Al riguardo vi posso dire che ultimamente si è affermato un indirizzo giurisprudenziale che diversifica le obbligazioni relative alle spese dovute al terzo da parte del Condominio come obbligazione parziaria e non come obbligazione solidale.
Tale argomento è stato anche oggetto del recente esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense.
Ora, a me sembra che entrambi gli indirizzi siano nel pieno rispetto delle posizioni giuridiche sottese e che la scelta dell’una o dell’altra categoria dipenda dalle vicende peculiari del singolo caso concreto.
L’obbligazione solidale è disciplinata dall’art. 1294 del c.c. secondo il quale articolo se la legge o il titolo nulla dispone tutti i debitori sono tenuti al pagamento in via solidale. Ciò significa che per l’intero può essere escusso il patrimonio del singolo, il quale poi a sua volta ha azione di regresso nei confronti degli altri. Pertanto, qualora vi sia:
– pluralità soggettiva, cioè vi sono più soggetti coinvolti quali i condomini;
– l’eadem causa obbligandi, cioè la stessa fonte dell’obbligazione (ovvero la legge o il titolo);
– l’idem debitum cioè tutti i condomini sono tenuti a pagare lo stesso debito.
Al contrario l’obbligazione è parziaria se non è solidale (art. 1341 del c.c.), in poche parole la norma stabilisce che tutte le volte in cui l’obbligazione non è solidale, questa è parziaria, quindi fa un ragionamento a contrario.
Secondo il recente indirizzo della Suprema Corte a Sezioni Unite (9148/2008) le obbligazioni nascenti in favore di terzi a carico del condominio possono essere considerate parziarie perché:
La legge nulla dispone in merito, riguardo alle obbligazioni del condominio;
Si può calcolare il dovuto a carico del singolo condomino in base alle tabelle millesimali;
Il Condominio non è un Ente di Gestione perché non ha un’autonomia patrimoniale, al più si potrebbe individuare un mandato con rappresentanza in favore dell’amministratore);
Il mio parere è che definire tout court le obbligazioni in un senso o in un altro è riduttivo; andrebbe effettivamente fatto di ogni caso, un caso singolo, al fine di poter effettivamente ricondurre il debito contratto dal Condominio nell’una o nell’altra categoria, ciò anche in virtù del dato letterale della norma art. 1294 del c.c. che rimanda alla legge o al titolo (in questo il regolamento di condominio, se esistente) per qualificare un’obbligazione come solidale e soltanto in caso di esito negativo, qualificare la stessa come parziaria.
Ad ogni modo, alla luce delle sopra esposte considerazioni, avete la possibilità di fare inserire a verbale, in assemblea condominiale quando siate chiamati a deliberare su una spesa, l’uno o l’altro indirizzo giurisprudenziale; in tal modo, pre-costituendovi il “titolo” per poter invocare la parziarietà dell’obbligazione ovvero, se ritenuto più conveniente, la solidarietà.