Quando si tratta di minori la responsabilità delle loro azioni ricade sui sorveglianti che, a seconda dei casi, sono i genitori o più genericamente i sorveglianti: insegnanti, preside eccetera.
Se un bambino cade nell’edificio scolastico procurandosi delle lesioni sarà l’insegnante a doverlo risarcire e con lei (in solido) la scuola , lo impone l’art. 2048 del Codice civile, il quale stabilisce la responsabilità dei suddetti soggetti anche nel caso di un alunno che ferisca involontariamente un compagno. In questi casi scatta per l’insegnante anche una responsabilità penale. Non così se l’incidente avviene fuori dell’edificio scolastico. Lo dichiara la sentenza di cassazione n.19160 del 6 novembre 2012, poiché, in questo caso la responsabilità è solo dei genitori , ancorché assenti. Queste responsabilità sono coperte da due diverse polizze assicurative : quella della famiglia e quella della scuola. I prezzi, specie per le famiglie sono piuttosto contenuti.