Cari Lettori anche questa settimana dobbiamo registrare la cattiva abitudine ormai diventata pericolosamente “prassi amministrativa” della costante violazione di tutti i principi informatori del nostro ordinamento giuridico.
Il caso è il seguente.
Un’automobilista all’esito di una qualsiasi violazione del codice della strada viene immediatamente fermato dai Vigili Urbani, o dalla Polizia Stradale, dai Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Forestale e via discorrendo… In Italia il personale preposto al controllo della viabilità ed alla circolazione stradale è veramente fuori misura, se calcoliamo anche gli ausiliari del traffico, manca poco che il potere di elevare sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada venga anche conferito a portieri ed uscieri (con tutto il rispetto per il loro lavoro)…
Al di là di questa considerazione, all’automobilista, una volta fermato, viene immediatamente elevata la contravvenzione e, pertanto, il relativo verbale viene notificato a sue mani. Orbene il malcapitato conducente ha 30 giorni di tempo da quel momento per impugnare il detto verbale, qualora lo ritenesse illecito, ovvero per pagare la relativa sanzione irrogata.
Nel caso che ci vede impegnati in un ricorso, l’automobilista provvede al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni 30 dalla notifica a mani proprie eseguita il giorno stesso dell’infrazione.
Devo premettere al riguardo che il pagamento della sanzione amministrativa estingue l’obbligazione tributaria/amministrativa conducendo nell’alveo della violazione di legge e dell’eccesso di potere ogni attività compiuta successivamente dall’Autorità che ha elevato l’infrazione, quindi nella nullità radicale, assoluta ed insanabile di ogni atto conseguente e successivo al pagamento.
Le Amministrazioni/Autorità cosa fanno in palese violazione di ogni regola del diritto?
Notificano, al proprietario del veicolo, un successivo verbale con il quale reiterano e ripetono il contenuto del verbale già consegnato a mani proprie all’automobilista, a prescindere dal fatto che lo stesso sia anche l’effettivo proprietario e conducente del detto veicolo.
Il nuovo verbale così notificato contiene anche l’espresso invito a fornire i dati dell’effettivo conducente pena ulteriore sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 126 bis II comma del Codice della Strada, tale sanzione è prevista nel minimo di € 250,00 fino ad un massimo di € 1.000,00.
Il destinatario/proprietario del veicolo nonché destinatario della notifica a mezzo posta dell’ulteriore verbale, sia che fosse lui alla guida al momento dell’infrazione e del relativo accertamento, sia nel caso in cui vi fosse la moglie o suo figlio, ovvero anche un amico al quale aveva momentaneamente prestato l’auto, nella consapevolezza del pagamento della sanzione, prende il verbale e lo cestina. Considerandolo tamquam non esset. Cosa del tutto lecita, legittima e doverosa.
Al contrario l’Autorità preposta al contrario cosa fa? Emette ulteriore verbale di contestazione per la violazione dell’art. 126 bis II comma del C.d.S. irrogando una sanzione che nel minimo edittale è stabilita in € 250,00, ciò in quanto il destinatario della notifica del secondo verbale e proprietario del veicolo non ha comunicato i dati del conducente.
A questo punto non resta che ripetere ancora, e ricordare, e tenere bene a mente: “In base a quanto stabilito dalla L. 689/81 il pagamento della sanzione amministrativa nei termini di legge estingue l’obbligazione tributaria, pertanto, ogni atto successivo e susseguente è adottato dall’Autorità di riferimento in palese violazione di legge e in eccesso di potere con la conseguente nullità di ogni atto successivo e susseguente”.
Alla prossima settimana…