Il Senato della Repubblica, prima della sua – da non tutti auspicata e chissà se realizzabile – abolizione/riforma, ha fatto in tempo ad approvare il disegno di legge sulla introduzione nel nostro ordinamento penale del delitto di tortura. Ciò è avvenuto con la “creazione” (tramite l’articolo 1) di due articoli, inseriti dopo l’articolo 613 del codice penale (e, ovviamente, denominati 613 bis e 613 ter, il cui contenuto ci accingiamo ad esaminare).

Gli articoli 2, 3 e 4 dell’elaborato, poi, introducono modifiche in campo processuale (inutilizzabilità delle dichiarazioni e delle informazioni ottenute mediante tortura, divieto di respingere, espellere, estradare una persona verso uno Stato estero, qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura, esclusione dall’immunità diplomatica per quei cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il delitto di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale).

Il divieto di sottoporre a tortura un essere umano è stato posto molti decenni addietro a livello internazionale. Da ultimo converrà ricordare (perché vincolante) la Convenzione di New York contro la tortura del 10.12.1984, ratificata dall’Italia con la legge 3.11.1988 n. 498; legge che, fino ai nostri giorni, non ha trovato applicazione, mancando un testo normativo che, appunto, introducesse lo specifico delitto di tortura.

In realtà, inserire una nuova figura criminosa in un corpus legislativo compiuto e chiuso, qual è (era) il codice Rocco, non è cosa facile e, come vedremo, il “trapianto” non è riuscito nel migliore dei modi. Ciò anche perché non tutti sono (ed erano) concordi nel definire il concetto di tortura. Se ci si rifà alla ricordata Convenzione delle Nazioni Unite del 1984, si rileva che essa, all’articolo 1, definisce la tortura come “qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti a una persona dolore o sofferenze, fisiche o mentali, con l’intenzione di ottenere dalla persona stessa o da un terzo una confessione o un’informazione, di punirla per un atto che essa o un’altra persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorire o costringere la persona o un terzo o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi altra forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenza siano inflitti da un pubblico ufficiale o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso, espresso o tacito, compreso chi è incaricato di pubblico servizio, come negli ospedali, nei collegi, negli ospizi, di fronte a persone affette da disabilità” (ovviamente la infelice forma sintattica è dovuta alla non eccelsa traduzione ufficiale).

La concezione “internazionale” della tortura, dunque, sembra essere legata, anche per ragioni storiche, alla figura di colui che detiene un potere ufficiale o comunque istituzionale, e che ne abusi, infliggendo alle persone sottoposte alla sua autorità, o che comunque si trovino – di fatto o di diritto – nella sua sfera di potestà, sofferenze atroci, che ne provino il fisico e/o la psiche.

Più ampia, viceversa è la concezione accolta dal Senato della Repubblica, che ha disegnato il nuovo reato come delitto comune e non proprio (“Chiunque, con violenze o minacce gravi…”). In merito, per quel che emerge dal resoconto stenografico dei lavori parlamentari, i contrasti sono stati piuttosto accesi, in quanto c’era chi intendeva la introduzione del reato come una sacrosanta reazione dell’ordinamento nei confronti di quei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (più che altro, appartenenti alle Forze dell’ordine) che avevano maltrattato in maniera intollerabile persone arrestate, fermate, e comunque, anche temporaneamente, private della libertà. Insomma: la introduzione del reato di tortura come reazione agli episodi Diaz o Bolzaneto, o ai “casi” Aldovrandi, Uva ecc.

Da questo punto di vista, si deve però notare che la nostra Costituzione (art. 13 comma IV) aveva già in nuce il divieto di tortura sotto tale specifico angolo visuale, atteso che essa prevede che deve essere punita “ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”.
Non sono mancati, per vero, nel dibattito parlamentare, momenti di comicità pura (anche se l’argomento poco aveva di comico), come quando qualcuno ha accostato le “torture” dei tempi di mani pulite a quelle degli aguzzini nazisti!.
C’era anche, tuttavia (ed è stata, appunto, la parte che ha prevalso), chi intendeva introdurre un concetto più ampio di tortura, non soggettivamente qualificato dallo status dell’agente,
ma applicabile a chiunque abbia, di fatto, tenuto un comportamento corrispondente a quello descritto nella norma.
A nostro parere, è stato opportuno che prevalesse tale seconda impostazione, sia perché la creazione di una fattispecie criminosa non deve avvenire intuitu personae, sia perché la contraria concezione sarebbe suonata come una sconfessione generale per l’operato delle Forze di polizia (e non dimentichiamo che, comunque, già esiste il delitto di abuso di autorità contro arrestati o detenuti, cfr. l’articolo 608 del codice penale), sia perché, infine – e si tratta di considerazione assorbente – non c’era nessun motivo per lasciare fuori dalla previsione (rischiando di violare anche il principio di cui all’articolo 3 della Costituzione) le condotte di quei privati cittadini che, comunque, infliggano sofferenze intollerabili ad altri individui. Si pensi, a titolo di mero esempio, a scenari del tipo Arancia meccanica, in cui una banda di teppisti si introduce in un appartamento, ne sequestra e ne tortura le persone; ma si pensi anche ai tristi episodi di donne attirate con l’inganno in Italia e costrette, mediante sistematiche angherie, alla prostituzione, o a quei casi in cui si sono visti uomini sani e forti infierire contro bambini o persone affette da handicap o, comunque, contro soggetti versanti, per qualsiasi ragione, in stato di minorata difesa.
Prima che si giungesse al testo ufficiale della Commissione (che ha raccolto e armonizzato i vari articolati provenienti dai diversi schieramenti e dai diversi senatori), si sono dunque confrontate “differenti filosofie repressive”.
Anche la collocazione della nuova norma all’interno del codice penale aveva in effetti il suo significato.

Come premesso, il delitto di tortura è stato inserito dopo l’articolo 613 del codice, ma altri avevano proposto la sua introduzione dopo l’articolo 593, ovvero dopo l’articolo 608.
Orbene, è noto che, mentre l’articolo 613 è relativo al delitto di “stato d’incapacità procurato mediante violenza” (e si iscrive nell’ambito dei reati contro la libertà morale), il delitto di cui all’articolo 608, come si è visto, è relativo agli abusi che vengano commessi su persone private della libertà, mentre il delitto di cui all’articolo 593 (omissione di soccorso) rientra nel capo I del titolo XII del codice penale, che ha ad oggetto la vita e l’incolumità individuale. Forse quest’ultima sarebbe stata la collocazione più coerente con la “visione onnicomprensiva” che si è voluto dare al delitto di tortura.
Ma tant’è!

La “concezione onnicomprensiva” ha poi comportato anche la individuazione dell’elemento psicologico sub specie di dolo generico.
Invero, mentre chi voleva restringere la nuova fattispecie criminosa agli abusi dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio, richiedeva il dolo specifico, la fattispecie licenziata dal Senato si “accontenta” di meno.
Le proposte provenienti, infatti, da quei senatori che avevano di mira principalmente la necessità di reprimere gli eccessi polizieschi, prevedevano (in linea con quanto previsto in campo internazionale) che il soggetto attivo infliggesse sofferenze fisiche o mentali, al fine di ottenere informazioni o confessioni, o anche allo scopo di punire la vittima per ciò che aveva fatto, o per ciò che aveva fatto altra persona ad essa collegata, o, comunque, con l’intenzione di far pressione sulla vittima stessa o su una terza persona per estorcere alla stessa un facere o un dicere (proposta Menconi, Barani, De Petris-De Cristofaro).
Posizione intermedia era quella delle proposte Casson, Buccarella, Torrisi, che, pur volendo introdurre un reato comune (“Chiunque, con violenze o minacce…”), indicavano come elemento costitutivo lo scopo in vista del quale tale comportamento violento o minaccioso doveva indirizzarsi (appunto: estorcere informazioni o determinare comportamenti).

Il testo approvato, viceversa, esige, come premesso, il solo dolo generico, in quanto è necessario e sufficiente che l’agente agisca con coscienza e volontà, infliggendo trattamenti inumani e/o degradanti, perpetrando violenze gravi, formulando minacce altrettanto gravi nei confronti di persone in evidente stato di inferiorità.
Il predetto testo, poi, com’era giusto e prevedibile, al comma secondo, introduce un’aggravante se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, ovvero da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni.
Fin qui l’origine della norma, la sua filosofia e i suoi tratti essenziali.

I maggiori problemi si pongono, tuttavia, quando si esamina nel dettaglio la nuova fattispecie e se ne esplorano le possibili (in realtà inevitabili) interferenze con figure di reato preesistenti.
Vi è innanzitutto un problema di tipicità
: le violenze e le minacce devono essere gravi (e sul concetto di gravità la giurisprudenza si è ormai da decenni pronunciata) e i trattamenti devono essere inumani e/o degradanti. Tali condotte devono essere in rapporto di causa-effetto con le sofferenze fisiche e/o psichiche cagionate nella vittima e tali sofferenze devono essere “acute” (concetto leggermente diverso, se non erriamo, rispetto a quello di “gravi”). Confidiamo, tuttavia, che tali non entusiasmanti dati normativi possano ricevere concretezza nella elaborazione giurisprudenziale.
Ancora: gli atti violenti o minacciosi devono essere molteplici, come indica l’uso del plurale. Nel concetto di “trattamento”, invece, a nostro parere, la molteplicità delle condotte è già insita, in quanto il trattamento consiste in “un procedimento ispirato ad un metodo” e, come tale, si articola necessariamente in molteplici e susseguenti azioni.

I maggiori problemi, a nostro parere, si pongono però quando il legislatore vuole aggravare la pena in considerazione dell’effetto lesivo che la condotta dell’agente può aver provocato
.
Infatti, il comma terzo prevede aumenti progressivi in caso di lesioni lievi, gravi, gravissime. Il comma successivo prevede la pena della reclusione di anni 30, nel caso la vittima muoia e la morte sia conseguenza non voluta da parte del soggetto attivo.
Siamo, in sintesi, in presenza di una ipotesi specifica di omicidio preterintenzionale, determinato, non da semplici percosse o lesioni, ma appunto dal delitto di tortura. Bisogna però chiedersi se, con riferimento al comma precedente (il terzo), il legislatore abbia inteso introdurre anche un’ipotesi di lesioni preterintenzionali. Invero, con riferimento alle lesioni, non si parla di evento non voluto (come viceversa si fa con riferimento alla morte). Il dubbio allora è il seguente: se le lesioni sono volute, si applicherà o meno il terzo comma dell’articolo 613 bis? O piuttosto esso è relativo solo a lesioni non volute (preterintenzionali), mentre le lesioni dolosamente provocate continuano ad essere represse dagli articoli 582 ss. codice penale?
Ancora sulla morte come evento non voluto: poiché la vittima deve essere una persona privata della libertà, ovvero affidata alla custodia, all’autorità, alla potestà, alla cura, all’assistenza del suo aguzzino, ci si deve porre il problema del rapporto tra il quarto comma dell’articolo 613 bis e il secondo comma dell’articolo 630 del codice penale (“se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è  punito con la reclusione di anni 30”). Si dirà: si tratta di una questione più formale che sostanziale, atteso che la pena è identica; ma allora sarebbe stato indice di buona tecnica compilatoria il rinvio all’articolo 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione).
La seconda parte dell’ultimo comma dell’articolo 613 bis prevede, invece, l’ipotesi in cui il colpevole cagioni volontariamente la morte; in tal caso è comminato l’ergastolo. Anche qui il parallelismo con l’articolo 630 (comma terzo, questa volta) è inevitabile. C’è però da dire che, se la morte della vittima è stata volontariamente procurata dal suo torturatore, sembra difficile ritenere non sussistente l’aggravante di cui al numero 4 dell’articolo 61 del codice penale (avere adoperato sevizie o avere agito con crudeltà verso le persone), con la conseguenza che la pena dell’ergastolo dovrà essere, in tal caso, adeguatamente aggravata.
Ma sarebbe ingenuo pensare che le difficoltà si esauriscano semplicemente sul versante del coordinamento – in astratto – tra norme. È evidente, viceversa, che i più gravi ostacoli interpretativi si manifesteranno (se la Camera farà a tempo ad approvare il disegno di legge così come è) nel momento della applicazione in concreto del novum
legislativo.
Potrebbe infatti essere difficile accertare, di fronte al comportamento di violenza, di lesioni, di vessazioni, se ci si trovi al cospetto di un episodio di tortura o di tentato omicidio, ovvero ancora di sequestro di persona e così via.
Giorni difficili, dunque, attendono la giurisprudenza, sia di merito, che di legittimità.
Quanto alla istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (articolo 613 ter), la norma ricalca, con tutta evidenza, la fattispecie di cui all’articolo 414 del codice penale (istigazione a delinquere) e, ancor prima, quella del c.d. quasi-reato, di cui all’articolo 115 del medesimo codice, in quanto si intende punire la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio che, nell’esercizio delle sue funzioni, istighi altro pubblico ufficiale o altro incaricato di pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, pur non essendo accolta la istigazione, ovvero anche se l’istigazione sia accolta, pur non essendo il delitto posto in essere. Si tratta, com’è ovvio, di una anticipazione della soglia di punibilità, perché in questo caso viene punita l’intenzione, essendo evidente che, se, viceversa, il delitto venisse commesso, l’istigatore dovrebbe rispondere a titolo di concorso.
Orbene l’articolo 414 del codice penale, com’è noto, punisce l’istigazione che avvenga pubblicamente; la pena, nel caso si istighi qualcuno a commette un delitto (dunque non una contravvenzione), va da uno a cinque anni di reclusione. La pena, viceversa per la istigazione di cui all’articolo 613 ter (che resta integrato anche se l’istigazione non è pubblica) va da sei mesi a tre anni di reclusione.
Orbene se il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio) istighi “privatamente” un suo simile a commettere il delitto di tortura, ma la istigazione non sia accolta o, comunque, il delitto non sia portato a esecuzione, si avrà, quale conseguenza sanzionatoria, non una semplice misura di sicurezza (articolo 115 ultimo comma codice penale), ma una pena (quella appunto prevista dal nascituro articolo 613 ter). Ma quid juris se il pubblico ufficiale istighi un altro pubblico ufficiale a commettere il delitto di tortura, ma lo faccia pubblicamente? Se dovesse prevalere la norma speciale, l’elemento della pubblicità non avrebbe alcun rilievo, ma si tratterebbe di una interpretazione illogica e iniqua, eppure letteralmente ineccepibile.

Per concludere questa “diagnosi pre-impianto” di una normativa ancora in gestazione, vale la pena di soffermarsi sull’articolo 2 che introduce il comma 2 bis nell’articolo 191 nel codice di rito. L’articolo 2 bis recita: “le dichiarazioni e le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale”.
Ebbene, poiché parliamo di “prove illegittimamente acquisite”, ci si deve chiedere quale sia l’utilità di aver ribadito che una prova raccolta (rectius: provocata), non solo contra legem, ma addirittura attraverso la commissione di un reato, è inutilizzabile.
Come poi i torturatori possano “ottenere” prove contro se stessi, appunto attraverso la inflizione di sevizie alle loro vittime rimane un mistero; a meno che il legislatore abbia voluto significare cosa diversa da quella che ha scritto, vale a dire che la prova della tortura può essere dedotta dalle parole dei torturati; ma di ciò nessuno aveva mai dubitato, in base ai principi generali dell’ordinamento processualpenalistico e alla costante interpretazione della giurisprudenza,
la quale ha sempre affermato che le dichiarazioni rese dalla persona offesa – anche se costituita parte civile e, dunque portatrice di pretese economiche – se sottoposte ad adeguato controllo di credibilità, possono essere assunte, anche da sole (scil. senza che sia necessario applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 commi III e IV codice procedura penale), come prova della responsabilità dell’imputato (da ultimo: Sez. unite, sent. 41461 del 2012, ric. Bell’Arte e altri).

Inutile dire che siamo di fronte a una (ipotesi di) legge fortemente ideologica.
E non poteva che essere così.  Il legislatore è stato obbligato dalla sua stessa inerzia (e dai compromessi che la classe politica ha imposto) ad operare come ha operato.
Non è un caso che, ad esempio, gli unici reati non prescritti nella vergognosa vicenda di Bolzaneto siano stati i falsi ideologici dei pubblici ufficiali. Le lesioni, variamente aggravate, infatti sono state dichiarate prescritte; così dicasi per le ipotesi di abuso di autorità contro gli arrestati (il più volte ricordato articolo 608 codice penale); per non parlare poi dell’abuso di ufficio.
È vero che nel nostro ordinamento mancava il delitto di tortura; è vero che l’Italia era (e tuttora è) inadempiente da decenni. Ma, da un lato, quella adottata non era l’unica (né la migliore) tecnica redazionale prevista; dall’altro, sarebbe il caso di ammettere che nel nostro Paese ci confrontiamo con gli effetti di una regolamentazione “perversa” della prescrizione (perversione recentemente aggravata da nefasti interventi legislativi).
Sotto il primo aspetto, forse meglio sarebbe stato prevedere la tortura come aggravante di delitti già esistenti (articoli: 572: maltrattamento contro familiari, 600: riduzione in schiavitù, 601: tratta di persone, 602: tratta e alienazione di schiavi, 605: sequestro di persona, oltre al già ricordato 608 ed altri ancora).
Sotto il secondo, oltre a regolare diversamente i meccanismi di sospensione e interruzione del corso della prescrizione, si dovrebbe, a nostro parere, estendere il numero dei delitti imprescrittibili, inserendovi i reati contro l’ambiente, quelli commessi da chi esercita funzioni pubbliche e quelli connotati da modalità particolarmente efferate di commissione (reati di tortura, appunto).

Abbiamo però fiducia nel nuovo corso: attendiamo, trepidanti e speranzosi, il Justice act .

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