Le ragioni di un nuov ointervento normativo, si legge nel documento, a così breve distanza non risultano del tutto chiare, anche perché nulla viene precisato con riferimento alle modalità con cui è avvenuto o sta avvenendo il confronto con gli ordini professionali
I giudici di Palazzo Spada riportano quindi che già nel precedente parere formulato a giugno del 2012, era stato segnalato il pericolo che tali nuovi parametri potessero prestarsi a fungere da “tariffa mascherata”, formulando alcune osservazioni in relazione alla previsione di un compenso unitario, comprensivo delle spese, alla eliminazione di qualsiasi riferimento a diminuzioni minime del compenso e alla esigenza di contenere il quantum del valore medio di liquidazione.
Ma con il decreto 140/2012, via Arenula, dice il Consiglio di Stato, non ha recepito diverse osservazioni, senza neanche indicare le ragioni; così, prosegue il documento, la Sezione nel richiamare il proprio precedente parere, non puà che limitarsi ad esprimere il proprio avviso sulle sole modifiche proposte.
Per quanto riguarda le spese forfettarie, per cui è previsto un incremento del compenso liquidato nella misura compresa tra il 10 e il 20 per cento si richiama quindi la criticità già espressa: le spese forfettarie che si aggiungono a quelle documentate dovrebbero ritenersi già incluse nel compenso.
Palazzo Spada segnala poi “l’esigenza di non prevedere un minimo per il compenso, ma solo una misura massima, che peraltro appare elevata”. Non solo viene prevista una disposizione che mira ad incentivare il ricorso alla mediazione: tenuto conto della bocciatura costituzionale, continua il parere, “appare preferibile non far conseguire l’aumento del compenso solo in ragione dell’assistenza nel procedimento di mediazione, ma di farlo derivare dall’esito e dal contenuto dell’attività svolta in tale fase.
Condivisibile invece la soppressione della possibile riduzione a metà del compenso spettante all’avvocato che presta la sua assitenza a soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
E ancora, la norma sulla cosiddetta “soccombenza qualificata”, quella che avrebbe dovuto scoraggiare pretestuose resistenze processuali prevedento un compenso a carico della parte soccombente in caso di difese della parte vittoriosa manifestamente fondate, secondo i giudici amministrativi la norma non potrà trovare applicazione in un giudizio contumaciale, “non risultando, anche costituzionalmente, corretto aggravare le conseguenze della mera soccombenza”.
Va bene infine inserire la fase investigativa nel penale, mentre la voce “studio” per la fase esecutiva sia mobiliare che immobiliare dovrebbe essere tolta, così come viene ribadito che non c’è alcuna necessità di aumentare i parametri numerici dei compensi per l’ingiunzione monitoria e per il precetto.
Bene infine la soppressione della riduzione alla metà del compenso dell’avvocato che assiste d’ufficio un minore, per evitare che la difesa di soggetti deboli sia considerata di minore dignità.
Cds, parere 161/2013, 23 gennaio 2013