Credo proprio che non esista automobilista che abbia percorso le strade del Comune di Roma – o di qualunque altra città, visto che il comportamento della pubblica amministrazione è uguale dappertutto – e che non abbia ricevuto la notifica di un verbale di contravvenzione al codice della strada per aver lasciato l’auto in Zona Blu con il biglietto scaduto, ovvero per l’omesso pagamento di un euro per ora o frazione di ora .
Cosa succede in questi casi?

Il Legislatore, Grande Illuminato, ha deciso che se tornando all’auto trovi la contravvenzioni sul lunotto in bell’esposizione paghi il 50% della sanzione dovuta pari ad € 39,00 se il pagamento avviene nel termine di giorni 15 dal giorno dell’infrazione.

Se la dimentichi nel cruscotto, e ricevi a casa la notifica del verbale paghi “soltanto” il minimo edittale (come è “umano” questo Legislatore!!! – direbbe Fracchia), quindi pagherai la somma di € 78,00.

Ciò ovviamente, qualora il pagamento avvenga nei 60 giorni successivi alla detta notifica. Se anche stavolta dimentichi il verbale nel cassetto delle bollette affronterai l’IRA degli Impiegati Comunali, i quali iscriveranno al Ruolo le somme e ti manderanno a casa EQUITALIA.

Il ruolo che avranno formato a distanza di almeno due anni dall’infrazione commessa sarà così composto:

a) Codice tributo 5060 Sanzione Amm. L. 689/81 num. verbale 000 – importo € 78,00

b) Codice tributo 5061 Maggiorazione ritardato pagamento L. 689/81
MAGGIORAZIONE APPLICATA AI SENSI DELL’ART. 27 L. 689/81 – importo € 39,00

c) Codice tributo 5354 Recupero spese procedurali e di notificazione verbale num. 000 – importo € 11,05

Ora andiamo a vedere cosa sancisce l’art. 27 della famosa legge sulla depenalizzazione (L.689/81) riportando integralmente l’articolo per evitare dubbi interpretativi:
Esecuzione forzata
Salvo quanto disposto nell’ultimo comma dell’art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all’intendenza di finanza che lo dà in carico all’esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l’obbligo del non riscosso come riscosso.
E’ competente l’intendenza di finanza del luogo ove ha sede l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l’aggio nella misura ridotta del 50% rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2% delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate. Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell’art. 24, si procede alla riscossione con l’osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

Salvo quanto previsto nell’art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.
Le disposizioni relative alla competenza dell’esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.

Come potete vedere l’articolo fa riferimento all’Autorità che emesso l’Ordinanza-Ingiunzione, e non fa alcun riferimento ad una maggiorazione del 50% dell’importo di cui alla sanzione. Si parla soltanto del 50% dell’aggio dovuto quale onere di riscossione nella misura massima del 2% della sanzione riscossa. L’aggio è il pagamento che spetta a colui che riscuote le somme quale controprestazione del servizio di riscossione offerto.
Ora all’automobilista è stato notificato soltanto un verbale d’infrazione non anche un’Ordinanza-Ingiunzione (cosa che sarebbe successa qualora l’automobilista avesse fatto ricorso amministrativo al verbale contestando l’infrazione – nel nostro caso al Sindaco del Comune di Roma).

Inoltre, il ruolo esattoriale, che altro non è se non la serie numerica dei verbali di cui manca la contabilizzazione del pagamento con accanto il relativo importo, deve essere formato dall’Intendenza di Finanza, e non dal Comune di Roma.

Morale della favola:
L’autorità che ha iscritto al ruolo le somme è un’Autorità diversa da quella a cui l’art. 27 della L. 689/81 conferisce il potere/dovere di formare il ruolo esattoriale.

L’art. 27 della L. 689/81 non consente all’impiegato del Comune addetto al controllo dei pagamenti dei verbali d’infrazione al codice della strada, la formazione di ruoli da inviare all’EQUITALIA, includendo anche le maggiorazioni non previste all’art. 27.

L’art. 27 della L. 689/81 non conferisce alcun potere di maggiorare del 50% la sanzione amministrativa.

Seguendo questo… percorso l’automobilista paga due volte il costo della riscossione.

In questo modo per l’esempio dell’infrazione che prevede una sanzione di 78 euro (il minimo edittale per questo tipo di sanzione) il Comune incassa effettivamente la somma complessiva di € 128,05. Sarebbe interessante sapere gli importi effettivi portati in bilancio come somme da crediti da esigere.

Ahimè! il falso in bilancio non è più un reato.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *