Sembrerebbe un assurdo che possa essere pronunciato l’addebito della separazione non sulla base della reale violazione dell’obbligo di fedeltà, bensì sulla potenzialità di tale violazione per aver ricercato altri partner tramite internet.

In realtà la Cassazione sul punto si era già pronunciata molti anni addietro precisando che l’obbligo ed il correlato diritto alla fedeltà, trovano il proprio fondamento nella comunione spirituale del rapporto coniugale.
Perché si possa parlare di violazione della fedeltà coniugale, non necessita l’esistenza di un adulterio conclamato, né la prova di rapporti sessuali extraconiugali, mentre è invece sufficiente la sussistenza di una relazione, magari anche solo platonica, ma con caratteristiche di continuità, tali da incidere in maniera rilevante nel rapporto di fiducia vicendevole e di stima reciproca.

L’INCIDENZA DEL COMPORTAMENTO

Va tuttavia ricordato che, nella pratica giudiziaria, non è sufficiente dimostrare la violazione o il tentativo di violare l’obbligo di fedeltà per ottenere l’addebito della separazione.
Infatti la giurisprudenza, ormai in modo assolutamente costante, (anche per evitare inutili allungamenti dei processi con prove testimoniali e mezzi istruttori) ha chiarito che è sempre necessario accertare in concreto, ai fini dell’addebitabilità della separazione, se l’infedeltà di un coniuge sia stata l’effettiva causa o concausa della frattura del rapporto, non potendosi porre a base di un eventuale addebito un comportamento isolato che non risulti aver spiegato incidenza sull’unità familiare o sulla prosecuzione della convivenza.
Dunque il giudice non può mai fondare una pronuncia di addebito sulla sola inosservanza dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico delle parti, essendo invece tenuto a verificare se tale violazione sia stata l’unica causa della separazione, ovvero se, come quasi sempre avviene, preesistesse una situazione di intollerabilità della convivenza.
Conseguentemente in concreto se già l’unione era fallita e non vi era più alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la circostanza della relazione extraconiugale, non può essere posta alla base dell’addebito, in quanto non costituisce la causa della separazione stessa.
Ricordiamo ancora che l’obbligo cessa comunque con la prima udienza. Una volta infatti che i coniugi siano comparsi avanti al Presidente del Tribunale (e cioè alla prima udienza di comparizione), viene a cessare l’onere della fedeltà vicendevole, potendo ciascuno degli interessati instaurare legalmente nuove relazioni.

L’ INFEDELTA’ SU INTERNET

La Cassazione, come si accennava, aveva già chiarito da tempo che non fosse necessaria, né si pretendeva la prova di un adulterio conclamato o l’esistenza di rapporti sessuali extraconiugali, in quanto, ai fini dell’intollerabilità della convivenza, basta dimostrare l’esistenza di una relazione, anche solo verbale od epistolare, ma con caratteristiche di continuità tali comunque da incidere in maniera rilevante nel rapporto di fiducia vicendevole e di stima reciproca che deve sussistere in un normale menage familiare.
Il fatto è che attualmente gli stimoli a conoscere altre persone tramite la rete, sono davvero tanti.
I siti che si occupano di incontri tra partner sono ormai innumerevoli, alcuni con accattivanti messaggi pubblicitari (l’amore di una vita o la passione di una sera…se non siete in coppia entro 12 mesi rimborsiamo l’iscrizione…incontri seri per single esigenti, etc.) e rimane sostanzialmente soltanto l’imbarazzo di una scelta.
Il fatto poi che si possa agire nel segreto e nell’intimità della propria stanza rende la cosa ancora più intrigante.
Vi sono siti molto battuti (badoo, meetic, tindeer, okcupid, parshet, lovoo, happn once, etc.) così come vi sono siti specializzati per gli incontri sessuali (whiprr, flirt senza limiti, c-date, senza pudore, etc.). Poi vi sono siti specializzati secondo gli orientamenti (amicizie-cattoliche per i cristiani, single-muslim per i musulmani, bakeca-incontri per gli omosessuali, genitori single per chi ha già figli) fino a giungere a siti altamente specializzati (per i vegani, per gli amanti di una determinata attività ludica e così via).
Dunque non vi è che l’imbarazzo della scelta e ciò spiega l’enorme afflusso di partecipanti e anche il forte stimolo alla infedeltà di coppia.
Statistiche alla mano, sembra che in tutta Europa gli Italiani siano i meno propensi al rispetto della fedeltà coniugale.

CHE NE DICE LA CASSAZIONE

Con la sentenza n. 9384 riportata da tutti i mass-media depositata il 16/04/2013, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della questione.
In sostanza la  moglie aveva scoperto il proprio coniuge che passava il proprio tempo attaccato al computer alla ricerca di relazioni extraconiugali e per tale fatto sentendosi tradita aveva lasciato la casa coniugale.
Ne era seguito un giudizio nel quale la moglie chiedeva l’addebito al marito per la violazione di fedeltà ed il marito per l’allontanamento dalla casa.
La Corte d’Appello, riteneva tuttavia giustificato l’allontanamento dalla casa coniugale senza preavviso, anche solo per la scoperta dell’interesse continuo del marito nella ricerca di compagnia sui siti web.
Quest’ultimo, pur avendo ammesso il fatto, minimizzava e riteneva che non fosse sufficiente tale comportamento per l’addebito della separazione, trattandosi semmai di una potenzialità, ma non di una violazione in senso tecnico, e comunque ritenendo la circostanza oggettivamente non idonea a compromettere la fiducia tra coniugi ed a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale che era stata la causa della separazione.
In sostanza deduceva lì interessato, la Corte d’Appello aveva errato nel ritenere violato l’obbligo di fedeltà, ex art. 143 c.c., da parte del marito sia pure intento alla ricerca di altre figure femminili tramite internet, ma senza la prova di una relazione effettiva.
La Cassazione tuttavia era di diverso avviso e confermava la sentenze precedenti, per di più condannando il navigatore in rete anche alle spese di lite, rilevando che la frattura nel rapporto può conseguire anche solo ad un comportamento, ma che tuttavia, per la sua gravità preclude alla prosecuzione della convivenza.

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