(art. 4 comma 3)
Nelle transazioni commerciali tra Imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2).

Termini superiori a 60 giorni (che non siano gravemente iniqui per il creditore) devono essere pattuiti per iscritto.

Se il debitore è una Pa  le parti possono pattuire in maniera espressa un termine per il pagamento superiore. In ogni caso mai superiori a 60 gg.

Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate.

Art. 5 Interessi

Gli interessi di mora sono determinati nella misura degli interessi legali di mora.

Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso.

Art. 7 Nullità

Le clausole relative al termine di pagamento al saggio degli interessi di mora sono nulle quando risultano inique in danno al creditore. Si applicano gli artt. 1339 e 1419 cc. (…)

Se il debitore fosse una Pa è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura.

Dunque:

Si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni del D.Lgs. n. 192/2012, che recepisce la direttiva n. 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese

Il Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2012, prevede:

– una maggiorazione del tasso degli interessi legali moratori, che passa dal 7% all’8% in più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento;

– un regime rigoroso, nei rapporti tra imprese, stabilendo che il termine di pagamento legale sia di 30 giorni e che termini superiori a 60 giorni possano essere previsti solo in casi particolari e in presenza di obiettive giustificazioni.

Più nello specifico, il D.Lgs. n. 192/2012 istituisce un doppio sistema di regole applicabili:

– da un lato, alle transazioni commerciali in cui sia parte una pubblica amministrazione: dal 1° gennaio 2013, la PA dovrà pagare i propri fornitori ordinariamente entro 30 giorni, al più entro 60 giorni: tale deroga si applica alle imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza ed agli enti pubblici che erogano prestazioni di assistenza sanitaria, nonché – previo accordo tra le parti –in tutti quei casi in cui vi sia una oggettiva giustificazione in base alla natura o all’oggetto del contratto, ovvero in relazione a particolari circostanze esistenti al momento della conclusione dell’accordo.

Trascorsi tali termini, decorre automaticamente il computo degli interessi di mora al tasso BCE  (vigente al primo gennaio o al primo luglio, come comunicato dal MEF in gazzetta ufficiale entro 5 giorni) maggiorato di 8 punti  percentuali.

– dall’altro, alle transazioni commerciali tra imprese: anche nei rapporti tra imprese private, se non diversamente specificato in contratto, il termine di pagamento ordinario è di 30 giorni.

Tuttavia le parti possono stabilire contrattualmente un diverso termine che, però, non dovrebbe superare i 60 giorni.

Un termine più ampio è tuttavia ammissibile solo se concordato espressamente e non risulti gravemente iniquo per il creditore.

Anche tra imprese private l’addebito degli interessi di mora è automatico e computato al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali; tuttavia le parti possono concordare l’applicazione di un diverso tasso.

Quindi:

1. E’ possibile derogare i termini di pagamento, purchè in maniera non iniqua per il creditore.

2. La sanzione conseguente a tale iniquità è la nullità, dichiarata dal giudice.

3. Possibilità di pattuire tassi moratori diversi purchè non iniqui per il creditore.

4. Medesima sanzione: nullità.

Coordinamento disciplina con settore Agroalimentare.

Nel caso di transazioni tra PA e impresa agroalimentare, si applica la disciplina specifica.

Dunque quella del settore agroalimentare (Art. 62 Decreto Liberalizzazioni).

Fatturazione Differita

Facoltà delle parti nel caso di lotti ripartiti fare riferimento alla fatturazione differita entro il 15 del mese successivo dalla data di riferimento fattura.

Tale opportunità non può essere imposta ma accordata dalle parti.

Ciò per concedere alle imprese di coordinarsi con la disciplina nei termini di pagamento.

Iniquità

L’art. 7, comma 2 esemplifica due ipotesi di Accordi da considerarsi gravemente iniqui

– Quello dell’accordo che “ Senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore.

– Quello dell’accordo con il quale l’appaltatore o il sub fornitore principale imponga ai propri fornitori o sub fornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso  concessi.

– Altri limiti sono da ricavarsi in via interpretativa.

Ad esempio è pacifico che le parti non possono pattuire di rimuovere in radice il termine di pagamento.

Articolo a cura di SLACC, Studio Legale Arnaldi Caimmi & Associati

Il termine per i pagamenti nelle transazioni commerciali tra Imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e Imprese, è fissato in 30 giorni.

Solo in casi eccezionali, ad esempio in materia sanitaria, è previsto un termine raddoppiato di 60 giorni.

 

art. 4 comma 3)

 

Nelle transazioni commerciali tra Imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2).

Termini superiori a 60 giorni (che non siano gravemente iniqui per il creditore) devono essere pattuiti per iscritto.

Se il debitore è una Pa  le parti possono pattuire in maniera espressa un termine per il pagamento superiore. In ogni caso mai superiori a 60 gg.

Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate.

 

Art. 5 Interessi.

Gli interessi di mora sono determinati nella misura degli interessi legali di mora.

Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso.

 

Art. 7 Nullità.

Le clausole relative al termine di pagamento al saggio degli interessi di mora sono nulle quando risultano inique in danno al creditore. Si applicano gli artt. 1339 e 1419 cc. (…)

 

Se il debitore fosse una Pa è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura.

 

Dunque:

 

Si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni del D.Lgs. n. 192/2012, che recepisce la direttiva n. 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese

 

Il Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2012, prevede:

 

– una maggiorazione del tasso degli interessi legali moratori, che passa dal 7% all’8% in più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento;

 

– un regime rigoroso, nei rapporti tra imprese, stabilendo che il termine di pagamento legale sia di 30 giorni e che termini superiori a 60 giorni possano essere previsti solo in casi particolari e in presenza di obiettive giustificazioni.

 

Più nello specifico, il D.Lgs. n. 192/2012 istituisce un doppio sistema di regole applicabili:

 

– da un lato, alle transazioni commerciali in cui sia parte una pubblica amministrazione: dal 1° gennaio 2013, la PA dovrà pagare i propri fornitori ordinariamente entro 30 giorni, al più entro 60 giorni: tale deroga si applica alle imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza ed agli enti pubblici che erogano prestazioni di assistenza sanitaria, nonché – previo accordo tra le parti –in tutti quei casi in cui vi sia una oggettiva giustificazione in base alla natura o all’oggetto del contratto, ovvero in relazione a particolari circostanze esistenti al momento della conclusione dell’accordo.

 

Trascorsi tali termini, decorre automaticamente il computo degli interessi di mora al tasso BCE  (vigente al primo gennaio o al primo luglio, come comunicato dal MEF in gazzetta ufficiale entro 5 giorni) maggiorato di 8 punti  percentuali.

 

– dall’altro, alle transazioni commerciali tra imprese: anche nei rapporti tra imprese private, se non diversamente specificato in contratto, il termine di pagamento ordinario è di 30 giorni.

Tuttavia le parti possono stabilire contrattualmente un diverso termine che, però, non dovrebbe superare i

60 giorni.

 

Un termine più ampio è tuttavia ammissibile solo se concordato espressamente e non risulti gravemente iniquo per il creditore.

 

Anche tra imprese private l’addebito degli interessi di mora è automatico e computato al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali; tuttavia le parti possono concordare l’applicazione di un diverso tasso.

 

Quindi:

 

1. E’ possibile derogare i termini di pagamento, purchè in maniera non iniqua per il creditore.

 

2. La sanzione conseguente a tale iniquità è la nullità, dichiarata dal giudice.

 

3. Possibilità di pattuire tassi moratori diversi purchè non iniqui per il creditore.

 

4. Medesima sanzione: nullità.

 

Coordinamento disciplina con settore Agroalimentare.

 

Nel caso di transazioni tra PA e impresa agroalimentare, si applica la disciplina specifica.

 

Dunque quella del settore agroalimentare (Art. 62 Decreto Liberalizzazioni).

 

Fatturazione Differita

 

Facoltà delle parti nel caso di lotti ripartiti fare riferimento alla fatturazione differita entro il 15 del mese successivo dalla data di riferimento fattura.

 

Tale opportunità non può essere imposta ma accordata dalle parti.

Ciò per concedere alle imprese di coordinarsi con la disciplina nei termini di pagamento.

 

Iniquità

L’art. 7, comma 2 esemplifica due ipotesi di Accordi da considerarsi gravemente iniqui

 

– Quello dell’accordo che “ Senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore.

 

– Quello dell’accordo con il quale l’appaltatore o il sub fornitore principale imponga ai propri fornitori o sub fornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso  concessi.

 

– Altri limiti sono da ricavarsi in via interpretativa.

 

Ad esempio è pacifico che le parti non possono pattuire di rimuovere in radice il termine di pagamento.

 

 

Articolo a cura di SLACC, Studio Legale Arnaldi Caimmi & Associati

Il termine per i pagamenti nelle transazioni commerciali tra Imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e Imprese, è fissato in 30 giorni.

Solo in casi eccezionali, ad esempio in materia sanitaria, è previsto un termine raddoppiato di 60 giorni.

 

art. 4 comma 3)

 

Nelle transazioni commerciali tra Imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2).

Termini superiori a 60 giorni (che non siano gravemente iniqui per il creditore) devono essere pattuiti per iscritto.

Se il debitore è una Pa  le parti possono pattuire in maniera espressa un termine per il pagamento superiore. In ogni caso mai superiori a 60 gg.

Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate.

 

Art. 5 Interessi.

Gli interessi di mora sono determinati nella misura degli interessi legali di mora.

Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso.

 

Art. 7 Nullità.

Le clausole relative al termine di pagamento al saggio degli interessi di mora sono nulle quando risultano inique in danno al creditore. Si applicano gli artt. 1339 e 1419 cc. (…)

 

Se il debitore fosse una Pa è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura.

 

Dunque:

 

Si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013 le disposizioni del D.Lgs. n. 192/2012, che recepisce la direttiva n. 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese

 

Il Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2012, prevede:

 

– una maggiorazione del tasso degli interessi legali moratori, che passa dal 7% all’8% in più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento;

 

– un regime rigoroso, nei rapporti tra imprese, stabilendo che il termine di pagamento legale sia di 30 giorni e che termini superiori a 60 giorni possano essere previsti solo in casi particolari e in presenza di obiettive giustificazioni.

 

Più nello specifico, il D.Lgs. n. 192/2012 istituisce un doppio sistema di regole applicabili:

 

– da un lato, alle transazioni commerciali in cui sia parte una pubblica amministrazione: dal 1° gennaio 2013, la PA dovrà pagare i propri fornitori ordinariamente entro 30 giorni, al più entro 60 giorni: tale deroga si applica alle imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza ed agli enti pubblici che erogano prestazioni di assistenza sanitaria, nonché – previo accordo tra le parti –in tutti quei casi in cui vi sia una oggettiva giustificazione in base alla natura o all’oggetto del contratto, ovvero in relazione a particolari circostanze esistenti al momento della conclusione dell’accordo.

 

Trascorsi tali termini, decorre automaticamente il computo degli interessi di mora al tasso BCE  (vigente al primo gennaio o al primo luglio, come comunicato dal MEF in gazzetta ufficiale entro 5 giorni) maggiorato di 8 punti  percentuali.

 

– dall’altro, alle transazioni commerciali tra imprese: anche nei rapporti tra imprese private, se non diversamente specificato in contratto, il termine di pagamento ordinario è di 30 giorni.

Tuttavia le parti possono stabilire contrattualmente un diverso termine che, però, non dovrebbe superare i

60 giorni.

 

Un termine più ampio è tuttavia ammissibile solo se concordato espressamente e non risulti gravemente iniquo per il creditore.

 

Anche tra imprese private l’addebito degli interessi di mora è automatico e computato al tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali; tuttavia le parti possono concordare l’applicazione di un diverso tasso.

 

Quindi:

 

1. E’ possibile derogare i termini di pagamento, purchè in maniera non iniqua per il creditore.

 

2. La sanzione conseguente a tale iniquità è la nullità, dichiarata dal giudice.

 

3. Possibilità di pattuire tassi moratori diversi purchè non iniqui per il creditore.

 

4. Medesima sanzione: nullità.

 

Coordinamento disciplina con settore Agroalimentare.

 

Nel caso di transazioni tra PA e impresa agroalimentare, si applica la disciplina specifica.

 

Dunque quella del settore agroalimentare (Art. 62 Decreto Liberalizzazioni).

 

Fatturazione Differita

 

Facoltà delle parti nel caso di lotti ripartiti fare riferimento alla fatturazione differita entro il 15 del mese successivo dalla data di riferimento fattura.

 

Tale opportunità non può essere imposta ma accordata dalle parti.

Ciò per concedere alle imprese di coordinarsi con la disciplina nei termini di pagamento.

 

Iniquità

L’art. 7, comma 2 esemplifica due ipotesi di Accordi da considerarsi gravemente iniqui

 

– Quello dell’accordo che “ Senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore.

 

– Quello dell’accordo con il quale l’appaltatore o il sub fornitore principale imponga ai propri fornitori o sub fornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso  concessi.

 

– Altri limiti sono da ricavarsi in via interpretativa.

 

Ad esempio è pacifico che le parti non possono pattuire di rimuovere in radice il termine di pagamento.

 

 

Articolo a cura di SLACC, Studio Legale Arnaldi Caimmi & Associati

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