Per la sicurezza sociale dei lavoratori all’estero occorre sempre distinguere i lavoratori che svolgono la propria attività lavorativa in un Paese comunitario da quelli che la svolgono in un Paese extracomunitario non convenzionato ovvero convenzionato con l’Italia.
Nella prima ipotesi, il lavoratore rientra nelle tutele previdenziali ed assistenziali del Paese estero comunitario evitando così ogni problematica di possibili duplicazioni contributive. Nella seconda ipotesi, il prestatore d’opera che si trova in un Paese extracomunitario con il quale l’Italia non ha in corso accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale e che è in forza ad un’azienda avente sede legale nel territorio nazionale, è soggetto alla tutela minima stabilita dalla normativa previdenziale italiana oltre che alle disposizioni vigenti nel Paese di lavoro con conseguente duplicazione degli adempimenti contributivi. Invece, se il lavoratore è inviato in Paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale, si applica il più favorevole regime del distacco: applicazione del regime previdenziale del nostro Paese nonostante lo svolgimento dell’attività lavorativa all’estero. In tale ipotesi, il lavoratore che necessiti di prestazioni assistenziali all’estero per malattia e maternità, riceverà le prestazioni sanitarie nel Paese di lavoro anche se il relativo onere economico sarà sostenuto dagli Enti italiani ai quali il lavoratore è iscritto. In particolare, la metodologia di calcolo e di erogazione delle indennità relative alla malattia e alla maternità è la stessa di quella adottata per i lavoratori in patria: anticipazione a carico del datore di lavoro con contestuale conguaglio sui contributi dovuti nel mese di competenza.