l Consiglio dei Ministri ha approvato misure in tema di semplificazione fiscale, composizione dei Consigli provinciali, lavoro interinale, affari esteri, salute, contenimento della spesa pubblica. Di seguito, in sintesi, le novità principali, suddivise per tema
1. SEMPLIFICAZIONE FISCALE
Il Governo, con l’approvazione del decreto legge sulla semplificazione fiscale, ha introdotto alcune novità che renderanno ancora più marcata l’azione nel campo della semplificazione della normativa tributaria e della lotta all’evasione. Nei 13 articoli del provvedimento, predisposto dal Ministrero dell’economia e delle finanze, sono annunciate diverse misure che permetteranno ulteriori passi avanti verso equità e controllo mirato degli illeciti.
In particolare, tra le semplificazioni in materia tributaria, si segnala quella sulla rateizzazione dei debiti tributari, ovvero la dilazione dei pagamenti in caso di scadenza dal termine ultimo di pagamento. Con il nuovo provvedimento il contribuente, qualora decadesse la rateazione accordata, potrà comunque accedere, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, alla rateazione per momentanea difficoltà economica. In proposito, il decreto prevede la Rateazione flessibile. Si interviene sulla rateazione per momentanea difficoltà economica proponendo tre soluzioni:
a) piani di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione;
b) esclusione della decadenza dal beneficio per mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate successive; la decadenza opera solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive;
c) divieto di iscrivere ulteriori ipoteche oltre la prima.
Codice dei contratti pubblici – certificazione dei carichi pendenti.
Fino a ieri, il contribuente ammesso a una rateizzazione del debito tributario veniva considerato dalla legge inadempiente e, pertanto, veniva escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Il provvedimento pone rimedio a questa situazione, e considera il contribuente a tutti gli effetti adempiente (anche se a rate). Saranno gli uffici finanziari a rilasciare le apposite certificazioni e specificare l’effettiva situazione in cui versa il contribuente.
Comunicazioni e adempimenti formali
Oggi è possibile accedere a regimi fiscali speciali o fruire di particolari benefici tributari su presentazione di un’apposita comunicazione, oppure a seguito di un adempimento di carattere formale (per esempio, la tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali).
Con l’odierno provvedimento si eviterà che l’inosservanza di adempimenti formali da parte del contribuente (che invece possiede i necessari requisiti sostanziali) lo faccia decadere dal regime speciale prescelto ovvero dal beneficio previsto dalla legge.
Al contribuente viene consentita la presentazione della comunicazione ovvero l’assolvimento del particolare adempimento previsto, anche in ritardo, comunque entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell’inizio dell’accertamento. Il contribuente pagherà peraltro una sanzione minima di 258 euro. In questo modo si salvaguarda il contribuente in buona fede e vengono sanati quei soli comportamenti che non pregiudicano l’interesse erariale, né l’attività di accertamento.
Semplificazioni degli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA da parte dei soggetti passivi
Ci sarà una sola comunicazione per ciascun cliente al mese e non più una singola comunicazione per ciascuna operazione. Fino a ieri vigeva l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo superiore ai 3.000 euro. Dal 1° gennaio di quest’anno, per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione, gli operatori comunicano l’importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore. Per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore ad euro 3.600, IVA inclusa.
Comunicazione operazioni black-list – Introduzione soglia
Le imprese tenute ad osservare la disciplina black list devono comunicare all’Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, solo per le operazioni di importo superiore a euro 500.
Facilitazioni per imprese e contribuenti
Deroga alle norme sulla limitazione del contante per gli stranieri non comunitari residenti fuori dal territorio italiano. La disposizione prevede che per gli acquisti di beni effettuati dalle persone fisiche residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza straniera non trovano applicazione le disposizioni che pongono il divieto del contante al di sopra della soglia di 1.000 euro, con particolari garanzie anti-riciclaggio.
Case all’estero, modifiche Imu
L’imposta non è dovuta se il suo importo calcolato non supera i 200 euro. Innovativamente, per valore dell’immobile, ai fini dell’imposta, si assume non più solo il valore di mercato ma quello utilizzato nel Paese estero per le imposte patrimoniali o sui trasferimenti. Inoltre per gli italiani che lavorano all’estero per lo Stato (es. diplomatici) si prevede la riduzione dell’aliquota di 0,4 punti percentuali (ma solo per il periodo in cui si lavora all’estero). Viene anche riconosciuta la detrazione (200 euro) se l’immobile è adibito ad abitazione principale.
Tracciabilità
Viene differito al 1° maggio 2012 il pagamento di stipendi e pensioni di importo fino a 1.000 € tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali.
Crediti tributari di modesta entità
Viene portata a 30 euro la soglia al di sotto della quale viene abbandonata la riscossione dei crediti tributari erariali e locali; finora la soglia era di euro 16,53. Per evitare elusioni/abusi, il nuovo limite (valido per ogni singolo credito e per ogni singolo periodo d’imposta) non vale in caso di accertate ripetute violazioni degli obblighi di versamento.
Pubblicità dei provvedimenti AAMS
Anche l’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato deve pubblicare i provvedimenti nel proprio sito internet. Tali provvedimenti, come già avviene per le altre Agenzie fiscali, avranno valore legale e non necessiteranno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Attività estimative svolte dall’Agenzia del Territorio
Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è corrisposto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, in materia di revisione generale delle zone censuarie e delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane.
La norma prevede, in sede di prima applicazione, che sia determinata una superficie convenzionale, dall’Agenzia del territorio, derivata dagli elementi di consistenza in proprio possesso.
Al fine di rendere disponibile ai Comuni la superficie catastale sulla quale determinare la nuova imposta, si applicano le stesse modalità di determinazione di una superficie convenzionale, sempre in sede di prima applicazione, anche per le unità immobiliari a destinazione ordinaria alle quali è stata attribuita la rendita presunta.
Parere del Consiglio di Stato su bandi di gara
Per una migliore garanzia della legittimità dell’azione amministrativa, la norma propone di acquisire sempre il parere del Consiglio di Stato su bandi di gara relativi ad alcune gare (p.es.: giochi ed assegnazione di alcune licenze).
Misure di contrasto all’evasione
Disposizioni in materia di utilizzo da parte della Guardia di finanza dello strumento istruttorio delle indagini finanziarie.
La proposta parte dall’esigenza di un ulteriore rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali.
Viene introdotta la possibilità per la Guardia di finanza di istruire indagini di carattere finanziario e quindi trasmettere le proposte all’Agenzia delle entrate per richiedere le misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo.
Estensione dell’obbligo da parte dei destinatari delle disposizioni in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di trasmissione delle infrazioni alle norme sulla limitazione all’uso del contante alla Guardia di finanza
La disposizione prevede l’obbligo di comunicazione delle infrazioni in questione non più direttamente all’Agenzia delle entrate, ma alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Partite IVA inattive
L’attuale formulazione prevede la revoca della partita IVA se non si è svolta attività di impresa, arti o professioni o non si sia presentata la dichiarazione annuale per le ultime tre annualità. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al contribuente che può impugnarlo davanti alle Commissioni tributarie.
La norma prevede l’invio in modo automatico, da parte dell’Agenzia delle entrate, di una comunicazione ai titolari di partita IVA che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l’invito al pagamento della sanzione, ridotta ad un terzo. Al contribuente viene data la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi a quelli desumibili dall’analisi delle informazioni presenti in anagrafe tributaria affinché l’Agenzia delle entrate non proceda alla cessazione d’ufficio della partita IVA. Per i soggetti che non adducono motivazioni valide, l’Agenzia procede d’ufficio alla cessazione della partita IVA ed all’iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.
Il pagamento dell’imposta di bollo delle attività scudate viene prorogato dal 16 febbraio al 16 maggio del corrente anno.
In conseguenza, fino all’entrata in vigore dell’odierno provvedimento, non si configurano violazioni in materia di versamenti.
2. PROVINCE
Prosegue l’azione di contenimento dei costi della burocrazia, attraverso una delle misure annunciate nei mesi scorsi: la razionalizzazione delle spese di gestione degli enti territoriali provinciali. Il disegno di legge del Governo, esaminato su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’interno, interviene sulla definizione delle nuove modalità di elezione dei Consiglieri provinciali e dei Presidenti delle Province. Al sistema elettorale attuale, basato sull’elezione diretta del Presidente e del Consiglio provinciale, si sostituisce un sistema proporzionale, fra liste concorrenti. La riforma non prevede nuovi oneri a carico della spesa pubblica. Il risparmio presunto per lo svolgimento delle elezioni è di circa 118 mila euro per lo Stato e di circa 120 mila euro per le Province.
Gli aspetti essenziali sono quattro:
1) Si riduce il numero massimo di consiglieri provinciali. Per le province con più di 700.000 abitanti saranno 16, per quelle con popolazione compresa tra i 300.000 e i 700.000 saranno 12, mentre per quelle con meno di 300.000 abitanti il numero massimo di consiglieri previsto è di 10 unità. I nuovi limiti sono stati pensati per consentire l’accesso in Consiglio di tutto l’arco di forze politiche, garantendo la rappresentatività di tutte le opinioni e la tutela delle minoranze.
2) I candidati al seggio di consigliere provinciale potranno essere solo i sindaci e i consiglieri comunali della provincia interessata. Le “elezioni di secondo grado” riducono i costi. Gli eletti, infatti, mantengono la carica di sindaco o consigliere comunale per tutta la durata del quinquennio provinciale di carica. Le elezioni, inoltre, si svolgeranno in un solo giorno (una domenica che verrà fissata con decreto dal Ministro dell’interno in una data diversa da quella del turno primaverile delle elezioni comunali).
3) Il Presidente della Provincia è eletto direttamente dal corpo elettorale composto dai Consiglieri comunali per abbinamento di lista.
4) Per preservare l’equità di genere tra gli eletti, si prevede la presenza necessaria di candidati di entrambi i sessi in ciascuna lista, nel rispetto del principio di pari opportunità.
Il testo sarà ora esaminato dalla Conferenza unificata alfine della definitiva approvazione da parte del consiglio dei Ministri.
3. LAVORO INTERINALE
Parità di trattamento, più facile accesso all’occupazione, equiparazione tra lavoratori interinali e lavoratori dipendenti dall’impresa in cui si presta il servizio.
Con l’approvazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva comunitaria 2008/104/CE, le agenzie di somministrazione italiane cambiano volto.
Il provvedimento, declinato in otto articoli, serve a dotare il nostro mercato del lavoro di una serie di strumenti capaci di garantire trasparenza ed efficienza, favorendo l’inserimento e il reinserimento delle persone in cerca di occupazione, aumentando le tutele per i lavoratori. Il decreto, infatti, modificando le disposizioni del d.lgs. n. 276/2003 (“decreto Biagi”), aggiorna le norme in materia di lavoro interinale.
In particolare, viene ribadito il principio che per tutta la durata della missione i lavoratori dipendenti dell’agenzia hanno diritto a condizioni di base di lavoro e di occupazione che non possono essere complessivamente inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’impresa in cui si presta lavoro, a parità di mansioni svolte.
Viene regolamentato anche l’orario di lavoro, lo straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi, nonché la protezione per le donne in stato di gravidanza, la parità di trattamento fra uomo e donna ed altre misure volte ad evitare ogni forma di discriminazione. Si introduce una disposizione che punisce con sanzione penale chiunque esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore in cambio di un’assunzione presso un’impresa utilizzatrice. Per questa violazione è prevista anche la cancellazione dall’albo delle agenzie per il lavoro. Viene previsto, poi, che i lavoratori dipendenti dall’agenzia di lavoro siano informati dall’impresa presso la quale svolgono il servizio dei posti vacanti, affinché possano aspirare, al pari dei dipendenti della medesima impresa, a ricoprire posti di lavoro a tempo indeterminato.
Sono introdotte infine norme a tutela di alcune categorie di soggetti deboli o svantaggiati, individuate anche ai sensi del Regolamento comunitario n. 800/2008.
4. MODIFICHE ALLO STATO CIVILE
Su proposta del Presidente del Consiglio e dei Ministri della pubblica amministrazione e semplificazione, dell’interno e della giustizia, vengono introdotte nuove modifiche allo stato civile. Se in passato le domande dei cittadini venivano presentate alle Prefetture, ma poi il provvedimento finale era adottato dal Ministero dell’interno, da oggi il Prefetto diventa l’unica autorità decisionale. Si prevedono risparmi consistenti in termini di tempo (per i cittadini) e incrementi di efficienza (per l’amministrazione).
I cambiamenti riguardano in particolare il cambio di cognome. Le tipologie previste sono tre:
1. Chiunque potrà chiedere di aggiungere il cognome materno a quello paterno. Il numero di questo tipo di domande è in costante aumento (oltre 400 all’anno).
2. Le donne divorziate o vedove potranno aggiungere il cognome del nuovo marito ai propri figli.
3. Infine, per coloro che hanno ricevuto la cittadinanza italiana sarà possibile mantenere il cognome con il quale erano identificato all’estero.
5. ESTERI
Su proposta del Ministro degli affari esteri, sono stati approvati due provvedimenti. Il primo riguarda la Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore. Il protocollo è finalizzato a evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.
Singapore fa parte della lista, stilata dal Ministero dell’economia e delle finanze, dei Paesi a fiscalità privilegiata. A seguito dell’adeguamento di Singapore ai parametri OCSE in termini di trasparenza e scambio di informazioni fiscali, il 24 maggio 2011 è stato firmato il Protocollo aggiuntivo all’Accordo del 1977. Dal Protocollo – negoziato dall’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze con la controparte di Singapore – si attendono effetti positivi per il nostro erario. Inoltre, una volta entrato in vigore, il Protocollo allevierà le nostre aziende da aggravi burocratici e conseguenti costi aggiuntivi, favorendo così l’incremento dell’interscambio fra Italia e Singapore (che nel 2011 è stato di oltre 1,7 miliardi di euro) ed allo stesso tempo permetterà l’uscita di Singapore dalla lista OCSE, obiettivo prioritario per quel Paese. Si tratta di risultati particolarmente importanti, anche alla luce dell’impegno italiano volto ad intensificare a tutti i livelli le relazioni bilaterali, che culminerà con la visita che il Ministro Terzi effettuerà a Singapore proprio fra pochi giorni, il 1° marzo.
Il secondo provvedimento è la Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.
La ratifica dell’accordo per evitare la doppia imposizione con la Mongolia è ulteriore segno dell’approfondimento in corso dei rapporti bilaterali italo-mongoli. Sebbene l’interscambio sia ancora al di sotto delle potenzialità (48 milioni di euro nel 2010, dato comunque significativo, con un incremento del 76% rispetto all’ anno precedente), la ricchezza di materie prime, le stime di crescita del PIL a doppia cifra (10% per il 2011-15), lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie e l’intensificazione dell’attività estrattiva costituiscono un grande interesse potenziale per le nostre industrie. L’Italia è il terzo partner commerciale UE della Mongolia ed il provvedimento odierno contribuirà a consolidare le relazioni bilaterali, anche alla luce del grande interesse con il quale la Mongolia guarda al rafforzamento dei suoi rapporti con l’Italia.
6. SALUTE
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, è intervenuto anche sul tema della sanità, recependo due direttive comunitarie, entrambe del 2006, essenziali per attuare la normativa europea in tema di tessuti e cellule umani (cornee, tessuto osseo e tendini, valvole cardiache, gameti ed embrioni, cellule staminali emopoietiche). Dettano infatti prescrizioni inerenti soprattutto i vincoli sanitari per un corretto approvvigionamento dei tessuti, per la selezione dei donatori, per gli esami di laboratorio, per la rintracciabilità.
7. CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA
Il Consiglio dei Ministri ha poi approvato due nuove misure per il contenimento della spesa pubblica. La prima riguarda la soppressione dell’Agenzia del Terzo settore, le cui competenze saranno esercitate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In un successivo decreto della Presidenza del Consiglio si definiranno tutti gli aspetti relativi alla successione nei rapporti attivi e passivi dell’Agenzia.
La seconda misura interessa la prossima tornata elettorale, prevista per il 6 maggio 2012. Per evitare l’apertura degli uffici comunali nei giorni di Pasqua e Pasquetta, è previsto che la presentazione delle liste avvenga in anticipo (dalle ore 8 del 34° giorno alle ore 12 del 33° giorno antecedenti la data di votazione), con risparmi per la finanza pubblica.
Al fine di completare gli interventi straordinari di ammodernamento del tratto autostradale A3 fra Bagnara Calabra e Reggio Calabria, il Consiglio ha prorogato il relativo stato d’emergenza già dichiarato, in base al quale sono garantite adeguate misure di sicurezza per gli automobilisti.