E’ questo il cuore del Protocollo d’intesa firmato oggi dal presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, con il presidente della Corte di appello militare Vito Nicolò Diana e con i rappresentanti del Consiglio della Magistratura militare e della Procura Generale militare presso la Corte militare d’Appello, di tribunali e procure militari, insieme con il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità del Ministero della difesa.
Il protocollo indica alcune linee guida che le parti si impegnano a promuovere e divulgare in modo da favorirne l’applicazione.
L’intesa è ispirata all’ordinanza della Corte Costituzionale n.312 del 12-20 dicembre 2012 con la quale la Consulta ha indicato al giudice di perseguire una soluzione interpretativa “idonea ad equiparare la posizione lavorativa della donna libera professionista alle altre lavoratrici in tema di diritto di usufruire del periodo di maternità”.
“Oltre alle necessarie e opportune previsioni di legge, le buone prassi tra le Istituzioni rappresentative di avvocati e magistrati possono senz’altro contribuire a garantire l’obiettivo della conciliazione tra vita professione e vita familiare, entrambi valori fondamentali e diritti insopprimibili sia per le donne che per gli uomini”, dichiara il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Guido Alpa.
Alpa ricorda che la riforma dell’ordinamento forense (legge 247/2012) si è fatta carico della questione in norme specifiche che da una parte riconoscono la maternità e il puerperio come giuste esenzioni dalla prova della effettività/continuità della professione forense; e, dall’altra, prevede la rappresentanza di genere in tutte le Istituzioni rappresentative della categoria forense.
Il presidente della corte militare d’Appello Vito Nicolò Diana plaude l’iniziativa e condivide le alte finalità di tutela del lavoro.
Il protocollo dunque suggerisce di riconoscere lo stato di gravidanza e l’accudimento dei figli (sopratutto nei primi tre anni di vita) motivo di impedimento nelle udienze penali con imputati liberi (artt. 420 ter e 484 comma bis e 598 cpp) e motivo di rinvio dell’udienza e di trattazione del processo ad orario specifico.
Occorrerà comunque tenere conto anche degli interessi eventualmente configgenti e dei relativi termini processuali nei procedimenti con imputati sottoposti a custodia cautelare e ad altri come quelli di prevenzione/ sorveglianza etc.
Non solo. Le parti si impegnano perché giudici e avvocati concedano la precedenza a quei processi ove il difensore è in stato di gravidanza o puerperio; precedenza che dovrà esser tendenzialmente garantita anche in relazione agli adempimenti di cancelleria.
Per il CNF, quello con la Giustizia militare è un protocollo che si aggiunge a quelli già firmati con il Dipartimento delle Pari Opportunità, con il Ministero della Giustizia, con il CSM, con la Corte di Cassazione.
Protocollo d’intesa pari opportunità Giustizia militare