Ai fini della riscossione delle imposte è bene ricordare che l’art. 64 del D.p.r. 600/1973 definisce responsabile di imposta colui il quale in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento, da solo o insieme ad altri soggetti, per fatti e/o atti riferibili esclusivamente a questi.
La dottrina è unanime nel ritenere che il responsabile di imposta assuma la veste di un coobbligato solidale e non in quanto partecipe al presupposto della stessa imposta, bensì in quanto ha posto in essere atti o fatti ulteriori differenti dal presupposto medesimo. Tali ultimi fatti pur non rappresentando l’elemento di cui all’art. 53 Cost. (capacità contributiva) del soggetto interessato, rilevano ai fini dell’ordinamento in quanto portatori di un interesse generale rappresentato dalla riscossione dei tributi.
Per logica conseguenza l’obbligo del pagamento del tributo, anch’esso previsto dall’art. 53 della Costituzione, non può che cadere in capo al soggetto passivo di imposta (si veda Cass. Sent. n. 12066 del 26/10/1999).
Tutta da definire è poi la questione in merito alla natura della obbligazione solidale di colui il quale non ha partecipato al presupposto impositivo in modo diretto ed al diritto di rivalsa di questi nei confronti del reale soggetto passivo di imposta. Il punto trova una risposta esaustiva nel disposto dell’art. 57 del D.p.r. 131/86 secondo il quale sono soggetti solidalmente obbligati al pagamento dell’imposta di registro le parti contraenti e, più in generale, i soggetti partecipanti al rogito, insieme ai notai ed ai pubblici ufficiali che hanno rogato l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata seppur limitatamente all’imposta principale.
Dal tenore letterale della disposizione non può che rilevarsi come il notaio rogante non possa che essere responsabile di imposta per conto ed in solido con quelle parti nel cui interesse ha redatto l’atto ed ha provveduto alla relativa registrazione. La circostanza per la quale i fatti e le situazioni rappresentate in sede di stipula siano riferibili ad altri soggetti rileva solo ed esclusivamente laddove questi ultimi potranno subire l’azione di rivalsa del primo (il notaio) volta al recupero delle somme pagate per conto di questi. Il punto è regolamentato dall’art. 64, comma 3, del D.p.r. 131/1986.
L’Amministrazione finanziaria (creditrice), anche in virtù di quanto disposto dall’articolo 1292 cc, secondo cui in caso di obbligazione solidale “ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri“, ha addirittura la facoltà di scegliere l’obbligato solidale al quale rivolgersi per escutere il pagamento dell’imposta lasciando inerme l’obbligato in solido che non abbia ricevuto la notifica dell’avviso di liquidazione del tributo. Si veda in tal senso Cass. n. 4047, depositata il 21 febbraio 2007.
In altri termini, nel caso di pagamento dell’indebito da parte di uno o più coobbligati, si arriva al paradosso per il quale non è consentito al coobbligato, non destinatario dell’avviso di liquidazione, di chiedere il rimborso del pagamento effettuato da altro coobbligato solidale.
La ratio della norma si fonda sul presupposto che in sua assenza “di fatto verrebbe svuotato di contenuto il precetto che attribuisce al creditore la facoltà di rivolgersi ad uno qualsiasi dei coobbligati“.
Anche in tal caso pur ritenendosi esaurito il diritto al rimborso delle maggiori imposte da parte del soggetto passivo, in caso di pagamento di queste da parte del notaio, resta impregiudicata la strada della rivalsa da operarsi nei confronti di quest’ultimo in caso di pagamento illegittimo per carenza di presupposto impositivo. Nel caso precedente alle stesse conclusioni deve addivenirsi in caso di mancata opposizione da parte del notaio di avvisi di liquidazione illegittimi dei quali in via di regresso potrebbe risponderne nei confronti del soggetto passivo di imposta.
Pertanto, secondo la citata sentenza della Corte di Cassazione, quando un avviso di liquidazione sia stato notificato soltanto a uno dei coobbligati e questo abbia adempiuto per tutti, “si presume che tutti gli altri coobbligati, esposti all’azione di regresso e rivalsa, siano informati ed abbiano deciso di non impugnare l’avviso stesso“. Di conseguenza deve desumersi la necessità di fare tempestivamente tutti i controlli in merito alla legittimità degli avvisi di liquidazione dei tributi notificati ai notai roganti e darne tempestiva notizia, anche in riferimento alle iniziative intraprese (eventuali ricorsi, ad esempio), agli altri partecipanti al rogito in qualità di obbligati in solido.