Non può essere licenziato il barista che non emette la ricevuta fiscale, in presenza di circostanze giustificative della condotta omissiva, se manca la prova dell’appropriazione indebita delle relative somme, in quanto la sanzione risulta sproporzionata. L’onere è a carico del datore di lavoro.

La fattispecie ha ad oggetto la vicenda di un barista licenziato per giusta causa in seguito ad alcuni episodi di vendite non accompagnate dall’emissione dello scontrino fiscale.

Con la sentenza n. 2510 del 4 febbraio 2013, la Suprema Corte, sezione lavoro, nel confermare le statuizioni dei giudici del merito, che avevano ritenuto eccessivo il licenziamento disciplinare intimato a seguito della mancata emissione dello scontrino fiscale, ha esaminato la questione relativa alla proporzionalità tra sanzione disciplinare e addebito specificamente contestato. Gli Ermellini confermano il principio secondo il quale, nel giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva, occorre tener conto di una serie di elementi afferenti sia al grado di responsabilità connesso alle mansioni affidate al lavoratore, sia alle concrete modalità della condotta, nonchè l’incidenza degli addebiti contestati sulla permanenza del vincolo fiduciario caratterizzante il rapporto di lavoro; la verifica di proporzionalità non può infatti esaurirsi nelle mere conseguenze economiche direttamente derivate per il datore di lavoro.

La nozione di giusta causa tra giudizio di merito e di legittimità. La Cassazione chiarisce preliminarmente i confini tra giudizio di legittimità e giudizio di merito in tema di licenziamento. La nozione di giusta causa di cui all’art. 2119 c.c., in quanto norma elastica, deve essere necessariamente integrata da specificazioni in sede interpretativa, per cui l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito non è esente da verifica in sede di legittimità.
Nello specifico, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare tale norma elastica è soggetta ad un controllo, in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell’applicazione della clausola generale, atteso che l’operatività in concreto di norme siffatte deve conformarsi a criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, in primis i principi costituzionali nonché la peculiare disciplina in cui la fattispecie si colloca (cfr. Cass. n. 18247/2009; Cass. n. 25144/2010).
Ciò premesso, la Suprema Corte rileva che è devoluto al giudice di merito il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria.

Il giudizio di proporzionalità alla luce delle circostanze concrete. Con la sentenza in commento la Cassazione ha ritenuto sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria la pronuncia della Corte territoriale che aveva ritenuto eccessivo il licenziamento disciplinare intimato, a seguito della mancata emissione dello scontrino fiscale, al dipendente addetto al bar di una trafficata stazione ferroviaria, mancando la prova dell’appropriazione indebita delle somme per le quali non è stato emesso lo scontrino -onere gravante sul datore di lavoro – ed in presenza di una serie di circostanze giustificative addotte dal lavoratore, non contestate dalla società.
Sia nella fase di merito che in quella di legittimità è stata quindi riconosciuta la sproporzione tra la sanzione comminata e il comportamento tenuto dal barista che, pur avendo ammesso la mancata emissione degli scontrini, ha controdedotto una serie di circostanze giustificative del comportamento addebitatogli.
Ed infatti, la Cassazione ha aderito all’orientamento dei giudici di merito che, nella fattispecie, hanno ritenuto decisivi la considerevole affluenza di clienti, l’elevato numero di scontrini emessi ogni giorno, un sistema di vendita che consentiva ai clienti di prelevare la merce dal frigo bar e presentarsi alla cassa per il pagamento.
La pronuncia in esame si conforma al consolidato orientamento della Suprema Corte in base al quale, in tema di licenziamento per giusta causa, il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato e sanzione espulsiva deve tener conto delle concrete modalità del comportamento del lavoratore e del contesto di riferimento, sì da consentire al giudice di merito di valutare se la condotta del dipendente sia da considerarsi indicativa di una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti (cfr. Cass. n. 17514/2010, Cass. n. 892/2013).
In sostanza, nel caso de quo, non è applicabile la sanzione disciplinare del licenziamento tenuto conto dell’intervento di una serie di fattori, cui è in definitiva ascrivibile la condotta del barista che non ha emesso lo scontrino, in quanto impedito dal considerevole carico di lavoro.

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