Accesso libero al segnale delle pay tv per realizzare brevi notiziari relativi a eventi di grande interesse pubblico anche se l’emittente ha pagato per l’esclusiva. La Corte di giustizia dell’Unione Europea concede 90 secondi di “gol liberi” a tutte le televisioni senza dover corrispondere nemmeno un euro alla società che ne ha comprato i diritti.
Una sentenza (il testo integrale è allegato all’articolo) che fa la felicità degli sportivi non abbonati e permetterà anche alle emittenti più piccole e senza grandi disponibilità economiche di inserire nei notiziari le informazioni con immagini criptate.
Il quadro normativo – La vicenda nasce sulla scorta della direttiva 89/552/CEE del Consiglio Ue con la quale si coordinavano alcune disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati dell’Unione in materia di attività televisive. Nel 2007 una seconda direttiva ha aggiunto il diritto «ai fini della realizzazione di brevi notiziari, di utilizzare brevi estratti accedendo al segnale dell’emittente di trasmissione televisiva che provveda alla diffusione di eventi di grande interesse pubblico i cui diritti di ritrasmissione siano stati acquisiti in esclusiva». Il compenso, specifica il nuovo articolo 3 duodecies della direttiva 2007/65/Ce, non può superare «i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell’accesso».
La vicenda – Costi pari a zero, nel caso di specie, che vede tra i protagonisti Sky Sport Austria, titolare in esclusiva dei diritti di trasmissione via satellite degli incontri di calcio dell’Europa League per le stagioni 2009/201-2011/2012 previo pagamento «di vari milioni di euro per la licenza e i costi di produzione». Settecento euro al minuto era il prezzo che l’Orf (Österreichischer Rundfunk) avrebbe dovuto versare a Sky per poter estrapolare delle brevi: un accordo superato dalla decisione dell’Autorità di comunicazione austriaca di concedere l’accesso ai contenuti Sky a titolo nei fatti gratuito (i costi per l’accesso al segnale satellitare erano pari a zero), ponendo le condizioni per l’esercizio di tale diritto. Il giudice davanti al quale si erano presentati entrambi i contendenti aveva sospeso il giudizio per chiedere alla Corte Europea l’interpretazione corretta della direttiva anche in merito all’eventuale sproporzionalità della concessione rispetto alla libertà professionale e al diritto di proprietà.
Diritti a confronto – La ratio della disciplina comunitaria si basa sul perseguimento del più ampio interesse generale all’informazione. Non è un caso che si parli di eventi di rilievo tra le condizioni minime per godere del diritto di accesso al segnale e che si limiti la possibilità di trasmissione in chiaro ai notiziari. La sempre più diffusa presenza di pay tv, sostengono i giudici del Lussemburgo, non deve limitare la possibilità di accesso alle informazioni da parte dei cittadini. Tanto più che la libertà d’impresa – conformemente alla giurisprudenza della Corte – «non costituisce una prerogativa assoluta bensì deve essere presa in considerazione rispetto alla sua funzione nella società» e può essere soggetta a limitazioni nell’esercizio dell’attività economica. L’evento in sé, per l’interesse generale ricoperto, supera la tutela dei diritti patrimoniali acquisiti e lascia spazio all’accesso per estrapolare brevi estratti di cronaca a qualsiasi emittente «indipendentemente dal loro potere commerciale e dalla loro capacità economica», senza dover tenere conto del prezzo pagato «per l’acquisizione dei diritti esclusivi di trasmissione televisiva, delle pattuizioni contrattuali con i titolari di tali diritti e dall’ampiezza degli eventi».
I requisiti imposti – Le limitazioni individuate dal legislatore dell’Unione a quest’accesso servono proprio a contemperare i due diritti, a determinare l’ampiezza dell’ingerenza nella libertà d’impresa e l’eventuale beneficio economico – sotto forma di pubblicità – che le emittenti televisive possono trarre dalla realizzazione di questi brevi articoli. Brevi, all’interno dei notiziari, questi estratti devono sempre riportare la fonte dalla quale sono estratti.
Gol visibili per tutti, sancisce la Corte per la gioia dei tifosi senza abbonamento a pay tv. Con doppio logo all’angolo della tv.
Corte di Giustizia, Grande sezione, sentenza depositata il 22 gennaio 2013, causa C-283-11