Ormai non capiscono più niente né in Equitalia né tanto meno all’Agenzia delle Entrate….
Siamo veramente di fronte all’ignoranza più crassa.
Sia l’Agenzia delle Entrate sia Equitalia, amministrate entrambe dallo stesso personaggio, si fanno la guerra nonostante la pacifica esistenza di principi di diritto, ed in spregio ad ogni regola del buon senso e dei principi del buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione; con il loro operato hanno costituito un meccanismo che non fa altro che alimentare il contenzioso tributario e creare danni erariali e danni per i cittadini .
Il Caso di questa settimana è il seguente.
Il debitore che intende impugnare dinanzi al giudice tributario un atto della riscossione deve ricorrere contro l’Ufficio dell’Agenzia Entrate se contesta vizi dell’attività della stessa, vale a dire motivi di ricorso concernenti la legittimità dell’azione tributaria (sanzioni, rettifiche delle dichiarazioni dei redditi, accertamenti tributari e via dicendo).
Il debitore deve, invece, ricorrere contro l’Agente della riscossione se contesta vizi dell’attività di Equitalia, vale a dire motivi di ricorso che riguardano l’attività svolta successivamente alla formazione e consegna del ruolo ad Equitalia.
Tale assunto lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 12 aprile 2012, n. 12 la quale ha specificato all’art. 1.1 che:
Se il debitore propone ricorso solo contro l’Agenzia delle Entrate per questioni concernenti esclusivamente la legittimità di atti dell’Agente della riscossione, cioè Equitalia, è necessario che lo stesso Ufficio eccepisca il difetto di legittimazione passiva. “In via prudenziale e in attesa che si consolidi al riguardo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità”, si ritiene comunque necessario che l’Ufficio chiami in causa l’Agente della riscossione in applicazione dell’articolo 14, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 (circolare n. 51/2008).
Nel caso in cui il ricorrente evochi in giudizio esclusivamente l’Agente della riscossione, (cioè Equitalia) eccependo anche (o solo) vizi riferibili all’attività dell’Ufficio, è onere dell’Agente effettuare la chiamata in causa dell’Ufficio, sempre ai sensi dell’articolo 14, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.
Solo che l’Agenzia delle Entrate nella sua crassa ignoranza ignora del tutto l’indirizzo ormai pacifico della Suprema Corte di Cassazione vigente fin dal 2007, confermato con la sentenza appresso indicata.
Infatti, quando il contribuente intende far valere la nullità della cartella esattoriale… può citare, in egual misura, l’amministrazione oppure la società di riscossione. Nella fattispecie non si realizza infatti il litisconsorzio necessario. Questo il dictum della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione che, con la sentenza 2 febbraio 2012, n. 1532 ha respinto le doglianze di Equitalia, la quale pretendeva di “buttare in tasca” la responsabilità dell’invalidità della procedura di riscossione all’Agenzia delle Entrate.
Assistiamo praticamente ad un balletto tra Agenzia delle Entrate ed Equitalia S.p.A., ed il cittadino sta in mezzo spendendo soldi, per capire di chi è la responsabilità.
La Cassazione, giustamente, taglia corto e dice, nella sentenza citata e ribadendo un principio acclarato precedentemente a Sezioni Unite, che se il ruolo è nullo semplicemente va annullata la pretesa contro il cittadino al quale, francamente, di tutta quanta la questione poco importa.
Il Cittadino al contrario si trova costretto a dover affrontare 2 gradi di giudizio, per quanto attiene al merito della pretesa, e un giudizio presso la suprema Corte di Cassazione, per vedere acclarata in via definitiva l’illegittimità della pretesa sanzionatoria.
Tra l’altro, in questo balletto tra l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia, il sottoscritto non ha mai letto in un ricorso una richiesta che una delle dette parti ha avanzato contro l’altra. Mi spiego meglio, il meccanismo della chiamata in causa dell’uno o dell’altro, e la facoltà concessa 14, comma 3, d.lgs. n. 546 del 199,2 ha un senso quando una delle due parti intende far valere la responsabilità del chiamato in causa, per le nullità degli atti posti in essere.
In poche parole, l’Agenzia delle Entrate chiama in causa Equitalia quando Equitalia sbaglia e pertanto dovrebbe rifondere l’Agenzia delle Entrate del danno cagionato, e viceversa.
Al contrario con la detta circolare, per la quale non vi è ancora un giudizio consolidato in materia, assisteremo ancor di più ad un incremento del contenzioso tributario, nella misura in cui l’Agenzia delle Entrate, o viceversa l’Agente della Riscossione, ritengono di doversi passare vicendevolmente la palla e le responsabilità.
Tutto ciò ha anche un risvolto di non poca rilevanza, visti i recenti interventi per il raggiungimento del principio costituzionale del pareggio di bilancio, il credito infatti rimarrà in bilancio fino al passaggio in giudicato della sentenza, ovvero tre gradi di giudizio, pari a circa 10 anni.
Povera Italia… ma in mano a chi siamo?