Gentile Dott. Rossi,
sono un’impiegata, da poco assunta, in una agenzia di assicurazioni di Modena. Per caso, durante la ricerca della soluzione su un problema assicurativo, mi è capitato di leggere un suo articolo, anzi, una sua “lezione” . Era quella sulla firma falsa su una polizza, pubblicata in due parti il 20 e il 27 settembre. Debbo dire che mi sono abbastanza spaventata, anche perché accade spesso, o meglio accadeva, che queste cose venissero fatte, ma dopo il suo articolo ne ho parlato con l’Agente il quale ha riunito tutto il personale proprio per discutere di questa storia. Adesso non succede più. Specie per me che sono agli inizi le sue lezioni sono davvero molto utili. Adesso, però, sono io a fare una domanda e a chiederle di chiarire un problema: chi è responsabile se un operaio di una ditta chiamata da un mio cliente per fare alcuni lavori di manutenzione della sua villetta, dovesse farsi male durante i lavori? Glielo chiedo perché è nata una discussione con un mio collega. Lui sostiene che la responsabilità è del committente, cioè del proprietario del fabbricato che ha chiamato l’impresa. A me pare assurdo. Io credo che invece sia dell’impresa cioè del datore di lavoro dell’operaio. Che c’entra Il committente? Lui ha solo fatto fare i lavori. Lei che ne pensa? Spero che vorrà dedicarmi un po’ di tempo anche perché sono sicura che questa cosa interessa anche i colleghi delle altre agenzie. Cordialmente Rosa F.

Cara Rosa,
Può capitare a tutti quelli che hanno un appartamento in condominio o una villetta di dover riverniciare l’esterno dell’edificio, rifare il tetto, riparare i balconi, tutte cose che richiedono  l’affidamento dei lavori ad un’impresa edile. E’ la cosiddetta “manutenzione straordinaria” spesso non coperta dalle polizze assicurative, salvo ottenere (non senza difficoltà) una deroga dalla Compagnia.
Il caso sottoposto dalla nostra lettrice merita tutta l’attenzione possibile perché in assicurazione, specie nelle polizze della Responsabilità civile, i dubbi possono essere tanti, specie quando si tratta di costruire la giusta polizza per un cliente.

Quindi, cara Rosa, rispondo subito alla tua domanda , ma con…. un’altra domanda: cosa faresti se fossi chiamata a fare il giudice su un problema di responsabilità?

Come altre volte, prendo in prestito il caso dalla “Settimana Enigmistica” che, più di mille parole, chiarisce immediatamente la situazione. Come sempre, la soluzione e, questa volta, anche il mio commento, li troverai nei documenti correlati.

Il Caso Fulvio
ass 1 caso fulvioDopo aver acquistato una villa, il cavalier Fulvio fece eseguire alcuni lavori di ristrutturazione e, in particolare affidò le opere di tinteggiatura della facciata ad Enrico , operaio esperto e suo conoscente di vecchia data. A causa delle dimensioni dell’edificio, il lavoro di riverniciatura richiese l’installazione di un’impalcatura posta ad oltre quattro metri di altezza.
Accadde purtroppo che Enrico, mentre lavorava sul ponteggio, perse l’equilibrio e cadde al suolo. Le sue condizioni apparvero subito gravissime e, nonostante la tempestività dei soccorsi, lo sfortunato operaio perse la vita.
La triste vicenda causò l’avvio di un procedimento penale a carico di Fulvio, imputato del reato di omicidio colposo (involontario).

L’accusa
Il decesso di Enrico- affermò la pubblica accusa – è stato determinato dall’assenza delle più elementari cautele e misure di sicurezza che la legge impone di adottare durante l’esecuzione di lavori edili. Da tale circostanza consegue la responsabilità di Fulvio il quale, nella qualità di committente dei lavori, avrebbe dovuto imporre a Enrico l’adozione delle misure di sicurezza prescritte e controllarne l’effettiva osservanza. L’imputato deve quindi essere ritenuto colpevole del reato attribuitogli.

La difesa
L’accusa mossa al mio assistito- ribatté il difensore del cavaliere- è priva di fondamento. Va chiarito che il tipo di attività svolta da Enrico, peraltro operaio abile e di lunga esperienza , si caratterizza per la piena autonomia con cui il lavoratore organizza ed esegue le opere affidategli, curando altresì l’adozione delle misure di sicurezza previste dalla Legge. Per tale motivo nessuna responsabilità in merito all’accaduto può essere validamente attribuita al mio cliente il quale, essendo privo di cognizioni tecniche, si era legittimamente affidato a Enrico confidando che lui stesso procedesse all’esecuzione dei lavori previa adozione delle cautele del caso. Fulvio deve dunque essere assolto dal reato contestatogli.

Se voi foste il giudice a chi dareste ragione?
(la soluzione, come sempre, nel documento correlato all’articolo)
La_sentenza.pdf

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *