sciopero risaliva a due giorni prima. Via libera alla compensazione pecuniaria immediata, al rimborso del prezzo del biglietto o all’imbarco su un volo alternativo che porti i passeggeri alla loro destinazione e all’assistenza durante il periodo d’attesa del volo successivo: non importa che il motivo sia diverso dalla sovraprenotazione.
I vettori però potrebbero sempre rivalersi su chiunque sia causa del negato imbarco, sottolineano dalla Corte con sede a Lussemburgo.
Il tempo fugge, il ritardo si paga – Mano al portafoglio per i ritardi oltre le tre ore oltre che per le cancellazioni, ha sentenziato la Cgue confermando la linea seguita per la sentenza Sturgeon del 19 novembre 2009. Due i procedimenti esaminati per la sentenza del 23 ottobre 2012 risultante dalle cause riunite C 581/10 Nelson e a./Deutsche Lufthansa AG e C 629/10 TUI Travel e a. Civil Aviation Authority.
Oltre 20 le ore di ritardo per i passeggeri dei due voli. Già la Civil Aviation Authority – l’autorità indipendente per il trasporto aereo della Gran Bretagna aveva respinto il ricorso esperito dalla TUI Travel, dalla British Airways, dalla EasyJet Airlines e dall’International Air Transport Association per evitare di risarcire i passeggeri proprio collegandosi alla giurisprudenza europea. All’indirizzo riconfermato, la Cgue ha aggiunto un’ulteriore precisazione poco gradita alle compagnie: non è necessario limitare l’efficacia della sentenza nel tempo, ritenendo non fondate le richieste di compensazione pecuniaria di passeggeri relative a voli ritardati effettuati prima del 23 ottobre.
Corte di Giustizia europea, Grande sezione, cause riunite C 581 e C 629 2012, sentenza 23 ottobre 2012
Corte di Giustizia europea, Terza sezione, causa C 22 2011, sentenza 4 ottobre 2012
Corte di Giustizia europea, Terza sezione, causa C 321 2011, sentenza 4 ottobre 2012
Corte di Giustizia europea, sentenza Sturgeon, 19 novembre 2009