BRUXELLES. Le funzionalità di un software e un linguaggio di programmazione non possono essere protetti dal diritto d’autore. Sono le conclusioni cui è arrivato l’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, Yves Bot, nel caso della controversia tra le case
software britanniche Sas e Wpl.
La Corte di Lussemburgo è stata adita dalla High Court of Justice perché precisasse appunto la portata della protezione giuridica europea del diritto d’autore sui programmi per computer. La Sas institute Inc produce un software per database, in particolare per l’elaborazione di dati statistici, che possono essere personalizzati dagli utenti scrivendo script applicativi nel linguaggio di programmazione Sas.
La controindicazione era che se il cliente avesse voluto passare ad un altro fornitore di software, per continuare ad utilizzare i dati archiviati doveva o continuare ad usare i moduli Sas o riscrivere in un altro linguaggio gli applicativi. In ogni caso, con aggravio dei costi. Ma la World Programming Limited (Wpl) ha creato il prodotto Wps che emulava le funzionalità dei moduli Sas. Da qui, la causa intentata dalla Sas contro la Wpl.
L’avvocato generale, le cui conclusioni nella prassi sono generalmente ritenute in sentenza, ha affermato che il codice sorgente ed il codice oggetto, ovvero gli elementi letterali di un programma, sono effettivamente protetti dal diritto d’autore. Ma non possono esserlo le funzionalità di un programma che vengono giudicate ”simili alle idee”. ”Ammettere che una funzionalità di un programma possa in quanto tale essere protetta – è scritto in una nota della Corte – equivarrebbe ad offrire la possibilità di monopolizzare le idee”. L’avvocato Bot però aggiunge che il modo in cui sono organizzate formule e algoritmi, queste sì rispecchiano la creatività il know-how e l’inventiva e quindi sono protetti dal diritto d’autore.
Quindi, in altri termini, è ammesso scrivere un programma che compie le stesse funzioni di un altro, ma deve essere ‘originale’ e su questo punto la Corte ha rinviato al giudice britannico stabilire se la Wpl abbia o meno ripreso parti sostanziali degli elementi del sistema Sas. Ma la grande novità introdotta dall’avvocato generale è il concetto per cui il linguaggio di programmazione in sé non può essere protetto dal diritto d’autore. Essendo l’elemento che consente di dare istruzioni alla macchina, il linguaggio di programmazione ”deve essere equiparato, ad esempio, al linguaggio utilizzato dall’autore di un romanzo”.
Infine, sulla questione se la Wpl fosse legittimata a riprodurre il codice Sas per consentire l’inter-operabilità tra questo ed il suo sistema Wps, l’avvocato generale ritiene che il titolare di una licenza d’uso ”può, senza l’autorizzazione dell’autore, riprodurre il codice di tale programma o tradurre la forma del codice di un formato di dati di tale programma per scrivere, nel proprio programma per elaboratore, un codice sorgente che legga e scriva tale formato di dati”.