Il giornalista Pubblicista, è colui che svolge attività giornalistica retribuita e non occasionale, anche se svolge altre attività o professioni. Si differenzia dal giornalista professionista che invece esercita l’attività giornalistica in maniera esclusiva e continuativa.
Per diventare giornalista pubblicista è necessario aver svolto, per due anni, attività giornalistica continuativa, il che significa aver scritto nel biennio almeno 60 – 70 articoli pubblicati su giornali e periodici, e regolarmente retribuita, cioè comprovata dalla certificazione dei compensi ricevuti negli ultimi 24 mesi.
Presentando tali documenti all’Ordine dei Giornalisti e adempiendo gli ulteriori oneri burocratici, quali versamento della Concessione governativa pari a € 168,00 mediante apposito bollettino di C/C postale, autocertificazione del possesso dei requisiti di legge (cittadinanza, assenza di precedenti penali, attestazione di versamento della tassa di concessione governativa), è possibile iscriversi all’Albo dei Giornalisti nell’elenco riservati ai Pubblicisti.
Analizziamo adesso gli aspetti fiscali e dichiarativi relativi all’attività di un giovane professionista (pubblicista) che percepisce compensi a fronte di articoli scritti e pubblicati.
Se tale reddito scaturisce da un rapporto di collaborazione, rientra nella fattispecie dei redditi assimilati a lavoro dipendente e va dichiarato nel quadro RC del Modello Unico e ne segue il trattamento fiscale, se invece, come più spesso accade, non vi è un rapporto di collaborazione, tale compenso è considerato come reddito di lavoro autonomo, non è assoggettato ad IVA, ma va assoggettato a ritenuta d’acconto del 20% sul reddito imponibile e usufruisce di detrazioni forfettarie pari al 25% o al 40% se l’autore ha meno di 35 anni.
Questi redditi devono essere dichiarati nel quadro RL del Modello Unico sezione III “Altri redditi di lavoro autonomo”, nello specifico rigo RL25 (Modello Unico 2011 PF) andrà inserita la somma dei redditi lordi conseguiti nell’anno di imposta (vale il principio di cassa), nel rigo RL29 va indicata la deduzione forfettaria pari al 25% o al 40% dell’imponibile se l’autore ha meno di 35 anni, nel rigo RL30 il reddito imponibile calcolato come differenza tra l’importo del rigo RL28 e quello del rigo RL29, e nel rigo RL31 la somma delle ritenute d’acconto operate , che saranno state calcolate applicando il 20% all’imponibile. Tali redditi godono dell’ulteriore detrazione dall’imposta per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi da indicare nel quadro RN rigo RN12 e calcolata secondo le regole previste appunto per lavoro dipendente e assimilati.
Spesso chi svolge attività di giornalista pubblicista svolge anche altro tipo di professione, quindi è utile sapere che, se si possiede una partita iva e si svolgono quindi sia lavori per l’editoria sia lavori di altro genere, i redditi derivanti da diritto d’autore non si vanno a sommare a quelli del reddito professionale o d’impresa ai fini della determinazione del limite dei 30.000 per accedere al regime fiscale dei contribuenti minimi.
Passando all’aspetto previdenziale dell’attività di giornalista pubblicista, la cassa di previdenza istituita per i giornalisti è l’INPGI, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani. Tutti i giornalisti professionisti e i giornalisti pubblicisti iscritti all’Albo negli appositi elenchi sono obbligatoriamente iscritti all’INPGI, nella sezione ordinaria coloro che sono titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal Contratto Nazionale di lavoro giornalistico e nella gestione separata coloro che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione o che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. (Eva Petrella – Studio Toriello)