Modificare l’articolo 645 del Codice di procedura civile per risolvere una situazione di incertezza giuridica legata ai termini di costituzione in giudizio in caso di opposizione ai decreti ingiuntivi scaturita dopo la sentenza delle sezioni unite della Cassazione del 9 settembre 2010 (19246/10).
Questo l’obiettivo principale di due articoli approvati definitivamente e all’unanimità martedì 6 dicembre dall’Aula di Montecitorio. Il nuovo orientamento della Cassazione, infatti, rischiava di travolgere i procedimenti di opposizione al decreto ingiuntivo in coso a causa della possibile dichiarazione di improcedibilità nei casi in cui la costituzione in giudizio dell’opponente non fosse arrivata nel termine di cinque giorni come richiesto dai giudici di piazza Cavour.
All’articolo 1 della legge si sopprime quindi la previsione della riduzione a metà dei termini di comparizione proprio per evitare interpretazioni discordanti.
All’articolo 2 viene introdotta la norma interpretativa applicabile ai procedimenti in corso che di fatto ripristina l’orientamento consolidato della Cassazione pre-sentenza 19246/10.
(il testo della legge è leggibile in allegato)
legge decreto ingiuntivo