Il contribuente, in caso di omesso o di ritardato versamento del saldo Ici, può regolare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso, applicando all’imposta dovuta gli interessi legali pari all’1,5% maturati dal 17 dicembre fino al giorno in cui è eseguito il pagamento del saldo e la relativa sanzione:
dello 0,2 % per ogni giorno di ritardo, se il pagamento avviene entro i 14 giorni successivi alla scadenza (ravvedimento sprint);
del 3% se il pagamento si effettua entro 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve);
del 3,75% se il pagamento si compie oltre il trentesimo giorno dalla scadenza ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione (ravvedimento lungo).
Il pagamento può essere eseguito utilizzando sia il bollettino di c/c postale che serve per versare l’Ici sia il modello F24, in entrambe le soluzioni bisogna barrare la casella “ravvedimento operoso”.
Il bollettino postale è da compilare in ogni sua parte, indicando la cifra totale comprensiva di sanzioni e interessi; si segnala che nell’area “terreni agricoli” – “aree fabbricabili” – “abitazione principale” – “altri fabbricati” bisogna indicare solo l’importo Ici al netto delle sanzioni e degli interessi.
Nella delega F24, si ricorda, di utilizzare il codice tributo “3906” per gli interessi e “3907” per la sanzione ridotta.
A prescindere dalle modalità scelte, l’importo da versare deve essere arrotondato all’unità di euro (nella delega F24 gli importi relativi a sanzioni e interessi non devono essere arrotondati).
Infine, si consiglia di contattare il proprio Comune dato che esso, nell’esercizio della sua potestà regolamentare, può stabilire ulteriori ipotesi di ravvedimento, come previsto dall’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Esempio di un contribuente che non ha pagato il saldo Ici 2011 pari a 512€ e regola la propria posizione il 29 dicembre 2011 usufruendo del ravvedimento operoso:
giorni di ritardo = 13gg (dal 17/12 al 29/12);
sanzione dovuta = €13,31 = (0,2% x 13gg = 2,6% di €512);
interessi dovuti = €0,27 = (€512 x 13gg x 1,5%)/365.
Nel caso sia compilato il modello F24, gli interessi inferiori a €1,03 non devono essere pagati, dato che rappresenta l’importo minimo che si può indicare per ciascun tributo nella delega. (Amedeo Di Monda)