Per i lavoratori che debbano assistere figli minori disabili e altri familiari in situazione di grave disabilità e per i lavoratori disabili sono previsti specifici benefici: permessi retribuiti, giorni retribuiti e congedi.
È senz’altro nota – particolarmente negli ambienti di lavoro – la legge n. 104/1992 che ha introdotto il diritto di usufruire di permessi e congedi per i lavoratori dipendenti con disabilità grave e per i lavoratori che assistono familiari con disabilità grave, modificata dall’art. 24 della legge n. 183/2010 nonché, da ultimo, dal decreto legislativo 18 luglio 2011 n. 119.
Nonostante tale ultimo intervento legislativo e la circolare n. 32 del 6 marzo 2012 con cui l’INPS ha fornito le istruzioni operative in merito alle recenti disposizioni introdotte dal suddetto decreto n. 119/2011 (la circolare è nei documenti allegati a questo articolo), la materia dei permessi, dei congedi e delle aspettative resta piuttosto complessa in quanto regola contestualmente una molteplicità di situazioni – soggettive/personali e familiari – tanto del lavoratore quanto della persona da assistere che qui di seguito cerchiamo di sintetizzare anche con riferimento alle ultime novità introdotte:
1) i genitori naturali, adottivi o affidatari che assistono i portatori di handicap fino al 3° anno di età hanno diritto, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, a 2 ore di permesso giornaliero retribuito ovvero alternativamente a tre giorni di permessi retribuiti mensili anche continuativi ovvero al congedo straordinario per un massimo di 2 anni nella vita lavorativa;
2) i genitori naturali, adottivi o affidatari che assistono i figli portatori di handicap fino all’8° anno di età hanno diritto, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, alternativamente a 3 giorni di permessi retribuiti mensili anche continuativi ovvero al congedo straordinario per un massimo di 2 anni nella vita lavorativa;
3) i genitori naturali, adottivi o affidatari che assistono i figli portatori di handicap con più di 8 anni di età hanno diritto alternativamente a 3 giorni di permessi retribuiti mensili anche continuativi ovvero al congedo straordinario per un massimo di 2 anni nella vita lavorativa;
4) parenti o affini entro il 2° grado ovvero entro il 3° grado, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbia compiuto 65 anni oppure siano anch’essi affetti da patologia invalidante o siano deceduti o mancanti, hanno diritto a 3 giorni di permessi retribuiti mensili;
5) il coniuge ovvero, in mancanza, il padre o la madre ovvero uno dei figli conviventi ovvero, in mancanza, uno dei fratelli o sorelle conviventi hanno diritto al congedo straordinario per un massimo di 2 anni nella vita lavorativa;
6) i lavoratori portatori di handicap grave hanno diritto a 2 ore di permesso giornaliero retribuito ovvero a 3 gironi di permessi retribuiti mensili.
Per usufruire dei permessi e dei congedi di cui sopra, il lavoratore deve presentare apposita domanda all’INPS e successivamente consegnarne copia al datore di lavoro. A partire dal 1° aprile 2012, le domande potranno essere inviate alle sedi INPS di competenza solo per via telematica utilizzando i canali appositamente predisposti: servizi web dell’istituto accessibili direttamente dal cittadino in possesso di codice PIN, contact center integrato o intermediario abilitato.
Inps, Circolare numero 32 del 6 marzo 2012, normativa in materia di congedi, aspettative e permessi