Depositata oggi la sentenza con la quale la Consulta aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del decreto legislativo 28/2010 e del decreto ministeriale 180/2010 con i quali era stata stabilita l’obbligatorietà della conciliazione. Maurizio De Tilla parla di grande vittoria.
Arrivano infatti le prime reazioni alla pubblicazione delle motivazioni (leggibili in allegato). Per Maurizio De Tilla il dispositivo conferma le critiche dell’avvocatura: “viene confermato l’eccesso di delega, un profilo evidente di illegittimità della mediaconciliazione, ma è evidente che non si torna indietro da questa sentenza. L’obbligatorietà non si può reintrodurre, altre sono le strade per implementare un sistema di mediazione condiviso e di qualità che tuteli il cittadino”.
«L’avvocatura aveva, quindi, colto nel segno – ha continuato il presidente dell’Oua – La media-conciliazione era stata varata senza i necessari requisiti di qualità sia per la formazione dei mediatori, sia per l’assenza di regole chiare che definissero i conflitti di interessi delle Camere di conciliazione, nonché per un ingiusto meccanismo di obbligatorietà e per gli eccessivi costi per il cittadino. Ma non solo: anche perché pregiudicava il successivo giudizio. Tutto ciò al solo scopo di comprimere la possibilità di accedere al sistema giustizia. È bene anche ricordare che, pure, la Commissione Europea aveva avanzato, in un parere inviato alla Corte di Giustizia Europea, una decisa critica al combinato disposto tra obbligatorietà e onerosità per i cittadini, come evidente limitazione del diritto di ricorrere alla macchina giudiziaria».
«Alla luce della sentenza – conclude de Tilla – vogliamo invitare a chiudere una fase e ad aprirne un’altra, basata sul dialogo e la condivisione: si implementino sistemi seri di mediazione, con chiari elementi di qualità e di garanzia per cittadini, senza obbligatorietà e costi eccessivi».
Per il Consiglio nazionale forense “La sentenza della Corte Costituzionale (n. 272/2012, depositata oggi), che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del decreto delegato 28/2012 nella parte in cui ha reso la mediazione obbligatoria in un ampio ventaglio di materie, rende piena giustizia alle ragioni fatte valere dall’Avvocatura, che ha denunciato sin da subito come ingiustificata e arbitraria la scelta del decreto delegato. Le motivazioni addotte dalla Consulta per spiegare l’eccesso di delega e dunque la violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione fanno chiarezza anche dei rapporti tra normativa nazionale e legislazione europea. La Consulta ha chiarito infatti che l’Unione europea non ha affatto imposto tale scelta; la legislazione comunitaria è “neutra” e non impone alcuna soluzione. La Corte ha tenuto conto sia della direttiva 2008/52, che delle Risoluzioni del Parlamento Ue che della giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità europea. Né tale scelta è ascrivibile alla discrezionalità che entro certi limiti spetta al legislatore delegato. Il carattere obbligatorio, date la sue conseguenze, avrebbe dovuto trovare ancoraggio necessario nella legge delega, che sul punto invece è stata silente. La declaratoria di illegittimità travolge ampie parti della disciplina, sulla quale occorrerà rimettere mano con il necessario confronto con l’Avvocatura, favorevole a sistemi di risoluzione alternativa delle controversie che facilitino l’accesso alla giustizia dei cittadini e non lo rendano ancora più difficile e oneroso”.
sentenza Corte costituzionale 272/2012 depositata il 6 dicembre