Far coincidere le responsabilità politiche con la violazione del codice penale è un grande errore. E’ il modo migliore per trasferire la politica nelle aule di giustizia. E’ il modo migliore per rendere la democrazia ostaggio dei giudici.
E’ paradossale, oltre che ipocrita, poi, lamentarsi che ciò sia avvenuto.
Nella puntata precedente (che il lettore trova allegata a questo articolo) abbiamo fornito una tabella dei procedimenti giudiziari ai quali è stato sottoposto il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi negli ultimi vent’anni circa.
Un caso analogo non è possibile trovarlo in nessuna parte del mondo. Se fossero i magistrati ad aver organizzato una congiura giudiziaria saremmo di fronte ad una delle più gravi degenerazioni di un sistema democratico che la storia ricordi. E dunque bisognerebbe organizzare manifestazioni di piazza e tutti i mezzi d’informazione non dovrebbero parlare d’altro.
Limitarsi a parlarne nei salotti e negli studi televisivi non avrebbe alcun senso.
Eppure è ciò che accade. Forse perché su queste vicende abbiamo molte notizie ma poca informazione. Manca cioè un quadro d’insieme.
Proviamo a ricostruirlo: vediamo qual è stata la sostanza di questi procedimenti e quali sono i punti di contatto.
Indagine su rapporti con società svizzere
Il 12 novembre 1979 Silvio Berlusconi riceve la visita di tre ufficiali della Guardia di Finanza nella sede dell'”Edilnord Cantieri Residenziali” s.a.s, società intestata a Umberto Previti (il padre dell’onorevole Cesare Previti) ma di cui Berlusconi era proprietario unico. Nonostante ciò, agli agenti risponde di essere «un semplice consulente esterno addetto alla progettazione di Milano 2». I finanzieri chiudono l’ispezione.
Poi fanno carriera: si chiamano Massimo Maria Berruti, Salvatore Gallo (iscritto alla loggia P2 insieme a Berlusconi) e Alberto Corrado. Berruti, il capo-pattuglia, lascia le Fiamme Gialle pochi mesi dopo per andare a lavorare alla Fininvest, come avvocato. Arrestato nel 1985 per lo scandalo “Icomec” (e poi assolto), torna in carcere nel 1994 insieme a Corrado per i depistaggi nell’inchiesta sulle mazzette alla Guardia di Finanza. In seguito viene eletto deputato di Forza Italia e del PdL, e poi condannato in via definitiva a 8 mesi di reclusione per favoreggiamento.
Traffico di droga
Nel 1983 i telefoni di Berlusconi vengono messi sotto controllo nell’ambito di un’inchiesta su un traffico di stupefacenti. L’indagine è archiviata nel 1991.
Falsa testimonianza
Nel corso di un processo penale per diffamazione, avviato da una querela di Berlusconi per un articolo comparso sulla rivista Epoca nel 1987, il querelante riferisce al tribunale, sotto giuramento, di non aver corrisposto alcunché a Licio Gelli all’atto di iscriversi alla sua Loggia massonica, la P2, nel 1981.
Berlusconi così dichiara: «Non ricordo la data esatta della mia iscrizione alla P2, ricordo comunque che è di poco anteriore allo scandalo […] Non ho mai pagato una quota di iscrizione, né mai mi è stata richiesta».
I giornalisti imputati, tutti assolti, a loro volta denunciano Berlusconi per falsa testimonianza.
Il 22 luglio del 1989 il pretore Gabriele Nigro firma una sentenza istruttoria di non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato.
La decisione viene impugnata e la Sezione istruttoria della Corte d’Appello di Venezia che nel 1990, in seguito all’amnistia approvata nei primi mesi di quello stesso anno, dichiara il reato contestato a Berlusconi commesso ma estinto per amnistia.
In sentenza così è scritto: “Ritiene il Collegio che le dichiarazioni dell’imputato non rispondano a verità… Ne consegue quindi che il Berlusconi, il quale, deponendo davanti al Tribunale di Verona nella sua qualità di teste-parte offesa, ha dichiarato il falso su questioni pertinenti alla causa ed in relazione all’oggetto della prova, ha reso affermazioni non estranee all’accertamento giudiziale e idonee in astratto ad alterare il convincimento del Tribunale stesso e ciò (a prescindere dal mancato utilizzo processuale delle dichiarazioni menzognere medesime da parte del giudicante) ha compiutamente realizzato gli estremi obiettivi e subiettivi del contestato delitto… Il reato attribuito all’imputato va dichiarato estinto per intervenuta amnistia”.
Tangenti alla Guardia di Finanza
Silvio Berlusconi è accusato di concorso in corruzione, reato che sarebbe stato commesso con il versamento di tangenti ad ufficiali della Guardia di Finanza impegnati in verifiche fiscali presso quattro aziende dell’imprenditore. Gli episodi contestati risalirebbero, secondo quanto prospettato dall’accusa, al 1989 (tangente per Videotime), al 1991 (Mondadori), al 1992 (Mediolanum) e al 1994 (Tele+).
Il rinvio a giudizio di Silvio Berlusconi, che aveva ricevuto un invito a comparire presso la Procura di Milano per il 22 novembre 1994 davanti al pubblico ministero Antonio Di Pietro, è del 14 ottobre 1995.
In primo grado il processo, cominciato il 17 gennaio 1996, si conclude il 7 luglio del 1998 con una condanna, per tutti i capi d’accusa, a 2 anni e 9 mesi di reclusione complessivi.
Il giudizio di Appello, il 9 maggio del 2000, ribalta la sentenza di primo grado, assolvendo Berlusconi (con la formula per non aver commesso il fatto) per la vicenda Tele+ e prosciogliendolo dai tre residui capi d’imputazione (per prescrizione conseguente alla concessione delle attenuanti generiche).
Il 19 ottobre 2001 la Corte di Cassazione assolve l’imputato per tutti e quattro i capi d’accusa (con la formula per non aver commesso il fatto).
Processo All Iberian
Il 12 luglio 1996 Silvio Berlusconi viene rinviato a giudizio per i reati di finanziamento illecito a un partito politico e falso in bilancio aggravato. Secondo la prima accusa, Silvio Berlusconi avrebbe versato illecitamente 22 miliardi di lire, tra il gennaio 1991 e il novembre 1992, al Partito Socialista Italiano guidato da Bettino Craxi (coimputato nel processo per lo stesso reato). Il denaro sarebbe partito da fondi occulti della società Fininvest per finire nei conti svizzeri del PSI.
Quanto al falso in bilancio Fininvest, Berlusconi avrebbe commesso il reato a partire dal 1989 fino al 1996, attraverso una serie di operazioni che hanno trasferito somme di denaro (migliaia di miliardi di lire) all’estero utilizzando diverse società offshore, con lo scopo, talvolta, di reimpiegare le somme in altre attività illecite.
Il processo All Iberian, dal nome della società dietro cui alcuni testimoni d’accusa hanno sostenuto si celasse Fininvest, inizia il 21 novembre 1996. Tuttavia, per una violazione di legge della magistratura requirente, che non aveva consentito alla società Fininvest di partecipare al processo in qualità di parte offesa, il 17 giugno 1998, circa un mese prima della sentenza di primo grado, il processo si divide in due tronconi: da una parte prosegue il giudizio sulla presunta violazione della legge sul finanziamento dei partiti politici (cosiddetto processo All Iberian 1); dall’altra, la violazione procedurale porta all’azzeramento del processo per la parte relativa al falso in bilancio, che è pertanto ricominciato nel gennaio 1999 (cosiddetto processo All Iberian 2).
All Iberian 1 (finanziamento illecito al PSI)
Finché il processo All Iberian è stato trattato unitariamente, il reato contestato fino al 1992 era ancorato al falso in bilancio contestato fino al 1996; ciò tuttavia non modificava l’aspetto relativo alla possibile estinzione per prescrizione, in quanto essa decorre autonomamente per ciascun reato.
Dopo la separazione dei processi, il finanziamento illecito “resta solo”, con la conseguenza che il termine di prescrizione di sette anni e mezzo si calcola dal 1992, mettendo in pericolo la pronuncia di una sentenza definitiva di merito.
Nel processo di primo grado, concluso il 13 luglio del 1998, il proscioglimento per prescrizione riguarda solo il versamento di 10 dei 22 miliardi di lire contestati; per la restante parte dell’accusa Berlusconi è condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 10 miliardi di lire.
Il processo All Iberian si conclude il 22 novembre 2000, quando la Corte di Cassazione, confermando la sentenza d’Appello emessa il 26 ottobre 1999, dichiara il proscioglimento dell’imputato per intervenuta prescrizione del reato.
All Iberian 2 (falso in bilancio aggravato)
Oltre a dover ricominciare da zero per un vizio procedurale, come deciso dai giudici nel giugno del 1998, la seconda tranche del processo All Iberian viene azzerata una seconda volta il 12 marzo 1999: il tribunale, accogliendo un’eccezione relativa alla «totale indeterminatezza dei fatti» contestati, dichiara nullo il precedente rinvio a giudizio per una «sostanziale equivocità dell’imputazione», rinviando il procedimento alla fase dell’udienza preliminare.
Il nuovo rinvio a giudizio porta la data del 24 novembre 1999, e fissa l’inizio del processo di primo grado al 7 aprile 2000. Ma una pronuncia della Cassazione del 9 febbraio 2001, rilevata l’incompatibilità di un giudice con il processo, riporta nuovamente il giudizio all’apertura del dibattimento. Dibattimento che riprende, davanti ad un nuovo giudice, il 22 febbraio dello stesso anno.
Il processo All Iberian 2 si conclude definitivamente con l’assoluzione di Silvio Berlusconi (con formula perché il fatto non costituisce più reato in seguito alla riforma del diritto societario approvata dal Governo Berlusconi) emessa dal Tribunale di Milano il 26 settembre 2005.
Il processo All Iberian 2 è stato ed è tuttora un argomento di polemica politica. Lo schieramento del centrosinistra ha accusato il Parlamento di aver approvato leggi ad personam cioè norme che sarebbero state emanate al solo scopo di influire sui processi pendenti nei confronti dell’allora Presidente del Consiglio Berlusconi.
Successivamente alla riforma del diritto societario, l’opposizione sottolinea nuovamente l’utilizzo del potere legislativo a beneficio del presidente del Consiglio.
L’applicazione della nuova normativa in materia di falso in bilancio, infatti, ed in particolare dei riformulati articoli 2621 e 2622 del codice civile, ha reso la condotta imputata a Berlusconi non più perseguibile penalmente. La norma infatti prevede la perseguibilità del reato a querela di parte, querela che non era stata presentata a suo tempo. Senza querela, i giudici avrebbero dovuto prosciogliere l’imputato per “improcedibilità”. Il Tribunale però ritiene di dover accogliere l’istanza della difesa volta ad ottenere la più ampia formula assolutoria (il fatto non costituisce più reato). Con la riforma, infatti, il reato di falso in bilancio, che vedeva ridursi i termini prescrizionali, è diventato perseguibile solo quando l’entità della falsa dichiarazione sia tale da aver creato in concreto conseguenze dannose alla società il cui bilancio è stato falsificato, non bastando che questi effetti rimangano potenziali.
Processo Lentini (falso in bilancio)
Nel gennaio del 1995 Silvio Berlusconi è accusato di falso in bilancio per il versamento “in nero” di una decina di miliardi di lire dalle casse della squadra di calcio del Milan a quelle del Torino per l’acquisto del giocatore Gianluigi Lentini.
Secondo l’accusa, in particolare, i bilanci della società Milan sarebbero stati «fraudolentemente falsificati» negli anni 1993 e 1994; successivamente, inoltre, la magistratura inquirente ha ritenuto di estendere le accuse di irregolarità dei bilanci al periodo compreso tra il 1991 e il 1997.
Il 28 maggio 1998 Berlusconi viene rinviato a giudizio. Il processo sarebbe dovuto iniziare l’8 luglio del 1999, ma uno sciopero degli avvocati ne fa slittare l’apertura al giugno del 2000.
Il 4 luglio 2002 il processo si conclude definitivamente con il proscioglimento di Berlusconi per intervenuta prescrizione del reato (attenzione: lo sciopero degli avvocati non influisce sulla prescrizione perché in questo caso i termini vengono sospesi).
Il processo si è interrotto quando il dibattimento era ancora in corso. La conclusione anticipata è dovuta al fatto che nel gennaio 2002 vengono approvate e rese immediatamente operative le nuove norme in materia di diritto societario. Una conseguenza della legge delega approvata dal Parlamento nell’ottobre 2001 che imponeva al governo di adottare le nuove misure entro il 3 ottobre del 2002.
La riforma del diritto societario comporta una diversa valutazione del reato di falso in bilancio, con modifiche che incidono, abbreviandola, anche sulla prescrizione. Se dunque prima della riforma il reato contestato a Berlusconi si sarebbe prescritto nel 2004 (sette anni e mezzo a partire dal 1997), adesso i termini sono ridotti di tre anni. Pertanto, il tribunale non può che prendere atto della causa di estinzione del reato. Ancora una volta, il governo viene accusato dall’opposizione di aver approvato una legge ad personam.
Medusa cinematografica
Berlusconi è accusato di comportamenti illeciti nelle operazioni d’acquisto della società Medusa cinematografica, per non aver messo a bilancio 10 miliardi. In primo grado è condannato a 1 anno e 4 mesi per falso in bilancio, poi condonati. Assoluzione nel giudizio di appello, con sentenza confermata dalla Cassazione in quanto “potrebbe non essere stato al corrente dei fatti contestati”.
Falso in bilancio nell’acquisto dei terreni di Macherio
Nel gennaio del 1999 Berlusconi è accusato di appropriazione indebita, frode fiscale e falso in bilancio per l’acquisto dei terreni intorno alla sua villa di Macherio. In primo grado è assolto dai reati di appropriazione indebita e di frode fiscale, mentre viene dichiarato prescritto il falso in bilancio. In appello, il 29 ottobre 1999, è confermata l’assoluzione per il reato di frode fiscale e per uno dei due falsi in bilancio; per l’altro invece è concessa l’amnistia come conseguenza del condono fiscale del 1992.
Lodo Mondadori
Berlusconi è accusato (assieme a Cesare Previti, Attilio Pacifico, Giovanni Acampora e Vittorio Metta) di concorso in corruzione in atti giudiziari per aver pagato i giudici di Roma in modo da ottenere una decisione a suo favore nel giudizio di impugnazione per nullità del Lodo Mondadori, dal cui esito dipendeva la proprietà della casa editrice.
La posizione di Silvio Berlusconi viene stralciata in seguito alla sua nomina a Presidente del Consiglio.
Il giudice dell’udienza preliminare Rosario Lupo proscioglie gli imputati perché “il fatto non sussiste”. La procura ricorre in appello contro il proscioglimento e la Corte, nel giugno 2001, annulla il proscioglimento ma modifica il capo d’imputazione di Berlusconi da corruzione in atti giudiziari a corruzione semplice. In primo grado Cesare Previti è condannato, mentre Berlusconi ottiene la concessione delle attenuanti generiche e, dunque, la prescrizione del reato di corruzione semplice (che risale al 1991). Nella sentenza di appello del processo Mondadori a carico di Previti, confermata dalla Cassazione, è scritto che il Cavaliere aveva “la piena consapevolezza che la sentenza era stata oggetto di mercimonio”.
I giudici della V sezione della Corte d’Appello hanno ritenuto che fosse ipotizzabile il reato di corruzione semplice, e non quello più grave di corruzione in atti giudiziari, perché il Lodo, ossia un arbitrato, non può essere qualificato atto giudiziario vero e proprio. Vengono inoltre confermate le attenuanti generiche che, riducendo il minimo della pena, portano alla prescrizione. La Cassazione infine conferma la sentenza d’appello.
Successivamente, il tribunale civile di Milano con la sentenza depositata il 3 ottobre 2009, nella causa promossa da Cir contro Fininvest, stabilisce che la Fininvest di Silvio Berlusconi deve risarcire circa 750 milioni di euro (749.955.611,93 euro) alla Cir di Carlo De Benedetti per il danno causato dalla corruzione nella vicenda del lodo Mondadori.
Nei giorni seguenti Canale 5 manda in onda un servizio sul giudice Raimondo Mesiano, che ha emesso la sentenza di risarcimento. Il servizio “giornalistico” consiste in un pedinamento commentato nel corso del quale vengono definite “stravaganze” del giudice queste tre cose: fumare, passeggiare mentre aspetta il proprio turno dal barbiere e indossare calzini azzurri. L’Ordine dei Giornalisti stigmatizza come ignominiosa la condotta della testata e la Federazione della Stampa qualifica il servizio un “pestaggio mediatico”.
Processo SME
Berlusconi è accusato di aver corrotto i giudici durante le operazioni per l’acquisto della Sme (la società agro-alimentare del gruppo Iri allora presieduto da Romano Prodi al cui acquisto era interessata anche la Cir di Carlo De Benedetti ciò che provocò uno scontro giudiziario per stabilire chi avesse titolo alla compravendita) e viene rinviato a giudizio insieme a Cesare Previti e al magistrato Renato Squillante, presidente dell’ufficio dei giudici per le indagini preliminari del tribunale di Roma. Il processo di primo grado si conclude con condanne per Previti e Squillante, dopo il no della Cassazione alla richiesta della difesa di spostare il processo a Brescia o a Perugia, per “legittimo sospetto” (cioè per evitare il rischio che i giudici di Milano fossero condizionati dal particolare clamore indotto dal caso). Il “lodo Schifani”, una legge votata nel giugno 2003, impone la sospensione di tutti i processi a cinque alte cariche dello Stato, tra cui il presidente del Consiglio dei ministri, ma viene bocciata dalla Corte costituzionale. Stralciata intanto la posizione di Berlusconi dal processo principale, il Tribunale di Milano ritiene provata la corruzione, lo proscioglie per prescrizione in relazione al denaro versato al giudice Squillante (capo A) e lo assolve per insussistenza del reato di corruzione relativamente alla vendita della Sme (capo B). Previti invece viene condannato.
Processo SME, capo di accusa A
Per il capo di accusa A Berlusconi viene prosciolto in primo grado per prescrizione in ordine ad alcuni punti e assolto su altri.
Questa conclusione matura anche grazie alle rogatorie internazionali giunte dalla Svizzera. Durante il processo il governo Berlusconi II approva una legge che introduce norme più rigorose per accertare l’autenticità e la provenienza delle rogatorie internazionali, suscitando la reazione delle opposizioni che la giudicano un provvedimento inutile o addirittura escogitato ad arte per rendere più difficile raccogliere le prove in alcuni processi.
I documenti in questione provano la sussistenza di versamenti di 434.404 dollari da un conto della Fininvest ad uno di Previti, dal quale infine giunsero ad un conto di Squillante.
Al termine del processo i giudici, pur ritenendo che Berlusconi abbia commesso il reato, gli concedono le attenuanti generiche, che tra gli altri effetti dimezzano i termini di prescrizione da 15 anni a 7 anni e sei mesi. Il reato viene dunque dichiarato estinto per prescrizione (situazione giuridicamente differente dall’assoluzione: la prescrizione significa che il reato è stato commesso ma è estinto. Per questo motivo l’imputato, se volesse, potrebbe rinunciare alla prescrizione per sentirsi dichiarare innocente).
Questo il dispositivo della sentenza emessa il 10 dicembre 2004 dai giudici della prima sezione penale del tribunale di Milano:
Visto l’articolo 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di Berlusconi Silvio in ordine al reato di corruzione ascrittogli al capo A) limitatamente al bonifico in data 6-7 marzo 1991 perché, qualificato il fatto per l’imputato come violazione degli articoli 319 e 321 c.p. e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo stesso è estinto per intervenuta prescrizione; visto l’articolo 530 comma 2 c.p.p. assolve Berlusconi Silvio dal reato di corruzione relativo al bonifico in data 26-29 luglio 1988 contestato al capo A) per non aver commesso il fatto; visto l’articolo 530 c.p.p. assolve Berlusconi Silvio dagli altri fatti di corruzione contestati al capo A) per non aver commesso il fatto; Visto l’articolo 530 comma.2 c.p.p., assolve Berlusconi Silvio dal reato di corruzione a lui ascritto al capo B) perché il fatto non sussiste.
Gli avvocati di Berlusconi hanno fatto ricorso in appello per ottenere un’assoluzione piena. Il 27 aprile 2007 i giudici hanno assolto Silvio Berlusconi per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste.
Così è scritto nel dispositivo della sentenza: «La corte, visto l’articolo 605 cpp, in riforma della sentenza del tribunale di Milano in data 10 dicembre 2004, assolve Silvio Berlusconi dal reato a lui ascritto sub capo A) ai sensi dell’articolo 530 comma 2 del codice di procedura penale, per non aver commesso il fatto, e dal reato a lui ascritto sub capo B) ai sensi dell’articolo 530 comma 1 cpp perché il fatto non sussiste».
Attenzione: è importante la differenza tra il comma 1 e il comma 2 dell’articolo 530 del Codice di procedura penale, che è l’articolo in nome del quale vengono emesse le sentenze di assoluzione.
Al comma 1 i giudici si “agganciano” quando non ci sono prove che l’imputato abbia commesso il reato o addirittura ci sono prove concrete della sua innocenza.
Al comma 2 si fa invece riferimento quando le prove della colpevolezza sono insufficienti o contraddittorie.
Se, dunque, sul piano processuale sempre di assoluzione si tratta, sul piano della (teorica) etica pubblica le conseguenze dovrebbero essere diverse.
Il ricorso della procura di Milano contro la sentenza di assoluzione è respinto dalla VI sezione penale della Corte di Cassazione il 26 ottobre 2007. Berlusconi esce così assolto definitivamente da questo processo. Non vi è dubbio, invece, che Cesare Previti, con fondi della Fininvest, abbia versato tangenti a magistrati romani per pilotare un giudizio cui la stessa azienda era interessata.
Il 30 gennaio 2008 Silvio Berlusconi è prosciolto dalla I sezione penale del Tribunale di Milano per l’accusa di falso in bilancio nel processo Sme, in quanto il fatto per il quale è stato imputato, a seguito della riforma promossa dal governo Berlusconi II, non costituisce più reato.
Spartizione pubblicitaria Rai-Fininvest
Berlusconi è accusato di aver indotto la RAI, da presidente del Consiglio dei ministri, a concordare con la Fininvest i tetti pubblicitari, per ammorbidire la concorrenza. La Procura di Roma, non avendo raccolto prove a sufficienza per il reato di concussione, chiede l’archiviazione che viene disposta dal giudice dell’udienza preliminare.
Tangenti per le pay-tv
Berlusconi è accusato di aver pagato tangenti a dirigenti e funzionari del ministero delle Finanze per ridurre l’Iva dal 19 al 4 per cento sulle pay tv e per ottenere rimborsi di favore. La Procura di Roma chiede l’archiviazione, concessa dal giudice dell’udienza preliminare.
Stragi del 1992-1993
La Procura di Firenze ha indagato per molti anni (fino all’agosto 1998) sui mandanti a volto coperto delle stragi:
del 14 maggio 1993 a Maurizio Costanzo (via Fauro, Roma)
agli Uffizi del 27 maggio 1993 (via de’ Georgofili, Firenze)
al Padiglione di Arte Contemporanea del 27 luglio 1993 (Via Palestro, Milano)
di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano (Roma, 28 luglio 1993)
allo Stadio Olimpico di Roma (dicembre 1993 – gennaio 1994)
a Formello (Roma) (attentato a Salvatore Contorno, 14 aprile 1994)
(Attenzione: viene contestato il reato di strage anche quando non muore nessuno. E’ sufficiente, secondo il codice penale, che le “modalità” siano tali da aver potenzialmente messo in pericolo la vita di un numero indeterminato di persone. Proprio come accade quando viene piazzata una bomba in un luogo pubblico: anche se non esplode gli inquirenti aprono un’indagine per strage. Per questo motivo il reato di strage viene definito un “reato di pericolo”,. In pratica, basta il pericolo della strage per configurare il reato).
La procura di Firenze iscrive nel registro degli indagati Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri (con il “nickname” AUTORE 1 e AUTORE 2), considerati mandanti delle stragi. Il Pm di Firenze chiede e ottiene l’archiviazione del procedimento al termine delle indagini preliminari, perché mancano conferme alle dichiarazioni di alcuni pentiti e alle “intuizioni logiche”. A questo proposito il decreto di archiviazione evidenzia “l’obiettiva convergenza degli interessi politici di Cosa Nostra rispetto ad alcune qualificate linee programmatiche della nuova formazione” (ovvero Forza Italia) e che durante le indagini “l’ipotesi iniziale ha mantenuto e semmai incrementato la sua plausibilità”.
Naturalmente però la sociologia politica non è sufficiente – e ci mancherebbe – a sostenere un processo (contrariamente a quanto credono alcuni – altri – magistrati).
A Caltanissetta Berlusconi e Dell’Utri vengono iscritti nel registro degli indagati come mandanti delle stragi di Via D’Amelio (Paolo Borsellino) e Capaci (Giovanni Falcone). Le indagini sono partite da:
le dichiarazioni di Salvatore Cancemi
i verbali relativi ai rapporti con Vittorio Mangano
le dichiarazioni successive di Tullio Cannella e Gioacchino La Barbera
le dichiarazioni di Gioacchino Pennino e Angelo Siino
gli esiti delle indagini della Dia
Il 3 maggio 2002 il fascicolo viene archiviato, su richiesta dello stesso pm, perché il quadro indiziario risulta friabile. Il Gip tuttavia, nel decreto di archiviazione, lascia alla valutazione dei pubblici ministeri di effettuare ulteriori indagini su «piste investigative diverse da quelle sinora perseguite» ritenendo che «tali accertati rapporti di società facenti capo al gruppo Fininvest con personaggi in varia posizione collegati all’organizzazione Cosa nostra, costituiscono dati oggettivi che rendono quantomeno non del tutto implausibili né peregrine le ricostruzioni offerte dai diversi collaboratori di giustizia». Oltre a questo viene evidenziato anche che «gli atti del fascicolo hanno ampiamente dimostrato la sussistenza di varie possibilità di contatto tra gli uomini appartenenti a Cosa Nostra ed esponenti e gruppi societari controllati in vario modo dagli odierni indagati». Ma conclude affermando che «Occorre tuttavia verificare se effettivamente tali contatti vi siano stati e che esito abbiano avuto. Orbene le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che dovrebbero riscontrare tale ipotesi sono tutte “de relato” e, come si è visto, il più delle volte generiche ed incerte nei contenuti».
La richiesta di archiviazione non viene però sottoscritta dall’altro pm che si era occupato delle inchieste e dei processi sulle stragi, Luca Tescaroli, contrario a quelle conclusioni soprattutto nella parte in cui si sostiene che le dichiarazioni dei principali pentiti della strage, Cancemi e Brusca, sono contrastanti.
Successivamente, nella sentenza d’appello del processo per la strage di Capaci, i giudici scrivono tra l’altro che le dichiarazioni di Brusca e Cancemi sono convergenti e che è necessario indagare ancora «nelle opportune direzioni per individuare i convergenti interessi di chi era in rapporto di reciproco scambio con i vertici di Cosa nostra».
Concorso esterno in associazione mafiosa
Nel 1994 la procura di Palermo indaga su Silvio Berlusconi e su Marcello Dell’Utri per concorso esterno in associazione mafiosa e riciclaggio di denaro. Nel 1998 la posizione di Berlusconi, precedentemente stralciata dall’indagine principale principale (il fascicolo numero 6031/94/21), viene archiviata al termine delle indagini preliminari, che erano state prorogate per la massima durata prevista dalla legge. Viene invece rinviato a giudizioDell’Utri, poi condannato a 9 anni in primo grado, ridotti a 7 in appello e attualmente in attesa della decisione della Cassazione (il ricorso è di gennaio 2011). Dagli atti risulta che Forza Italia sarebbe stata fondata per fornire nuovi agganci politici alla mafia e che Berlusconi sarebbe stato messo da Dell’Utri nelle mani della mafia fin dal 1974, quando dalla Sicilia si trasferì a Milano per lavorare alla Edilnord, società edilizia dell’allora giovane imprenditore milanese.
Nel corso del processo a Dell’Utri il 26 luglio 2007 il professore Francesco Giuffrida, funzionario della Banca d’Italia e perito della Procura della Repubblica di Palermo, ritratta le conclusioni della propria consulenza sulla provenienza di ingenti quantitativi di denaro (113 miliardi di lire dell’epoca), nelle casse della Fininvest nella seconda metà degli anni settanta.
Giuffrida, che era stato querelato per diffamazione per le sue dichiarazioni al processo, giunge ad una transazione con Mediaset. Nel documento finale della transazione si legge: “il dott. Giuffrida […] riconosce i limiti delle conclusioni rassegnate nel proprio elaborato e delle dichiarazioni rese al dibattimento ed inoltre che le predette operazioni oggetto del suo esame consulenziale erano tutte ricostruibili e tali da escludere l’apporto di capitali di provenienza esterna al gruppo Fininvest”. D’altro canto Fininvest/Mediaset “prende atto che i limiti della consulenza del dott. Giuffrida non sono dipesi da sua negligenza ma da eventi estranei alla sua volontà – scadenza dei termini e successiva archiviazione del procedimento – che lo hanno indotto a conclusioni parziali e non definitive”.
I legali di Giuffrida, in una dichiarazione pubblica, sostengono di essere stati avvertiti solo pochi giorni prima (il 18 luglio) del fatto che gli avvocati di Mediaset avevano proposto una transazione al loro assistito, e aggiungono di non condividere né quel primo documento né la versione definitiva leggermente corretta.
Va detto che la perizia di Giuffrida era stata ritenuta già dai giudici basata su “una parziale documentazione”, ma ritenuta valida anche perché “non smentita dal consulente della difesa Dell’Utri”, in quanto lo stesso professor Paolo Iovenitti (perito della difesa), davanti alle conclusioni di Giuffrida, ha ammesso che alcune operazioni erano “potenzialmente non trasparenti” e non ha “fatto chiarezza pur avendo il consulente della difesa la disponibilità di tutta la documentazione esistente presso gli archivi della Fininvest”.
Diffamazione aggravata dall’uso del mezzo televisivo
Silvio Berlusconi risulta attualmente indagato dalla procura di Roma per diffamazione aggravata dall’uso del mezzo televisivo, in relazione ad alcune dichiarazioni del premier sui rapporti tra le cosiddette Cooperative Rosse e la camorra contenute in un’intervista del 3 febbraio 2006 ad una emittente nazionale. L’iscrizione è avvenuta in seguito alla querela presentata dal presidente della Lega Nazionale delle Cooperative.
Telecinco (in Spagna)
In Spagna Silvio Berlusconi, insieme ad altri manager Fininvest, è stato accusato di violazione della legge antitrust, frode fiscale e reati vari (quali riciclaggio di denaro) a favore dell’emittente Telecinco da lui fondata. Il processo è stato sospeso dal 1999 al 2006 per l’immunità di cui Berlusconi godeva nel paese in qualità di eurodeputato prima e di capo di stato estero poi. Ripreso il processo durante il secondo governo Prodi, Berlusconi è stato assolto nel 2008.
Caso Saccà
Nel 2007, Silvio Berlusconi è indagato dalla procura di Napoli con l’accusa di aver corrotto l’allora presidente di RaiFiction Agostino Saccà e di aver istigato alla corruzione il senatore Nino Randazzo e altri senatori della Repubblica «in altri episodi non ancora identificati». L’accusa è basata essenzialmente su una decina di registrazioni telefoniche effettuate tra i mesi di giugno e novembre 2007. Secondo la Procura di Napoli, Saccà aveva il compito di piazzare in Rai le attrici raccomandate da Berlusconi, in cambio di un aiuto nella sua futura attività privata («Agostino, ti contraccambierò quando sarai imprenditore»); nell’ipotesi d’accusa Berlusconi avrebbe segnalato un nome vicino ad un senatore del centro-sinistra (allora al governo con una maggioranza risicata in Senato), in modo da accattivarsi la sua simpatia e convincerlo a passare nella formazione di centro-destra e, di conseguenza, a causare la caduta del governo Prodi.
Nel luglio 2008, su richiesta dei difensori di Silvio Berlusconi, gli atti del procedimento sono trasferiti a Roma a causa dell’incompetenza territoriale del tribunale di Napoli (dato che le telefonate “cruciali” per il reato contestato al Cavaliere sono avvenute mentre i due interlocutori erano a Roma).
Il 17 aprile 2009 il gip Pierfrancesco De Angelis archivia il caso, poiché Saccà «non era da considerare un incaricato di pubblico servizio». Pochi giorni dopo, precisamente il 24 aprile 2009, sono state distrutte le intercettazioni raccolte a Napoli sul caso Saccà-Berlusconi. Trascrizioni di queste conversazioni sono tuttavia ancora reperibili on-line.
Compravendita diritti televisivi
I pm Alfredo Robledo e Fabio De Pasquale, che hanno collezionato 50.000 pagine di atti con rogatorie in 12 paesi, hanno richiesto il rinvio a giudizio per 14 indagati:
Silvio Berlusconi (appropriazione indebita, frode fiscale e falso in bilancio)
Fedele Confalonieri (falso in bilancio)
Frank Agrama (uomo di “appoggio” Fininvest in America)
David Mills (marito di un ministro del governo Blair)
Daniele Lorenzano (capoacquisti Finivest)
Erminio Giraudi (mercante di carni a Montecarlo)
Paolo del Bue (banchiere svizzero)
Giancarlo Foscale e Candia Camaggi (cugino del Cavaliere e consorte, responsabili della finanza svizzera)
altri dirigenti di Fininvest e Mediaset.
Oltre a queste sono state stralciate le posizioni di Marina Berlusconi e Piersilvio Berlusconi, accusati di riciclaggio di denaro.
L’indagine nasce da una “costola” di quella sulla società All Iberian e ruota attorno a due società estere collegate alla Silvio Berlusconi Finanziaria (società lussemburghese), la Century One e la Universal One. Sui conti di queste società i pm ritengono di aver individuato tracce del passaggio di fondi neri «distratti su conti bancari in Svizzera, Bahamas e Montecarlo […] nella disponibilità degli indagati […] e gestiti da fiduciari di Berlusconi». Fondi che sarebbero stati creati facendo la “cresta” sulla compravendita dei diritti di film made in USA attraverso maccanismi che secondo l’accusa sono illegali. Mediaset non acquista direttamente i diritti dai titolari ma da società offshore (Century One e Universal One e altre come la Wiltshire Trading e la Harmony Gold) che a loro volta li cedevano ad altre società gemelle, facendo lievitare il prezzo ad ogni passaggio. La differenza tra il valore reale e quello finale consentiva di mettere da parte fondi neri.
Berlusconi avrebbe intascato fondi neri (280 milioni di euro in dollari, lire, franchi francesi e svizzeri e fiorini olandesi) in nero, senza pagare le tasse e frodando i propri azionisti (falso in bilancio). Berlusconi però aveva lasciato tutte le cariche sociali nel 1993 mentre dagli atti dei pm emerge che le operazioni sono proseguite quasi per altri 10 anni. Per questo l’accusa sostiene che Berlusconi avrebbe continuato a occuparsi delle società tramite prestanome. Un’ipotesi confermata dalle testimonianze di Carlo Bernasconi (capo della Silvio Berlusconi Communications), Oliver Novick (responsabile della Direzione Corporate Development) e Marina Camana (segretaria di Bernasconi).
Il 14 ottobre 2005 la Guardia di Finanza perquisisce gli uffici della Mediatrade spa, la società controllata dal Gruppo Berlusconi che ha preso il posto, a partire dal febbraio 1999, di Mediaset e della Maltese Ims che cura l’acquisto dei diritti TV. La procura individua, a suo giudizio, trasferimenti di denaro della Wiltshire Trading (società intestata ad Agrama) a favore di conti svizzeri di personaggi Mediaset (denominati “Leonardo”, “Trattino”, “Teleologico”, “Litoraneo”, “Sorsio”, “Clock” e “Pache”). Questo filone nasce dalla testimonianza di un ex dirigente Paramount, Bruce Gordon, che definisce Agrama come «agente di Berlusconi» e «rappresentante Fininvest». Farouk Mohamed Agrama, detto Frank, è considerato l’interfaccia di Lorenzano (ex capoacquisti di Mediaset) negli USA.
Secondo la procura l’accumulazione dei fondi neri sarebbe continuata anche oltre il 1999, fino al 2002 cioè quando Berlusconi era già Presidente del consiglio.
Berlusconi e Mills sono accusati di corruzione in atti giudiziari. Si legge nell’atto notificato il 16 febbraio 2006:
«Deponendo Mills in qualità di testimone nei processi ‘Arces + altri’ e ‘All Iberian’, accettava la promessa e successivamente riceveva da Carlo Bernasconi (manager Fininvest, morto nel 2001, ndr), a seguito di disposizione di Silvio Berlusconi, la somma di 600mila dollari, investita dallo stesso Mills in unità del fondo Giano Capital e l’anno successivo reinvestita nel Torrey Global Offshore Fund, per compiere atti contrari ai doveri d’ufficio di testimone: come in effetti faceva affermando il falso e tacendo in tutto o in parte ciò che era a sua conoscenza in ordine al ruolo di Silvio Berlusconi nella struttura di società offshore creata dallo stesso Mills, struttura fuori bilancio utilizzata nel corso del tempo per attività illegali e operazioni riservate del gruppo Fininvest».
Davanti ai giudici, in particolare, Mills «ometteva di dichiarare quanto a sua conoscenza in ordine alla proprietà e al controllo delle società offshore del Fininvest B group e di conseguenza non rivelava che delle stesse erano beneficiari Silvio Berlusconi, Carlo Bernasconi e Livio Gironi, e che il controllo sulle stesse era esercitato da fiduciari della famiglia Berlusconi» e di «riferire la circostanza del colloquio telefonico intercorso nella notte del 24 novembre 1995 con Silvio Berlusconi in ordine alla società All Iberian e al finanziamento da 10 miliardi di lire erogato tramite All Iberian a Bettino Craxi».
Bugie ricompensate, secondo la Procura, con quei 600.000 dollari riciclati da Mills in fondi.
Il 17 febbraio 2009 Mills è condannato dal tribunale di Milano a 4 anni e 6 mesi per aver ricevuto quei 600.000 dollari e per aver testimoniato due volte il falso nei procedimenti giudiziari. Il legale è stato inoltre interdetto per 5 anni dall’esercizio dei pubblici uffici e dovrà risarcire 250 mila euro alla presidenza del consiglio, costituitasi parte civile. La posizione di Berlusconi è invece stata stralciata e il processo nei suoi confronti riprenderà l’11 aprile 2011 in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il Lodo Alfano sulla sospensione dei procedimenti nei confronti del presidente del Consiglio.
Il 27 ottobre 2009 la corte d’appello conferma la sentenza di primo grado, ovvero la condanna a 4 anni e 6 mesi a Mills per aver ricevuto 600.000 dollari da Silvio Berlusconi per testimoniare il falso in 2 processi, quello su All Iberian e quello sulle tangenti alla Guardia di Finanza.
Il 25 febbraio 2010 il procuratore generale della cassazione Gianfranco Ciani chiede l’assoluzione per prescrizione del reato per Mills. Secondo il procuratore il reato deve considerarsi consumato l’11 novembre del 1999, quando “Mills, in proprio, e non come gestore del patrimonio altrui, fornisce istruzioni per il trasferimento dei circa 600 mila dollari dal fondo di investimento Giano Capital al fondo Torrey” e non il 29 febbraio 2000 quando si era verificata l’effettiva disponibilità del denaro, come invece hanno ritenuto i giudici di merito. La “retrodatazione” del reato porta alla prescrizione. Il procuratore nella requisitoria evidenzia anche che “il ritardo del passaggio finale nell’intestazione delle quote non incide sul momento consumativo della prescrizione ma trae origine dalla volontà di Mills di rendere difficoltosa la ricostruzione di questo illecito passaggio di soldi e la sua origine” e che “quando c’ è incertezza sulla data di commissione di un reato, da sempre vale la regola del favor rei: e il decorrere della prescrizione va fissato nel momento più favorevole all’imputato“. Il procuratore generale chiede anche il rigettato del ricorso della difesa contro il risarcimento danni (stimato di 250.000 euro) alla Presidenza del Consiglio (parte civile nel processo), imposto nei due gradi di giudizio precedenti. La Corte di Cassazione accoglie la richiesta: la sentenza condanna viene “annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione, maturata il 23 dicembre 2009. […] Al riguardo deve osservarsi che, alla stregua delle valutazioni dianzi effettuate, risulta verificata la sussistenza degli estremi del reato di corruzione in atti giudiziari, dal quale discende il diritto al risarcimento della parte civile. […] Nella fattispecie in esame, la Corte di merito ha legittimamente ritenuto che il MILLS, con il suo comportamento configurante reato, abbia cagionato alla pubblica Amministrazione un danno di natura non patrimoniale, riconoscibile anche per le persone giuridiche. Tale danno deriva dalla lesione degli interessi di imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione della giustizia (rappresentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri), risultando seriamente leso un diritto inviolabile riconosciuto dalla Costituzione. […] Vanno confermate, conseguentemente, le statuizioni civili ed il ricorrente va condannato alla refusione degli onorari di parte civile del grado“.
Voli di Stato
Il 3 giugno 2009 Silvio Berlusconi è iscritto nel registro degli indagati dal procuratore della Repubblica di Roma Giovanni Ferrara, con l’accusa di abuso d’ufficio. Le indagini si riferiscono ad un presunto abuso nell’utilizzo degli aerei del 31º stormo dell’Aeronautica militare di stanza a Ciampino, per trasportare, oltre allo stesso presidente del Consiglio, anche altre persone, tra cui il cantante Mariano Apicella, a una serata di intrattenimento tenutasi in Sardegna, a Villa Certosa.
Il 16 giugno 2009 la Procura chiede l’archiviazione delle indagini dopo aver accertato che su tutti i voli era presente almeno una persona autorizzata ad usufruirne (Berlusconi), constatando che per il resto «l’utilizzo della flotta non è disciplinato da alcuna disposizione di legge o regolamento, ma soltanto da direttive della Presidenza del consiglio dei ministri». Anche l’ipotesi di peculato, avanzata in un primo tempo, è stata ritenuta insussistente sulla base di una sentenza della Cassazione del 2007.
Inchiesta di Trani
Nel marzo 2010 Silvio Berlusconi, assieme al commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Giancarlo Innocenzi, è iscritto nel registro degli indagati della procura di Trani. Secondo il pm Michele Ruggiero Berlusconi avrebbe esercitato «pressioni sull’Agcom per arrivare alla chiusura di Annozero». In altre intercettazioni della Guardia di finanza di Bari, invece, il premier si lamenterebbe anche di Ballarò e Parla con me.
Inchiesta di Milano
Nell’ottobre 2010 Silvio Berlusconi viene indagato con l’ipotesi di evasione fiscale e reati tributari, nell’ambito dell’inchiesta milanese sulla compravendita dei diritti tv e cinematografici Mediaset in cui è coinvolto anche il figlio Piersilvio Berlusconi.
Il caso Ruby
Le accuse sono conseguenti alla vicenda della ragazza allora diciassettenne Karima El Mahroug detta “Ruby”, arrestata per furto nel maggio 2010 a Milano. Dopo l’accertamento della minore età della giovane le autorità stavano procedendo con le normali procedure di affidamento dei minori, quando Berlusconi, interviene con una telefonata in questura per conveincere le autorità ad affidare Karima El Mahroug a Nicole Minetti (consigliere regionale PDL), “per evitare problemi diplomatici”. Il presidente del Consiglio afferma infatti che la giovane è la nipote del presidente egiziano Hosni Mubarak (circostanza falsa). Ruby dichiara di essere stata a feste e cene personali presso la villa di Berlusconi, e di aver ricevuto denaro in quelle circostanze.
Il 21 dicembre 2010 Silvio Berlusconi viene indagato dalla procura di Milano per concussione (in riferimento alle telefonate ai funzionari della questura di Milano Giorgia Iafrate e Ivo Morelli e al capo di gambinetto Pietro Ostuni) e prostituzione minorile (articolo 600bis del codice penale: “chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”. Il 14 febbraio 2011 la procura di Milano chiede e ottiene dal gip il rinvio a giudizio con rito immediato (cioè saltando l’udienza preliminare in considerazione dell’ “evidenza della prova”) per Berlusconi. La prima udienza del processo è fissata per il 6 aprile davanti ai giudici della quarta sezione penale del tribunale di Milano.
Davvero dal 1979 in poi giudici “comunisti” si sono dati convegno attorno agli atti procedimentali e processuali riguardanti Silvio Berlusconi? Anche quando si trattava non già (non ancora) del Cavaliere Sivlio Berlusconi ma del giovane imprenditore Berlusconi Silvio?
Un’ultima osservazione: da più parti ci si chiede come mai è sempre la procura di Milano a “perseguitare” Berlusconi e si indica questa come una prova che ci sia accanimento (terapeutico?) nei suoi confronti. Nessuno ha mai riflettuto su un semplice dettaglio: se la sede legale delle sue società, o la residenza personale di Berlusconi, fosse stata a Siena magari i procedimenti li avrebbe istruiti la magistratura di Siena. Si chiama competenza per territorio… Con il comunismo c’entra poco.
Fine seconda e ultima parte