Ormai non c’è giorno in cui i mass media non diano notizie dell’ennesimo episodio di violenza sessuale, di molestie, di ricatti a sfondo erotico e simili.
Scopriamo l’esistenza di polizze antistupro mentre il posto di lavoro è assicurato solo se ci si presta benevolmente a subire le attenzioni del datore di lavoro.
Sotto l’aspetto giuridico, è necessario innanzitutto chiarire cosa si intende per violenza sessuale.
Il reato è disciplinato dall’art. 609 bis del Codice Penale che, come è noto, nel 1996 con la legge n° 66 trasferiva la norma dalla sezione riguardante i diritti contro la moralità ed il buon costume, inserendola giustamente nella categoria dei diritti contro la persona e precisamente contro la libertà personale.
La norma punisce “Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringere taluno a compiere o subire atti sessuali…” prevedendo la pena della reclusione da 5 a 10 anni, con possibilità di riduzione nei casi meno gravi.
Alla stessa pena soggiace chi induce il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità psichica o fisica della persona offesa.
ESTENSIONE DEL REATO
Attualmente la giurisprudenza configura il reato in qualunque ipotesi nella quale sussista una violazione della libertà sessuale del soggetto passivo, ravvisandosi l’illecito anche in semplici toccamenti, strofinamenti e simili.
In sostanza viene fatto rientrare nel concetto di atto sessuale qualunque comportamento che vada ad incidere in modo oggettivo sul corpo della persona offesa e sia destinato, o comunque finalizzato ed idoneo, a comprimere la libertà individuale e sessuale del soggetto passivo.
Dunque è considerata violenza sessuale qualsiasi comportamento che si concretizzi in un contatto corporeo anche se di minima entità temporale compromettendo l’autodeterminazione della sfera sessuale del soggetto passivo.
Così è reato toccare un gluteo, strofinarsi sui seni o comunque qualunque altro atto anche a fine ludico o di umiliazione, sempreché venga palpeggiata una zona ritenuta erogena e quindi non soltanto le parti genitali, (Cass. n° 21020/14 n° 12506/11, n° 25112/07, ecc.).
Si noti che, quando la giurisprudenza configura l’illecito, anche solo se vi siano dei toccamenti o palpeggiamenti delle zone erogene della persona offesa, appare indifferente che il contatto sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’aggressore ed ovviamente che quest’ultimo consegua o meno una soddisfazione personale (Cass. n° 4674/14).
IL PROBLEMA DEL CONSENSO
Lasciando da parte tutte le complesse questioni giurisprudenziali e la notevolissima casistica, ciò che va evidenziato è come spessissimo la difesa dell’imputato si basa sulla tesi per cui l’atto sessuale è stato compiuto, ma con il consenso dell’altra parte.
Va detto, innanzi tutto che non può parlarsi di consenso, così come prevede la norma, allorché la parte lesa si trovi in una condizioni di inferiorità psichica o fisica, (come nel noto caso dei carabinieri nel quale le studentesse erano incapaci di libera determinazione a causa dello stato di sopore alcolico seppure provocato volontariamente).
In secondo luogo va evidenziato come attualmente la Cassazione escluda sempre che il consenso possa essere ritenuto presunto, ma pretende che esso debba sempre consistere in una condotta positiva.
Quindi il consenso non potrà essere basato su un comportamento concludente, né potrà essere ritenuto presunto per il fatto che la donna non opponga resistenza, magari temendo altre violenze su sé stessa o su terzi (ex multis Cass. 15/11/2013 n° 45931).
Lo stesso principio si applica anche in ambito matrimoniale, laddove è da escludere che sussista un diritto del marito al compimento di atti erotici come sfogo dell’istinto sessuale contro la volontà del partner.
In tal senso Cass. n° 39865/15 ha chiarito che è sempre reato costringere forzatamente la moglie ad avere rapporti sessuali, e ciò talvolta anche se il coniuge non si opponga palesemente (comportamento maturato nell’ambito di una serie di violenze domestiche più estese).
Va tuttavia ricordato che, sotto il profilo civilistico, allorché un partner rifiuti sistematicamente i rapporti fisici, l’altro potrà legittimamente richiedere la separazione dei coniugi con eventuale addebito
E SE LEI CI RIPENSA ALL’ULTIMO ISTANTE
Il problema del consenso è stato risolto dalla Cassazione nel senso che l’adesione del soggetto passivo deve sussistere per tutta la durata del rapporto e qualunque siano stati i giochi erotici precedentemente posti in essere.
Con ciò si sono ovviamente contraddetti antichi orientamenti che ritenevano che “qualche iniziale atto di forza o di valenza da parte dell’uomo, secondo una diffusa concezione, non costituisce violenza vera e propria, dato che la donna, soprattutto di bassa estrazione sociale e di scarso livello culturale, vuole essere conquistata anche in maniera rude, magari per crearsi una giustificazione ideale al cedimento ed al desiderio dell’uomo….” (Tribunale Bolzano Giugno 1982).
Attualmente ovviamente le opinioni sono ben diverse.
Il consenso secondo la Cassazione deve sussistere per tutta la durata del rapporto.
Anche se in un occasione vi è stata disponibilità, ciò non esclude che in una successiva possa non esservi.
Vi sono numerose pronunce anzi che chiariscono come il consenso debba sussistere durante l’intero atto del rapporto sessuale da parte del soggetto passivo senza interruzioni, esitazioni o resistenze.
Per esempio di recente la Cassazione con la sentenza 9221 del 2016 annullava la decisione del Tribunale favorevole all’uomo, laddove il rapporto sessuale era stato voluto sicuramente dalla giovane donna la quale tuttavia non consentiva sul fatto che, a conclusione vi fosse una eiaculazione, questa non voluta all’interno della vagina.
Secondo il Tribunale tale opposizione finale non poteva configurare il reato di violenza in quanto quest’ultimo diniego, al limite, non avrebbe intaccato in alcun senso la volontà di un rapporto invece voluto.
Il consenso non poteva in sostanza considerarsi venuto meno solo per effetto di quella diversa conclusione secondo il Tribunale penale.
La Cassazione è stata di diverso avviso ritenendo che la presenza del consenso deve sussistere durante l’intero rapporto fino alla fine e conseguentemente “…sul tema dell’abuso sessuale determinato da un mutamento dell’originario consenso iniziale, anche una conclusione del rapporto sessuale magari inizialmente voluto ma proseguito con modalità sgradite o comunque non accettate, configura il delitto di violenza sessuale”.
Lo stesso orientamento si ravvisa anche in ipotesi in cui viene tolto il preservativo al termine del rapporto contrariamente agli accordi.
Dunque non basta il consenso del partner espresso al momento iniziale della condotta erotica, ma è legittimo che, al termine del rapporto, pur avendo avuto il consenso iniziale del proprio partner, poi intervenga un ripensamento ed è reato il comportamento dell’uomo il quale, nel corso dei giochi erotici, decida di continuare nonostante il dissenso manifestato (Cass. n° 37916/12).
La Cassazione però non considera (come asserito da uno spiritoso giurista) che, una volta saliti in due sullo slittino e lanciato dal dirupo innevato, è molto difficile lungo la veloce corsa che chi ci ripensa riesca poi effettivamente a scendere.
LE STATISTICHE
E’ quindi evidente che la giurisprudenza ha operato un estensione notevolissima a quasi tutte le fattispecie, del concetto di violenza sessuale ex art. 609 bis e seguenti c.p. (un collega penalista scherzando affermava che prima di ogni appuntamento galante egli pretende sempre un notaio per l’autentica del consenso scritto).
Tuttavia, parlando seriamente un fatto oggettivo è che in Italia, secondo i dati ISTAT (riportati da Repubblica) si verificano ogni giorno 11 stupri ed in circa la metà dei casi l’autore è uno straniero.
Secondo l’ISTAT in particolare 1.157.000 donne avrebbe subito una violenza sessuale nel corso della propria vita, senza sottacere i numerosissimi casi che non vengono portati all’attenzione dell’autorità giudiziaria.
La folta presenza di stranieri nei processi si spiega con l’errata convinzione da chi proviene da paesi oscurantisti, della presunta disponibilità delle donne occidentali che li porta a comportamenti che diversamente apparirebbero irrazionali.
Di alcuni casi di cui si è occupato il nostro studio, ricorderò sempre un ottimo giovanissimo operaio egiziano, il quale in una mattinata estiva, in una spiaggia piena di gente, approcciava una ragazza stesa al sole ed interpretando il colloquio concesso come disponibilità, tentava di baciarla. Di fronte alla fuga della giovane che correva gridando spaventata, anziché desistere, pensava bene di inseguirla in mezzo ai bagnanti, con l’effetto di venir fermato e ferocemente picchiato e ferito dai presenti, prima di essere arrestato dai carabinieri, finendo in carcere senza benefici di legge con una severa condanna del Tribunale.
LA SCIOCCHEZZA DELLE POLIZZE ASSICURATIVE
All’indomani delle violenze sulle due studentesse da parte dei carabinieri, si era superficialmente detto che le stesse erano coperte da una polizza assicurativa per l’ipotesi di violenza carnale, facendo ipotizzare in modo sottinteso, che forse le denunce erano finalizzate ad un risarcimento economico.
In realtà non esiste alcuna polizza contro gli stupri, si trattava soltanto di normali polizze infortuni che coprivano il danno fisico e soprattutto le spese sanitarie laddove in America il costo dell’assistenza sanitaria è talmente elevato per cui anche un soggetto passivo di stupro rischia di dover sostenere, al di là delle prime cure necessarie al processo penale, tutti gli altri costi a proprio carico.
Peraltro nel caso specifico nessuna delle due ragazze aveva stipulato personalmente la polizza assicurativa, ma erano beneficiare della generica polizza infortuni e rimborso spese sanitarie che di norma le Università americane stipulano per gli studenti che si recano all’estero.
SESSO E POSTO DI LAVORO
L’altro fenomeno balzato agli onori della cronaca è quello delle denunce per violenza carnale delle attrici le quali dichiarano di aver potuto far carriera solo grazie all’essersi sottoposte ai perversi desideri sessuali di un registra o di un produttore.
Sotto tale profilo va fatto un distinguo giuridico non sottacendo, a parte le dichiarazioni delle attrici, tuttavia la gravità reale della problematica e l’estensione del fenomeno nel mondo del lavoro.
Le stesse statistiche dell’ISTAT indicano in 842.000, le donne che hanno denunciato di aver subito almeno una volta ricatti a sfondo sessuale sul luogo di lavoro ed in 488.000 le donne alle quali è stata chiesta la disponibilità ad avere rapporti sessuali in cambio di attribuzione di posti di impiego.
Altre 234.000 donne hanno ricevuto proposte simili per ottenere avanzamenti di carriera o addirittura per mantenere il proprio posto e non essere licenziate.
Senza entrare, anche qui, nella complessa problematica delle distinzioni fra violenza sessuale, molestie, mobbing, tentata estorsione e violenza privata, basterà ricordare che, in questi casi non solo sussiste la responsabilità dell’agente, ma anche del titolare dell’azienda o del datore di lavoro, pur estraneo, il quale però, ove non assuma provvedimenti a tutela del soggetto danneggiato rischia di rispondere ex art. 2087 c.c. per non aver tutelato le condizioni di lavoro dei propri dipendenti, né la loro integrità fisica e morale, essendo in tal caso tenuto al ristoro del danno.
IL GIUDICE MOLESTATORE
D’altra parte lo stesso numero elevato dei processi presso le aule di giustizia denota facilmente la vastità del fenomeno e non esclude alcun settore lavorativo incluse le stesse aule dei tribunali, laddove veniva pronunciata la penale responsabilità di un magistrato della Cassazione in ordine al reato di violenza sessuale.
Ciò per aver costretto alcune funzionarie e dipendenti della Cassazione a subire toccamenti e simili abusando della relazione d’ufficio e del proprio potere di magistrato direttivo.
Seguiva una condanna ad 11 mesi e 10 giorni di carcere.
Peraltro, a parte i processi penali, anche in ambito ispettivo, fortunatamente in rari casi, ai giudici, vengono imputati comportamenti scorretti sotto tale profilo ed in aperto contrasto con il decoro che dovrebbe permeare la figura del magistrato.
UN DISTINGUO – ACCORDO O VIOLENZA
Tornando alle denunce sporte dalle attrici relativamente agli abusi presuntivamente subiti da parte dei produttori e registi cinematografici va tuttavia tenuto conto di alcune considerazioni sotto il profilo giuridico ed in ciò aderendo all’opinione resa dell’Avv. Giulia Bongiorno, personaggio sicuramente al di sopra di ogni sospetto, essendo impegnata in organizzazioni a tutela delle donne vittime di violenza.
La tesi è che il punto di discrimine tra l’esistenza o meno di una violenza sessuale è proprio la possibilità di scegliere.
Se non c’è libertà reale di autodeterminazione, allora c’è sicuramente la violenza sessuale.
Tuttavia se non si tratta più di tutelare la propria sopravvivenza con un lavoro, ma ove la donna sia motivata da ambizioni di carriera e sceglie di accettare i rapporti sessuali proposti, più o meno graditi, non si è più in presenza di una violenza sessuale, bensì di un accordo per ottenere dei benefici economici o di carriera, configurandosi al più una semplice forma volontaria di cessione del proprio corpo, in cambio di un beneficio liberamente accettato. Qualcuno la chiama prostituzione.