Oggi Vi devo confessare della mia assoluta allegria di fronte ad un caso che mi è stato sottoposto e che ho accettato prima con riserva, oggi per l’appunto con molta allegria…
È il solito caso di come in Italia, ogni questione, come dicono a Roma, viene buttata in “caciara”…
La storia è questa: Alla fine degli anni ’70 un signore aveva un conto corrente bancario con un fido su detto conto.
Nel corso del tempo il signore preleva una certa somma usufruendo del fido.
Nel 1983, evidentemente dopo ripetuti solleciti di rientro e di pagamento rivolti al debitore, la banca si attiva per recuperare forzosamente il credito.
La banca si rivolge al Tribunale e si munisce di decreto ingiuntivo i cui interessi sono stabiliti contrattualmente nella misura del 22%. La sorta capitale che deve essere pagata è di circa 42 milioni delle vecchie lire.
Il decreto ingiuntivo in data 18.08.1983 viene munito della formula esecutiva.
La formula esecutiva costituisce quell’intimazione rivolta a tutti i pubblici ufficiali di dare assistenza al creditore per far valere le ragioni contro il debitore; ragioni che sono indicate nel titolo, nel nostro caso il pagamento di un debito di denaro.
Ebbene, il 18.08.1983 al decreto ingiuntivo viene apposta la detta formula. Dalle carte processuali fino al 1995 nulla più accade.
Infatti, da quel che è emerso nel fascicolo dell’espropriazione immobiliare pendente presso un Tribunale del Lazio, avviata contro il signore, debitore della banca (mi riservo di indicare – se del caso – questo tribunale nelle opportune sedi), la detta espropriazione inizia con un atto di pignoramento notificato nel febbraio 1995; a distanza di ben 12 anni dal rilascio della relativa formula esecutiva.
Mi è venuta l’acquolina in bocca… Chi è pratico del mestiere si rende immediatamente conto che il creditore ha agito oltre i 10 anni di cui all’art. 2953 del c.c.; infatti ha promosso l’azione esecutiva su un titolo che ha perso ogni efficacia esecutiva.
La situazione è la seguente: tutto ciò che si è compiuto dal 1995 fino ad oggi è del tutto illegittimo e non supportato da idonei titoli giurisdizionali. Vi spiego perché!
Il relativo atto di pignoramento del 1995 viene trascritto alla locale Conservatoria dei Registri Immobiliari. Badate bene soltanto l’atto di pignoramento viene trascritto. Il titolo giudiziale (il decreto ingiuntivo) non è oggetto di precedente iscrizione ipotecaria. Tra trascrizione ed iscrizione c’è una differenza giuridica abissale.
Ma non finisce qui!
Nel 1999 il creditore procedente, la banca, fa luogo ad una famosissima cartolarizzazione, cedendo tutti i diritti di credito che vanta nei confronti di vari debitori a una terza società, di cui è però azionista la stessa banca cedente.
Nel 2003 il nuovo creditore “rinnova” l’ipoteca utilizzando il decreto ingiuntivo del 1983, senza che mai sia stata iscritta precedente ipoteca giudiziale; ciò almeno da quel che è emerso dal fascicolo della procedura esecutiva. Tale fatto, se dovesse essere confermato, determinerà anche responsabilità per il Conservatore dei registri Immobiliari.
Nel 2004 il nuovo creditore, risultante dalla cessione del credito, ri-notifica altro atto di precetto al debitore e altro pignoramento immobiliare per la somma… udite udite… di 117 mila euro e spicccioli vari, oltre spese d’esecuzione.
Il pignoramento immobiliare fa scaturire altra procedura esecutiva che viene successivamente riunita alla procedura iniziata nel 1995.
Ora mi chiedo… ma come si fa a non vedere che l’intera procedura deve essere dichiarata improcedibile? Mancano, infatti, nel fascicolo validi titoli giurisdizionali sulla base dei quali l’azione esecutiva poteva essere intrapresa; ciò sia con riferimento alla procedura del 1995, sia con riferimento alla procedura successiva del 2004.
Il titolo esecutivo del 1983, nel 1993 andava ricostituito con altro e diverso decreto ingiuntivo, ovvero andava documentato, nell’odierno processo, il titolo giustificativo che aveva dato luogo all’interruzione del decorso della prescrizione decennale, il cui decorso è iniziato il 18.08.1983 ed è spirato in data 18.08.1993.
Il pignoramento del 1995, a ben due anni di distanza dal termine dei 10 anni, non è in alcun modo supportato da un valido titolo esecutivo… lo stesso dicasi per il pignoramento del 2004…
State attenti cari lettori … le Banche ci provano comunque…
Del resto devo anche riferire che l’eccezione di prescrizione, purtroppo è ad istanza di parte e non rilevabile d’ufficio dal Giudice… si auspica un intervento del legislatore in merito…