La Manovra contiene alcune disposizioni che vanno a confliggere con altre disposizioni legislative e creeranno probabilmente confusione, vediamo quali
Per quanto riguarda il tetto alle retribuzioni dei manager, queste si applicheranno anche ai segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti generali e ai titolari degli uffici a questi equiparati definendo il trattamento economico omnicomprensivo come il complesso delle retribuzioni e delle indennità a carico delle pubbliche finanze percepiti dal titolare delle cariche compresi quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.
Secondo il parere della Commissione Affari costituzionali del Senato del 13 luglio scorso, la disposizione si riferisce a figure delle amministrazioni centrali dello Stato e quindi (dopo un panegirico di parole) anche al Senato e alla Camera. Eppure nel dossier 522 del Servizio studi della Camera, del 14 luglio, si specifica che l’organizzazione interna delle Camere è riservata in via esclusiva alla potestà regolamentare di ciascuna assemblea, costituzionalmente garantita dall’articolo 64 della Costituzione. Una contraddizione tra le due interpretazioni che verrà sicuramente superata con una lettura “costituzionalmente orientata”.
Election Day: il passaggio riporta un “salvi i rispettivi ordinamenti”. La legge 182/91 prevede che le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale tra il 15 aprile e il 15 giugno, la legge 108/1968 prevede che le elezioni per i consigli regionali potranno avere luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente al compimento della legislatura e la legge 18/1979 sui comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento siano convocati con Dpr su deliberazione del Consiglio dei Ministri. La legge 352/70 stabilisce che il Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri indice il referendum fissando la data di convocazione in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Occorrerebbe quindi almeno un coordinamento tra queste previsioni altrimenti quanto stabilito dal decreto avrà efficacia limitata.
Per quanto riguarda poi la soppressione dell’Istituto nazionale per il commercio estero (Ice), come spiega anche il Dossier del Servizio Studi del Senato (leggibile tra gli allegati) non viene prevista la liquidazione dell’istituto ai sensi della legge 1404/1956 che potrebbe essere spiegata con l’avanzo di bilancio registrato dall’Ice anche di recente (13.695.000 euro per il 2009). Ma andrebbe tenuto conto che nello stesso bilancio di competenza si lamentava che l’esistenza di crediti verso il Ministero dello Sviluppo Economico per contributi non pagati con un conseguente contenzioso legato al Tfr dei dipendenti presenti e passati. Il rischio di contenzioso potrebbe esserci per gli assegni ad personam (riassorbibili con i successivi miglioramenti economici conseguiti a qualsiasi titolo) per i dipendenti trasferiti che manterrebbero la retribuzione attuale: da un lato questo riferimento non sembra coprire le indennità di missione che gli attuali dipendenti Ice percepiscono all’estero, indennità che scomparirebbe al ritorno a Roma, dall’altro la clausola di salvaguardia opera «nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero o della Regione». Il riferimento alla Regione non si capisce, a meno che non sia un retaggio non cancellato da precedenti versioni del decreto perché in effetti, prima dell’entrata in Consiglio dei Ministri, il testo comprendeva tra i soggetti destinatari delle risorse umane dell’Ice, anche le Regioni e le Camere di commercio.
E ancora, esiste un problema per le norme che prevedono l’abrogazione delle disposizioni del Dl 78/2010, commi 2 e 22 dell’articolo 9 riguardanti, tra le altre cose, il taglio del 10 % delle retribuzioni sopra i 90 mila euro per i manager pubblici, già impugnate presso diversi Tar. Un taglio che viene spostato in avanti di un anno, e quindi ci si chiede, cosa succederà nel caso in cui il Tar dovesse ordinare all’autorità amministrativa di pagare quanto non erogato per mesi?
E ancora, si vorrebbero mantenere la figura dell’ex direttore generale Ispesl fino a fine anno e autorizzare l’incarico di un ulteriore dirigente dell’Inail che andrebbero a contrastare le disposizioni del decreto 78/2010 che ha soppresso l’Ispesl attribuendo le relative funzioni all’Inail. Se le esigenze di bilancio imponevano un taglio, perché non è stato effettuato in questo arco di tempo?
Quote Latte: gli imprenditori agricoli potranno accedere al concordato preventivo, ma viene fatto un richiamo all’attesa di un coordinamento con le procedure concorsuali. In una versione iniziale il decreto prevedeva l’esclusione dei crediti previdenziali dalla possibilità di concordato preventivo che è venuta meno, mentre l’inclusione dello stato di insolvenza potrebbe consentire di coinvolgere il contenzioso da quote latte non pagate.
Occupazioni senza titolo. Viene ripristinata la previsione per cui
Liberalizzazione esercizi commerciali. Così come è scritta la norma, facendo riferimento alle categorie generali di esercizi commerciali, la libera apertura è in realtà limitata agli esercizi non esclusi dalla operatività del DLgs 114/98, c’è quindi il rischio che non vi rientrino Farmacie, rivendite di generi di monopolio, produttori ortofrutticoli, produttori agricoli, singoli o associati, vendite di carburanti nonché artigiani, pescatori ed altri ancora.
Porto Tolle. Si modifica la norma che regola la riconversione di impianti di produzione di energia elettrica: si considera condizionamento o limitazione, ai fini dell’operatività della procedura in deroga, l’obbligo di comparazione, sotto il profilo dell’impatto ambientale, fra i combustibili diversi ovvero l’imposizione di specifici vincoli all’utilizzo dei combustibili. Una legge regionale veneta impone l’obbligo della riconversione a gas. Sembra una norma ritagliata sulla centrale di Porto Tolle e sull’annullamento che il Consiglio di Stato ha deciso nel maggio scorso per
Contributo unificato: è già stato ampiamente detto che si perde la gratuità del giudizio per le cause di previdenza e assistenza obbligatorie, che questo verrà introdotto anche per quelle di separazione e divorzio. Per le cause di Lavoro pagherà chi avrà un reddito superiore a 31.884,48 euro.
Nella versione iniziale, la manovra prevedeva che «nei processi per controversi e di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione, superiore al doppio dell’importo previsto dalla soglia di ammissione al gratuito patrocinio sono soggette al contributo unificato». Un pagamento che sarebbe stato imposto anche a soggetti appartenenti a fasce più deboli, per questo il principio è stato mantenuto ma è stata innalzata la soglia reddituale a tre volte l’importo previsto dalla soglia di ammissione al gratuito patrocinio, soglia stabilita per legge (articolo 76 TU sulle spese di Giustizia) in 10.628,16.
Il contributo unificato viene aumentato per processi amministrativi e contabili. Golem ripropone quanto già detto per
L’Istat intanto ce lo dice: stiamo diventando sempre più poveri e, come nei migliori paesi sottosviluppati i ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri e il ceto medio scompare.