La Legge 2/2009 ha introdotto per aziende, pubbliche amministrazioni e professionisti l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), la quale in base al D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 rappresenta “ogni sistema di posta elettronica nel quale viene fornita al mittente la documentazione elettronica attestante l’invio e la consegna di documenti informatici”.
In particolare, le imprese in forma societaria costituite dopo l’entrata in vigore della norma hanno l’obbligo di dichiarare l’indirizzo PEC all’atto dell’iscrizione presso il registro delle imprese mentre, per le imprese già costituite, detto obbligo, originariamente procrastinato al 29 novembre 2011 con la circolare n. 224402/11 del Ministero dello Sviluppo Economico, è stato ulteriormente posticipato dall’art. 37 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 alla data del 30 giugno 2012.
La sanzione per la mancata o ritardata comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata deve individuarsi, causa la mancanza di La PEC permette, qualora sia il mittente che il destinatario ne siano dotati, di inviare messaggi di posta elettronica avendo la prova legale dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione della comunicazione medesima (la prova è costituita da una ricevuta elettronica inviata dal gestore di posta che certifica l’avvenuta consegna del messaggio nella casella del destinatario). Peraltro, per espressa disposizione normativa, la sola ricezione del messaggio (a prescindere quindi dalla effettiva lettura dello stesso) consente al mittente di dare la prova legale dell’avvenuta conoscenza del messaggio stesso con tutte le conseguenze giuridiche che ne derivano.
La PEC rivoluziona il Credit management
È vero quindi che la PEC sarà una vera e propria fonte di responsabilità per l’azienda che se ne doti e ciò sia sotto il profilo del materiale onere di controllo della casella (nota: il messaggio si considera ricevuto quando perviene alla casella di posta e non quando viene letto) sia sotto il profilo dell’acquisizione di un know how tecnico e gestionale necessario per rendere davvero performante lo strumento.
“L’adozione della PEC rivoluzionerà le comunicazioni tra imprese”
Anche sotto il profilo del credito lo strumento in questione è destinato a rivoluzionare l’approccio alla collection pregiudiziale. Si pensi ad esempio che la PEC può (addirittura prima della scadenza del credito) essere utilizzata per l’invio delle fatture commerciali realizzando in tal modo quella certezza nel momento di invio che il D. Lgs 231/02 riconnette alla decorrenza degli interessi di mora conseguenti al ritardato pagamento nelle transazioni commerciali. Anche quando sia necessario procedere al recupero del credito la PEC può rappresentare uno strumento estremamente efficace. La presunzione di conoscenza delle comunicazioni inviate rende infatti lo strumento della PEC estremamente utile nei casi in cui il credito sia soggetto a un termine di prescrizione particolarmente stringente quale quello “breve” e non decennale previsto per determinati negozi giuridici (Art. 2950 C.C. Diritto del Mediatore, Art. 2951 C.C. Spedizione e Trasporto, ART. 2952 C.C. Assicurazione); in tal caso sarà sufficiente inviare un semplice sollecito di pagamento all’indirizzo PEC risultante al registro delle imprese per interrompere il termine prescrizionale in questione e farlo ridecorrere ex novo per un pari periodo.