Diversamente dai lavoratori cittadini di uno stato membro delle UE che intraprendono un’attività lavorativa subordinata in un paese estero della UE, per i cittadini italiani che debbano o vogliano svolgere un’attività lavorativa in Paesi extracomunitari – in quanto ivi assunti, distaccati ovvero trasferiti – si deve seguire una specifica e lunga procedura di avviamento al lavoro, pena l’applicazione delle sanzioni (ammenda da euro 258 a euro 1.032 – arresto da 3 mesi a 1 anno!) previste appunto per l’impiego di lavoratori italiani fuori il territorio nazionale in assenza della prescritta autorizzazione.
Infatti, per assumere ovvero inviare un lavoratore italiano in un Paese extracomunitario, il datore di lavoro deve richiedere l’autorizzazione preventiva al Ministero del Lavoro – Direzione generale per l’impiego – cui vengono comunicate anche le condizioni contrattuali generali applicate e, solo subordinatamente alla concessione di tale autorizzazione (per ottenerla occorrono 75 giorni in mancanza di modifiche e/o integrazioni!), può procedere all’assunzione del lavoratore passando ancora però per il tramite della Direzione regionale del lavoro che dovrà rilasciare il nulla-osta e dando poi comunicazione dell’assunzione al Ministero degli Affari Esteri.
È una procedura che non può definirsi sicuramente semplificata!
Il rapporto di lavoro così costituitosi sarà poi disciplinato dalla legislazione concordemente scelta dal datore di lavoro e dal lavoratore ovvero, in mancanza, dalla legge:
1) del Paese estero in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua prestazione lavorativa,
2) del Paese in cui ha la sede la società/datore di lavoro se il lavoratore non svolge abitualmente la propria attività in un unico Paese,
sempre ovviamente, come abbiamo detto anche per il caso di lavoro all’estero svolte in ambito comunitario, nel limite e nel rispetto delle norme inderogabili di ordine pubblico del Paese “ospitante” in cui il cittadino italiano svolge la propria attività lavorativa.
A questo punto, i lavoratori all’estero o coloro che vogliano e possano cogliere opportunità di lavoro all’estero vorranno probabilmente saperne di più sullo svolgimento contributivo del loro rapporto di lavoro e sulle prestazioni previdenziali e assistenziali cui hanno diritto e che risentono – come diremo meglio la prossima settimana – della circostanza che il Paese di destinazione del lavoratore italiano sia comunitario, extracomunitario convenzionato con l’Italia (Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capo Verde, Croazia, Israele, ex Jugoslavia, Liechtenstein, Messico, Monaco, Norvegia, San Marino, Stati Uniti d’America, Stato del Vaticano, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela) ovvero extracomunitario non convenzionato………alla prossima settimana.