CAMERA
AULA

L’Aula ha approvato il testo unificato della proposta di legge per l’Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere (il provvedimento passa al Senato).

COMMISSIONI
La commissione Giustizia ha continuato l’esame del Ddl sulle pene detentive non carcerarie: il governo ha presentato un emendamento sulla messa alla prova per alleggerire la pressione sulle carceri (il sindacato di polizia penitenziaria ha già detto che non servirà a niente, quello che serve sono riforme strutturali).
La commissione Bilancio ha deliberato lo svolgimento di un’indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame congiunto delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “Verso un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita – Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività e Verso un’Unione economica e monetaria autentica e approfondita – Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste.
Le commissioni riunite Bilancio e Affari Sociali hanno deliberato lo svolgimento di un’indagine conoscitiva sulla sfida della tutela della salute tra nuove esigenze del sistema sanitario e obiettivi di finanza pubblica. Speriamo che alla fine qualcuno legga le conclusioni.
La commissione Ambiente ha iniziato l’esame della proposta di nomina del professor Oliviero Olivieri a Presidente dell’Ente parco Nazionale dei Monti Sibillini.
La commissione Lavoro ha deliberato un’indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l’emergenza occupazionale con particolare riguardo alla disoccupazione giovanile. Se vogliono risparmiare tempo, possono semplicemente fare una passeggiata: strade piazze e locali sono pieni di ragazzi e ragazze che illustreranno loro le difficoltà incontrate… Non serve l’ennesima indagine conoscitiva.

SENATO
AULA

Del Ddl che dovrebbe istituire il comitato di 40 saggi per fare le riforme sappiamo tutto, dell’informativa del ministro Saccomanni sull’aumento dell’Iva, idem.
Quello che forse non tutti sanno è che il nostro legislatore scrive male le leggi, o meglio non fa attenzione, non si ricorda di quanto già stabilito e approvato. Succede per la conversione del decreto 43/2013 sul rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per la ricostruzione in Abruzzo.
L’emendamento 6.0.108 come approvato dalle commissioni riportava che: “All’articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 in fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: “I soggetti che alla data di approvazione della presente legge risultino iscritti all’albo di cui al decreto 15 febbraio 2000 n. 96, sono enti pubblici non economici dotati di autonomia funzionale e non patrimoniale. Nessun onere finanziario ed economico deriva o può essere disposto ad alcun titolo per le finanza pubbliche centrali e periferiche da tale loro qualificazione, dalla loro struttura e dalla loro attività””.
Ora, una circolare dei Presidenti delle Camere del 20 aprile 2001 chiariva che se si usava la forma alla data di entrata in vigore della presente legge inserita in una novella, si intendeva far decorrere il termine dalla data della legge originaria e non da quella del decreto modificante. In questo caso quindi si intende dalla data di approvazione della legge del 1993 che è bella e approvata da parecchio. Ma andiamo avanti perché c’è dell’altro:
Sempre lo stesso emendamento riportava: “2. All’articolo 3 del decreto 15 febbraio 2000, n. 96, in fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo:”I soggetti titolari di incarichi negli organi statutari sia monocratici che collegiali non possono restare in carica per più di 15 anni. Il limite temporale di cui sopra s’intende non solo per la permanenza in una specifica carica ma con riferimento alla permanenza negli organi di cui sopra anche in presenza di variazione di carica. I soggetti che si trovano nella situazione di cui sopra sono dichiarati decaduti in virtù della presente legge senza necessità di alcun altro atto e si procede alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti. I soggetti titolari degli incarichi monocratici ed i loro vicari limitatamente a quelli che sono di nazionalità italiana e per la durata dell’incarico rientrano fra le categorie di cui al decreto MAE del 30 dicembre 1978, n. 4668 con aggiunta al punto 12 dell’articolo 4 di detto decreto.”
Sempre la stessa circolare dei Presidenti delle Camere prescrive che non si ricorre all’atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi.
Poi si parla ancora di novella e presente legge, quindi il punto 12 dell’articolo 4 del decreto MAE riguardava il passaporto diplomatico del direttore dell’Istituto commercio estero;
ancora al comma 3 si stabilisce che gli Statuti e le loro eventuali variazioni prima di entrare in vigore debbono essere approvati dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli Esteri. Gli statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2012 s’intendono approvati in virtù della presente legge. Eventuali modifiche apportate dopo detta data e prima della data di entrata in vigore della presente legge sono inefficaci e non producono alcun effetto fino alla loro approvazione da parte del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli esteri. Gli eventuali atti compiuti in forza di dette variazioni s’intendono annullati.”
Di nuovo il problema di novella e di presente legge, senza considerare poi che per legge non si possono rivalutare situazioni statutarie di cui si prende atto senza conoscerle.
Risultato, in assemblea gli errori sono stati corretti, specificando che le Camere di commercio sono Associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale, che i soggetti titolari di incarichi negli organi statutari sono dichiarati decaduti, che gli statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2012 si intendono approvati previa verifica da parte dei ministeri dello sviluppo economico ed Esteri.
Conclusioni: scrivendo e riscrivendo, si è persa la caratterizzazione pubblicistica delle Camere di commercio, queste sono diventate (ma già lo erano) associazioni privatistiche di ribadita autonomia; ma a questo punto sorge spontanea una domanda: perché il Legislatore si occupa di loro?
COMMISSIONI
La commissione Affari costituzionali ha iniziato l’esame del ddl costituzionale di iniziativa governativa sulla Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali. La situazione è abbastanza contorta di suo per poter essere commentata.
La commissione Giustizia ha avviato l’esame del Ddl sulla responsabilità disciplinare dei magistrati, del provvedimento sulla tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire e sull’istituzione presso i Tribunali e le Corti d’Appello delle sezioni specializzate in materia di persone e di famiglia. 

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