Per vivere serenamente dobbiamo trovare un terreno comune negli affari, nei rapporti sociali e familiari; un riferimento che corrisponda a criteri di giustizia, equità, pace sociale e contrattuale degni della nostra civiltà: il frutto di una “mediazione” che superi la legge del più forte, del più ricco o del più furbo, che utilizzi la ragione per dare un indirizzo agli istinti di sopravvivenza, e che sia un percorso che faccia incontrare le parti in un riferimento comune.
Il nuovo Istituto, introdotto e fortemente voluto da forze trasversali e dal Legislatore per alleggerire il contenzioso civile, deve essere conseguenza di un’educazione all’assertività e uno stimolo a cittadini, aziende ed enti a osservare, considerare e valorizzare le proprie capacità di interazione nella vita privata e pubblica nel rispetto delle normative. Già il Confucianesimo e la religione cristiana si sono “occupate” di mediazione. Il pensiero di Confucio non prevede comportamenti di sfida e di sopraffazione tra le parti: non vi è una sola verità, ma quelle che nascono dagli accordi ragionati e costruttivi. Già nel 500 a.C. riteneva che la conciliazione, attraverso pratiche di compromesso e mediazione, fosse idonea a limitare l’esasperata e naturale competizione, che si traduce spesso in un’unica ragione e in una vittoria senza futuro.
“Le origini della Mediazione moderna si rinvengono nella Common Law”
La Mediazione, come strumento di risoluzione delle controversie alternativo ai Tribunali, non costituisce una novità: è stata praticata da sempre sia in Italia che in altre culture giuridiche, in via informale o in contesti normativi. Le origini della Mediazione moderna si rinvengono nella Common Law. La prima istituzionalizzazione risale alla fine del XX secolo negli USA attraverso la costituzione di un Dipartimento del Lavoro e la nomina di una Commissione deputata alla definizione stragiudiziale dei conflitti di lavoro insorti tra la classe operaia e quella padronale (Intestate Commerce Act 1887). Negli USA l’Istituto nelle svariate forme è prassi, non eccezione. Questo accade anche in Inghilterra, Australia, Argentina, Francia e Spagna, ove si applica sempre più. In Cina e Giappone si è soliti ricorrere al mediatore: è del tutto illogico il sistema dei Tribunali.
La negoziazione assistita
Il metodo di negoziazione voluto dal Legislatore Europeo è quello della negoziazione assistita, finalizzato alla facilitazione del raggiungimento dell’accordo. Tale modello (mediazione facilitativa) ha origine dalle ricerche dell’Università di Harward nel 1980 ed è caratterizzato da una segmentazione di fasi attraverso le quali si realizzano accordi, che portano a soddisfare tutti gli interessi. La funzione del mediatore è imparziale e impegnata ad aiutare e incoraggiare nella ricerca, attraverso le potenzialità delle parti, di soluzioni che soddisfino tutti (quindi non la soluzione migliore o quella più vicina a norme giuridiche). Con il DLgs 4 marzo 2010 n.28 è stata data attuazione alla delega contenuta nell’art 60 della L 18 giugno 2009 n.69, che impegnava il legislatore delegato a introdurre una disciplina generalizzata sulla mediazione finalizzata alla conciliazione in ambito civile e commerciale nel normale rispetto e in coerenza con la normativa comunitaria (in particolare della direttiva 2008/52/ CE 21 maggio 2008). L’obiettivo del Legislatore è duplice: risolvere rapidamente le controversie con tempi e costi minori e vantaggi per il sistema sia sociale che economico ma anche alleggerire i Tribunali. L’anno 2010 ha decretato l’ingresso in Italia dell’Istituto, attuandosi così una sorta di “outsourcing” dell’attività di risoluzione delle controversie in quanto è devoluta la stessa a soggetti esterni all’apparato giudiziario, ma coordinati da Organismi sotto il controllo dei Ministeri della Giustizia e delle Attività Economiche. La Mediazione è, quindi, rispetto alla Giustizia ordinaria: alternativa, in quanto una controversia può trovare una conclusione nello stesso procedimento di mediazione; complementare, in quanto la normativa introduce l’obbligatorietà della Mediazione in alcune materie, definendola condizione di procedibilità per l’accesso alla giurisdizione ordinaria; integrativa, in quanto il Magistrato può invitare a risolvere il contenzioso con la mediazione o a chiarire parte dello stesso, sospendendo la causa.
Tre tipologie di mediazione
Si possono astrattamente individuare tre tipologie di mediazione:
• spontanea, facoltativa, volontaria in ogni materia (anche nel recupero crediti, nel diritto del lavoro, etc), che si svolge prima e indipendentemente dalla domanda giudiziale e che è extraprocessuale, pur formandosi con la conciliazione un titolo esecutivo. L’art 2 DLgs 28/2010 dispone espressamente che “chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili”;
• sollecitata dal giudice che, pur essendo volontaria (occorre aderire all’invito del giudice), è endoprocessuale in quanto si inserisce all’interno di un giudizio per risolverlo o per risolverne una parte;
• obbligatoria stragiudiziale non volontaria e condizione di procedibilità della domanda per le seguenti materie: condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitti di aziende; risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; responsabilità medica; diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari.
“La mediazione può essere spontanea, facoltativa o volontaria”
La Mediazione civile e commerciale è, quindi, uno strumento adatto a tutti: cittadini, enti pubblici e operatori economici, che necessariamente hanno contrasti in un mondo sempre più complesso.
I vantaggi della mediazione
• rapidità: il procedimento di mediazione ha una durata massima di 4 mesi, ma si può risolvere al primo incontro. Consente di ottenere in breve tempo un titolo esecutivo omologato dal Tribunale;
• economicità: tutti gli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo; vi è un credito d’imposta fino a € 500,00 in caso di successo della mediazione. Il verbale di accordo (“conciliazione”) è esente dal registro fino a € 50.000,00. Le uniche spese sono le indennità: la mediazione è uno strumento, quindi, vantaggioso anche per i costi minimi;
• neutralità: i mediatori sottoscrivono una dichiarazione attestante la loro neutralità, presupposto imprescindibile per l’individuazione della soluzione ottimale del contenzioso;
• informalità: la mediazione si svolge secondo le regole previste nel regolamento dell’Organismo: le parti, tuttavia, di comune accordo con il mediatore possono prevedere modalità diverse di svolgimento della procedura. La procedura può svolgersi anche in un luogo scelto dalle parti o telematicamente. Le firme possono essere autenticate anche in momenti e luoghi diversi;