Per usare un eufemismo si potrebbe dire che il peggio è passato, nel senso che ogni mala-notizia prima o poi viene smaltita e/o maturata in tre parole: la vita continua. Siamo qui per risolvere i problemi. Chiamatemi Wolf, farebbe dire Quentin Tarantino a Harvey Keitel.
Adesso però arriva la fase veramente dolorosa e difficile non soltanto per Luigi Salvati che si vedrà costretto ad attivare tutte le procedure necessarie per contrastare la pretesa esecutiva dell’Agenzia delle Entrate ma, altresì, per le non poche difficoltà giuridiche sottese. Mi spiego meglio. Chiedo a Voi lettori un giudizio: il fatto che il Giudice abbia deciso utilizzando la clausola di inammissibilità del ricorso perché non ha trovato i documenti all’interno del fascicolo d’ufficio cosa rappresenta? Una omissione del Giudice ovvero un errore di fatto?
Al riguardo Vi anticipo che vi sono due possibili norme da applicare al caso concreto:
- l’una è la norma di cui all’art. 287 del c.p.c. la quale stabilisce che: “le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli sia incorso in omissioni o in errori materiali o di calcolo”;
- l’altra è l’art. 395 num. 4) del c.p.c. secondo la quale norma: “la sentenza che sia passata in giudicato può essere revocata… se è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.
In virtù di queste due norme, quindi, ogni questione va affrontata in grado di appello!! Questa la conseguenza:
Il diritto di difesa del cittadino, Sig. Luigi Salvati, è stato definitivamente compromesso per quanto attiene al merito del processo, in quanto lo stesso oggi potrà usufruire soltanto di un grado di giudizio in luogo dei due gradi concessi a tutti i cittadini.
L’errore commesso dalla segreteria, infatti, ha come diretta conseguenza il fatto che
Per quanto attiene alla domanda a Voi posta posso dirvi al riguardo che la questione è già stata affrontata in una sentenza della Suprema Corte del 26.11.1999 n. 13192 la quale ha ritenuto che: “non configura errore revocatorio la mancata considerazione di un documento, depositato ma non rinvenuto successivamente nel fascicolo d’ufficio a causa di colpa della segreteria. In questa ipotesi, infatti, da un lato il documento (in quanto non presente nel fascicolo) non potrebbe rientrare negli atti di causa, quindi nel motivo di revocazione che deve riguardare necessariamente tali documenti, e dall’altro lato il Giudice avrebbe dovuto emettere un’ordinanza di ricostituzione del fascicolo”.
Ora la cosa non è di poco rilievo in quanto la configurazione tra l’una e l’altra categoria potrebbe comportare delle conseguenze di non poco conto, anche per l’eventuale successivo ricorso in cassazione. Fortunatamente, anche nel processo tributario, vige il principio generale iura novit curia, ovvero il giudice conosce le leggi, per cui prospettando ai Giudici di appello, quali motivi del ricorso, entrambe le soluzioni, il Giudice Tributario sarà chiamato a configurare l’accaduto facendolo ricadere nell’una ovvero nell’altra ipotesi (da mihi factum, dabo tibi ius).
L’Appello è in corso di notifica… sempre fiduciosi in quella grandissima “Gnocca” che tiene sulla destra la spada, sulla sinistra la bilancia e nonostante sia BENDATA a mio giudizio ci vede benissimo… prima o poi avremo conto e soddisfazione. Per adesso attendiamo. Alla prossima settimana.
(4. continua)