“La prostituzione tra adulti deve essere soggetta a tassazione, poiché è un’attività lecita” così argomenta la Suprema Corte.
Secondo la Commissione affari sociali della camera le prostitute in Italia possono essere computate in circa 70.000 alle quali va aggiunto un numero consistente di travestiti e transessuali.
Di fronte a tale offerta vi è una richiesta stimata di circa 2 milioni di clienti, per un fatturato ad oggi calcolato in  54 miliardi  di euro (più del fatturato della Fiat Italia).

Per la prima volta la Cassazione con la sentenza n. 20528/10 aveva aperto le porte ad un ripensamento sul tema della legittimità della prostituzione.
Successivamente con la sentenza n. 10578/11 la Corte ha implicitamente modificato la legge Merlin (n. 75 del 1958) aderendo alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea del Lussemburgo del 2001, con la quale si era statuito che la prostituzione dovesse essere inquadrata in un’attività economica a carattere libero professionale
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Infine con la recente ordinanza del 24/07/2013 la Cassazione ha confermato la legittimità della sentenza dello stesso anno della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, che aveva dato luogo ad un pesante accertamento fiscale in danno di una prostituta romena occasionale, precisando che i guadagni dovevano essere tassati sotto la voce “redditi diversi”.

La Suprema Corte ha sostanzialmente ritenuto che l’attività di prostituzione come fonte di reddito debba ritenersi legale e da questo presupposto ne derivi il diritto del Fisco all’accertamento della relativa capacità contributiva, sia per ciò che riguarda l’Irpef, sia per ciò che riguarda l’Iva, in base al generale principio della tassabilità dei redditi, per il semplice fatto che essi sono esistenti e danno luogo ad imposizione diretta.

UN FENOMENO DAI NUMERI IMPONENTI

I principi contenuti nella lontana legge 20 Febbraio 1958 n. 75 firmata dalla Senatrice socialista Merlin, sicuramente sono estremamente meritevoli e finalizzati all’eliminazione dello sfruttamento delle donne in un’Italia molto diversa da quella attuale, escludendo la regolamentazione della prostituzione in Italia con la chiusura delle case di tolleranza e con l’introduzione di una serie di reati intesi a contrastarne il fenomeno.
Tale normativa nasceva nel solco segnato dall’attivista francese Marthe Richard, ex prostituta, la quale in Francia nel 1946 aveva ottenuto un analogo provvedimento.
Peraltro va ricordato che nel 1948 la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo imponeva a tutti gli Stati di porre in atto la repressione dello sfruttamento della prostituzione.
La legge Merlin ha avuto sicuramente meriti importanti, ma come effetto collaterale ha escluso quello che avveniva in precedenza e cioè che lo Stato potesse controllare le prostitute e riscuotere le tasse dall’esercizio della prostituzione.
Lo scopo comunque era quello di eliminare per via legislativa il meretricio.
La realtà successiva ha però dimostrato con assoluta evidenza come il fenomeno della prostituzione e cioè la vendita del proprio corpo dietro corrispettivo a fini sessuali, non poteva essere represso semplicemente mediante atti normativi.
E’ una realtà oggettiva ed i numeri riportati ne sono una riprova, (identica è la situazione negli altri paesi europei): la battaglia per eliminare la prostituzione dopo 60 e più anni deve considerarsi perduta, tant’è che la maggioranza degli Stati democratici moderni ha ritenuto comunque di intervenire e molti di regolamentare il fenomeno sotto il profilo legislativo, sanitario e fiscale.

LA DIFFERENZIAZIONE TRA UOMINI E DONNE
 
Tale situazione nasce, secondo importanti studi su tema socio-psicologici, dalla differenza della “programmazione naturale” fra i due sessi.
L’uomo è più portato nell’inventiva tecnica ed in tal senso basta osservare presso una qualsiasi Camera di Commercio le aziende create da uomini e le pochissime aziende create da donne (stesso dato in tutti gli Stati moderni), per rendersi conto della conseguente maggiore facilità degli uomini nel creare attività industriali e commerciali, correndo i relativi rischi e dunque nel produrre ricchezza rispetto alle donne.
Nessuna donna riesce a comprendere come mai un uomo possa rimanere per ore ad osservare il movimento di un congegno tecnico o di un giocattolo meccanico!
Queste ultime tuttavia sono notevolmente più portate negli studi (nel 2010 il 60% delle laureate era donne con un trend in crescita), sono ottime funzionarie, vincono tutte i concorsi, con minore propensione alla corruzione rispetto agli uomini, ma con nessuna propensione per il rischio, il che impedisce loro di giungere ai traguardi economici medi dei maschi.
Costoro tuttavia hanno un’altra importante caratteristica e cioè  sono mediamente molto più interessati al sesso o più esattamente lo sono per tutta la durata della loro vita e molti di loro sono disposti a pagare per averlo.
Era luogo comune sostenere che agli uomini il potere serviva per arrivare al sesso, e per le donne il sesso era utilizzato per arrivare al potere.

LA DIVERSA VISIONE DEL SESSO

La circostanza che vi sia una elevata domanda e dall’altra parte una corrispondente disponibilità alla prostituzione, deriva ovviamente dalla presenza di moltissimi uomini disposti a pagare in cambio di sesso e di donne disposte a concedersi in cambio di danaro.
Fisiologicamente, tale maggiore o più lunga propensione alla attività sessuale, deriva dal fatto che negli uomini il  testosterone mantiene un livello pressoché costante durante la vita fisica dell’individuo, con  un interesse sessuale a tutte le età.
Di contro nella donna il livello di estrogeni e di testosterone seguono un’evoluzione disposta dalla natura e tendono a scomparire, talvolta a causa di gravidanza e quasi sempre con l’avvicinamento ai cinquanta anni e cioè al periodo di menopausa, ove la natura con la cessazione della fertilità, tende a far scomparire anche l’interesse sessuale.
Secondo le statistiche peraltro gli uomini sposati che non trovano adeguata risposta ai propri interessi sessuali nella compagna e che frequentano le prostitute, costituiscono circa il 50% del totale, anche se di recente si ravvisa un aumento dei giovani.
Infatti un recente rapporto di un gruppo di ricerca sul tema, ha rilevato che  gli  uomini in età più matura, sono calati dal 70% al 50% mentre sono aumentati i giovani ed i single.
Statisticamente la percentuale degli uomini che almeno una volta ha frequentato una prostituta, viene calcolata intorno al 25-30%.
Di fronte a tale domanda vi è l’altrettanta importante offerta di prostituzione, va detto  nelle fasce più deboli della popolazione femminile, attesa la disponibilità economica dei clienti a pagare somme, che permettono non raramente alle “addette” di raggiungere redditi estremamente elevati ai quali non arriverebbero neanche dopo anni di attività lavorativa ordinaria.
Secondo l’Università di Bologna quello dei clienti rimane un mondo piuttosto indefinito, riguardando quasi tutte le categorie sociali e culturali, ma  un’inchiesta della Caritas precisa che così agendo  costoro si rendono partecipi dello sfruttamento da parte della malavita del fenomeno della prostituzione, almeno in quegli Stati in cui questa non è regolamentata e controllata.

LA TASSABILITA’ DEL REDDITO DELLA PROSTITUTA INDIPENDENTE

Nella maggioranza degli altri paesi europei chi esercita l’attività di prostituzione è ritenuto agli effetti tributari un ordinario contribuente, il quale secondo i dettati costituzionali deve provvedere in rapporto al reddito percepito al pagamento delle imposizioni tributarie.
Dopo l’orientamento della Cassazione che di fatto sta abrogando, sia pure implicitamente, pezzo per pezzo la preesistente normativa, si è scatenata da parte degli Uffici Tributari la caccia alle prostitute. Caccia, va detto, estremamente semplice in quanto è sufficiente risalire alle inserzioni in rete e sui mass-media, esaminando  anche solo le proprietà di ciascuna per arrivare rapidamente ad accertamenti tributari per importi rilevanti.
Già con l’inizio di quest’anno, le iniziative dell’Agenzia delle Entrate sono diventate numerose e meticolose.
Ad un transessuale con tre cartelle esattoriali sono stati richiesti circa 450mila euro di tasse.
Al di là comunque di casi limite, quasi tutti gli accertamenti eseguiti determinano un reddito annuo sempre superiore ai 50mila euro per ciascuna esercente l’attività di meretricio.

IRPEF, IVA E INPS

Il Fisco richiede sia l’Irpef che l’Iva connessa con l’attività svolta, sia essa abituale o saltuaria, tenendo conto che in molti casi la prostituzione non viene esercitata in modo continuativo, ma per sopperire ad esigenze specifiche o temporanee, il che non esime dall’obbligo tributario.
Le azioni in corso del Fisco ovviamente aprono la porta ad una serie di problematiche non indifferenti, proprio attesa la mancanza di una regolamentazione specifica.
Per assurdo il commercialista che tenesse la contabilità ad una prostituta potrebbe essere accusato di favoreggiamento e condannato penalmente, ma la situazione più singolare è che di fatto viene impedito alle interessate di poter procedere alla iscrizione alla Camera di Commercio o ad Albi professionali, se non ricorrendo a dei surrogati (estetiste, attività di agenzia, lavoratrici dello spettacolo, etc.).
In taluni casi l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate ha riguardato non solo l’evasione dell’Irpef, dell’Iva e dell’Irap, ma anche dei contributi Inps, contestandosi assurdamente la mancata iscrizione ad un sistema previdenziale, che di fatto viene impedito.

DIRITTO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Se dunque seguendo l’orientamento della Cassazione tra le due strade (perseguire la prostituzione e i clienti come fenomeno vietato o accettarla e tassarla) si sceglie la seconda, appare senz’altro ingiusto, quantomeno sotto il profilo etico, impedire poi alle prostitute di poter regolamentare il rapporto sotto il profilo previdenziale e pensionistico.
E’ intuitivo che se lo Stato pretende il denaro riconoscendo l’attività svolta, non può poi disconoscerla impedendo alle prostitute di poter versare i contributi presso la Cassa di Previdenza al fine di ottenere un trattamento pensionistico adeguato ai contributi versati.
D’altra parte l’art. 8 della Costituzione dichiara espressamente che: “I lavoratori hanno diritto che siano loro assicurati  mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia…”.
Dunque se si legittima la prostituzione come attività lecita e non semplicemente come attività non vietata, se si pretendono le tasse da costoro, lo Stato non può certamente, così come avviene oggi, impedire alla prostituta di versare i contributi per poter contare su un trattamento pensionistico al termine del periodo lavorativo.

UN’ATTIVITA’ LAVORATIVA RIDOTTA NEL TEMPO

La questione non è di poco conto, anche perché, nel lavoro specifico, come ha fatto notare un’avvocatessa inglese per conto di una società che di occupa della gestione delle “vetrine” ad Utrecht, il trattamento pensionistico deve prevedere regole ed ordinamenti del tutto specifici, da equipararsi, sempre secondo l’avvocatessa olandese, alla normativa previdenziale che riguarda i calciatori e non può applicarsi la disciplina già in vigore che prevedere una vita lavorativa di 30 o 40 anni.
Infatti le prostitute, secondo tale tesi, svolgono un’attività che può essere esercitata, stante la fisiologia femminile, per un periodo estremamente ridotto o limitato, e per di più si tratta di un lavoro “logorante”.
Ben difficilmente una prostituta riesce a raggiungere nel periodo di “attività”  i contributi sufficienti ad ottenere una sufficiente pensione o ad accumulare abbastanza  danaro per garantirsi un trattamento pensionistico privato.
Ciò anche se nei Paesi Bassi il fenomeno della prostituzione è stato regolamentato e ritenuto legale fin dal 2000 e le donne (o gli uomini) sono stipendiati con regolare contratto di lavoro, comprensivo di assicurazione previdenziale, disoccupazione, etc.

COME SI COMPORTANO GLI ALTRI STATI

Le prostitute in Italia a quanto pare, sembra che siano l’unica categoria di lavoratori che vuole pagare le tasse in cambio di una regolamentazione specifica, e ciò è facilmente spiegabile sia per le esigenze di equiparazione sotto i profili normativi, contributivi, previdenziali e assistenziali rispetto gli altri lavoratori, ma anche perché una regolamentazione ufficiale metterebbe in luce e farebbe emergere il fenomeno, che invece è molto spesso in mano alla malavita con compressione dei più elementari diritti per chi esercita l’attività.
Come detto in Olanda la prostituzione è regolamentata in maniera specifica e tutti i siti internet chiariscono che vengano pagate le tasse allo Stato mentre  le “addette” sono regolarmente iscritte alla Camera di Commercio.
Anche in Germania, mentre prima il trattamento fiscale riguardava solo le prostitute che lavoravano nei Centri benessere o similari, nel 2013 la normativa ha previsto la tassazione dei redditi anche delle lavoratrici autonome.
Poiché il prelievo fiscale è piuttosto difficile (non è semplice accertare il numero dei rapporti tra prostitute e clienti) di regola viene applicata una tassazione forfettaria.
In Gran Bretagna egualmente il fenomeno è regolamentato e le prostitute devono provvedere al pagamento degli oneri fiscali, godendo ovviamente degli altri servizi connessi, relativamente all’assistenza sanitaria ed ai trattamenti previdenziali.
Così più o meno in tutti gli Stati europei con alcune stranezze come per esempio in Svizzera dove la prostituzione era legale a partire dai 16 anni, e solo dal Settembre 2013 sono state adeguate le normative per portare il limite di età a 18 anni.
In Francia la prostituzione è legale, ma non lo sono le case di appuntamenti e di adescamento, con tendenza recente tuttavia a punire i clienti.
In Spagna, paese cattolico come il nostro, la prostituzione è legale e tassata ed anzi è stato autorizzato di recente l’acquisto di spazi pubblicitari ad hoc, mentre unitamente ai Paesi Bassi ed alla Germania, il fenomeno  è regolamentato (e tassato) in Turchia, Austria, Grecia, Ungheria e Lettonia.
Da rimarcare che in Russia e nella maggior parte dei paesi dell’ex blocco sovietico, è punita viceversa sia la prostituta che il cliente.
In Svezia, Norvegia ed Islanda di contro viene punito esclusivamente il cliente, ritenendo tali Stati che la domanda di rapporti sessuali a pagamento implichi di per sé stessa una violenza nei confronti delle donne, anche se queste sono consenzienti.

LA STRADA DELLA LEGALIZZAZIONE

In conclusione una volta accertato, come implicitamente fa la nostra Cassazione, che la guerra al fenomeno della prostituzione non ha portato a risultati concreti e laddove si pretenda, dato anche il giro di affari, il pagamento dei relativi tributi, non può non apparire evidente la necessità di regolamentare il fenomeno non solo sotto l’aspetto fiscale, ma anche sotto quello assistenziale e previdenziale.
Ciò peraltro avrebbe, così come si tenta di fare in Germania, il grosso vantaggio di eliminare qualsiasi forma di sfruttamento e schiavitù da parte delle organizzazioni criminali.
Detto tutto ciò senza alcun compiacimento e tenuto sempre conto che nella maggior parte dei casi un soggetto che decida di prostituirsi lo fa non certo per libera scelta, ma per situazioni di grave degrado psicologico e materiale o comunque di grande difficoltà.
Ricordiamo in tal senso che il Parlamento Europeo il 6 Marzo 2014 con 343 voti a favore, 139 contrari e 105 astenuti, ha accolto la tesi di Svezia, Norvegia ed Islanda, ritenendo che la punizione debba colpire soltanto i clienti, in quanto il lavoro sessuale pur liberamente scelto dalla donna, viene equiparato a quello forzato.
Pur non essendo la risoluzione vincolante a livello nazionale, senza ombra di dubbio tale orientamento si pone in rotta di collisione  con l’altro di considerare la prostituzione e le prestazioni erogate come un lavoro ordinario insistendosi per la legalizzazione del fenomeno.
Ciò senza giungere all’eccesso di un avvocato USA, il quale ha fatto causa allo Stato in quanto gli veniva impedito di dedurre dalle proprie spese, gli oneri, considerati non deducibili, per circa 100mila dollari sostenuti per i compensi delle prostitute, i film pornografici e similari, tutti elementi necessari, a dire del legale, per la necessaria ed indispensabile personale terapia sessuale.

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