La frequenza degli episodi di violenza e di aggressione e comunque le prevaricazioni in danno delle donne hanno comportato un rinnovato interesse anche da parte dei Tribunali per inibire tali atteggiamenti.
Nel caso della sentenza sopra esaminata era stata disposta la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento nei luoghi attualmente frequentati dalla donna per i reati di maltrattamento in danno non solo della convivente, ma anche della madre e della figlia.
La Cassazione tra gli altri motivi di impugnazione accoglieva l’inosservanza delle norme processuali purché l’ordinanza non determinava in modo specifico e dettagliato i luoghi frequentati dalla vittima e per i quali vigeva l’inibizione.

GLI ORDINI DI PROTEZIONE IMMEDIATA

Accanto alla tutela penale tuttavia di estrema efficacia e rapidità è il ricorso al Tribunale per l’emissione da parte del Giudice Civile degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, previsione contenuta negli art.li 342 bis e 343 ter del Codice Civile.
Si tratta di istituti in effetti scarsamente utilizzati, nonostante la grande massa di separazione e divorzi o procedimenti di affidamento di minori nati al di fuori dal matrimonio, in cui sussistono violenze, minacce o comunque atteggiamenti che necessitano di un provvedimento immediato, senza attendere i tempi della fissazione dell’udienza del procedimento ordinario.
Cogliamo l’occasione per parlare di questa forma di tutela di estrema utilità, ma poco utilizzata nella pratica.

Normativa vigente

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono stati introdotti dalla legge 4/04/2001 n. 154 ed integrati dall’art. 10 del D.L. 23/02/2009 n. 11 convertito in legge 23/04/2009 n. 38.
Si tratta, come detto di un istituto poco utilizzato nella pratica, ma viceversa di estrema efficacia e tempestività.
In sostanza la legge attribuisce la possibilità di ottenere immediatamente su istanza di parte, un provvedimento adottato dal giudice anche con decreto, che imponga:
La cessazione della condotta pregiudizievole e l’allontanamento della casa familiare;
Al responsabile di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal ricorrente (posto di lavoro, domicilio della famiglia di origine, domicilio dei prossimi congiunti, di altre persone o di luoghi di istruzione dei figli);
L’intervento dei servizi sociali sul territorio o di un centro di mediazione familiare che tutelino le vittime di abusi e maltrattamenti;
Il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che per effetto del provvedimento rimangano privi di mezzi adeguati, con possibilità di accollare tali oneri direttamente al datore di lavoro;
La determinazione del periodo di divieto fino ad un anno dal provvedimento.

Tali norme, contenute negli art.li 342 bis e 342 ter del Codice Civile (giustamente  quasi tutte le norme in tema di diritto di famiglia vengono inserite all’interno del Codice Civile con la sola singolare esclusione del divorzio), forniscono una tutela reale e non soltanto teorica nei casi appunto di abuso o gravi pregiudizi.
Da notare che in  caso di violenze, uso di stupefacenti, minacce, violazione delle più elementari norme di protezione per la famiglia, spesso ci si limita a depositare il ricorso per separazione o divorzio richiedendo all’udienza di comparizione delle parti, spesso a tre o quattro mesi di distanza, i provvedimenti immediati ed urgenti del Presidente, ma pochi ricorrono al ricorso immediato agli ordini di protezione contro gli abusi familiari, che viceversa fornisce una tutela immediata ed a brevissimo termine.
La disciplina, oltre che essere contenuta negli articoli sopra detti, fa anche riferimento agli art.li 5 ed 8 della legge n. 154/2001 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari), che chiarisce in maniera più specifica quali siano i familiari tutelati e l’ambito di applicazione della normativa.

I PRESUPPOSTI DEL PROVVEDIMENTO

L’art. 342 bis del codice civile in particolare statuisce che “Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’art. 342 ter”.
Dunque i presupposti che emergono dalla norma sono, da un lato la convivenza e dall’altro la condotta gravemente pregiudizievole all’integrità fisica o morale.
Il presupposto che la vittima ed il soggetto responsabile si trovi all’interno del medesimo nucleo familiare, (ex art. 5 della legge 154/2001), comporta che gli ordini di protezione debbano avere una valenza immediata e cioè hanno lo scopo di interrompere immediatamente le convivenze forzate e di impedire, per il massimo di un anno, il protrarsi di comportamenti aggressivi, violenti o di abusi in ambito domestico.  
La convivenza va intesa in senso lato secondo la dottrina prevalente e cioè può far riferimento anche a quelle situazioni in cui nel frattempo sia cessato il rapporto di convivenza.
Per ciò che invece riguarda la condotta gravemente pregiudizievole all’integrità fisica o morale, ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, deve ovviamente sussistere, e provarsi in caso di contestazione, l’esistenza di atti di aggressività o comunque di atti di violenza o minacce similari, che possono dar luogo al rischio concreto di un pregiudizio per il convivente che richiede il provvedimento.
Si noti che la legge n. 154 del 4/04/2001 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari) specifica comunque all’art. 8 l’ambito di applicazione ove la situazione di pericolo, non necessariamente deve provenire da un coniuge o dal convivente more uxorio, ma può derivare anche da qualsiasi altro componente, ovvero in danno di altro componente del nucleo familiare.
Ovviamente in tal caso l’istanza va proposta nei confronti di chi si ritiene responsabile, e cioè del soggetto che ha posto in essere la condotta pregiudizievole, (in un caso in cui le violenze partivano dal figlio nei confronti dei genitori con ordine di allontanamento, vedasi anche Trib. Roma, I^ sezione civile, R.G. n. 57619/2020).
Non ogni comportamento può dare luogo al provvedimento del giudice, ma si deve trattare di un abuso e cioè di un comportamento che provochi un pregiudizio rilevante e cioè, (come rilevato per esempio dal Tribunale di Bari con sentenza del 18/07/2002 di “entità non comune”). Può trattarsi anche di un comportamento isolato ma che può ripetersi.
Se si esaminano i provvedimenti emessi, si evince una vasta casistica, per esempio si ravvisa come non sia circostanza ostativa alla concessione dell’ordine di allontanamento coatto dalla casa familiare per il coniuge violento, il fatto che l’altro coniuge e la prole si siano già rifugiati presso un’altra famiglia (Tribunale di Bari 11/04/2013).
In ogni caso il provvedimento va concesso ogni qualvolta siano posti in essere comportamenti aggressivi, violenti, e comunque limitativi della libertà di un coniuge da parte dell’altro (Trib. Monza Sez. IV 7/05/2012).
Ed ancora i provvedimenti di cui all’art. 342 bis e seg.ti c.c. possono essere emessi non solo per interrompere situazioni di convivenza ormai intollerabile, ma anche al fine di impedire a prevenire condotte giuridiche in ambito familiare, ove le stesse possano ripetersi a prescindere dalla coabitazione, in quanto rese possibili dalla vicinanza in termini di rapporti e luoghi di frequentazione dei coniugi (Trib. Salerno 13/04/2012).
Singolare è la pretesa di un uomo che si vedeva tradito dalla moglie mediante consessi informatici, il quale pretendeva di utilizzare la tutela di cui agli art.li 342 bis e 342 ter c.c. per l’adozione dell’ordine di protezione contro gli abusi familiari (così li percepiva), rilevando di subire una violazione della sua integrità psichica e chiedendo l’allontanamento della moglie dall’abitazione.
Il Tribunale di Salerno il 20/05/2009 rigettava la domanda rilevando che una simile condotta non vale a configurare il “grave pregiudizio all’integrità morale” di un coniuge, concetto che postula un “vulnus” alla dignità dell’individuo di entità non comune o la particolare delicatezza dei profili della dignità stessa concretamente incisi  per volgarità dell’offesa arrecata, ipotesi che non sussisteva nella condotta dell’altro coniuge solo inosservante dell’obbligo coniugale di fedeltà.
E’ da rilevare infine che allorché sussistano violenze alla presenza di minori da parte di uno dei genitori, è rilevabile una sovrapposizione di competenza fra il giudice civile, art.li 342 ter c.c. e 736 bis c.p.c. ed il Tribunale per i Minorenni ex art. 330 e 333 c.c.
Tale sovrapposizione di competenza tuttavia non preclude al giudice civile di pronunciare sia l’allontanamento dalla casa familiare, che ovviamente la cessazione della condotta pregiudizievole (Trib. Piacenza 22/10/2008).

CONTENUTO DEGLI ORDINI DI PROTEZIONE

La norma statuisce che con decreto, il giudice ordina al coniuge od al convivente, o a chi ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l’allontanamento del responsabile dalla casa familiare, prescrivendo altresì ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante ed in particolare al luogo di lavoro, domicilio della famiglia di origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone, di non recarsi in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli, salvo che il responsabile del comportamento violento, non debba frequentare i medesimi per esigenze di lavoro.
Con lo stesso provvedimento il giudice predispone altresì l’intervento dei servizi sociali del territorio, dei centri di mediazione familiare e similari, e soprattutto il pagamento dell’assegno di mantenimento a favore delle persone conviventi che per effetto del provvedimento di cui al primo comma, rimangano prive di mezzi adeguati, fissando le modalità ed il termine del versamento e prescrivendo nel caso che la somma venga versata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato.
E’ pacifico nella giurisprudenza di merito che il decreto di cui all’art. 342 ter c.c. non può essere richiesto nel caso in cui vengano violati i doveri di mantenimento previsti dalla normativa in tema di separazione o divorzio, in quanto tale comportamento configura una semplice condotta omissiva, ma non si evidenziano i presupposti di cui agli ordini di protezione.
Neanche possono essere concessi i benefici richiesti allorché manchi una sostanziale violenza fisico-psichica, ma si sia in presenza soltanto di reciproca incomunicabilità o meri contrasti tra soggetti conviventi e neanche quando i contrasti in ambito familiari si concretizzano in dolenze psichiche o isolate minacce, dovendone valutare il giudice l’entità.
 
E’ravvisabile un contrasto nelle sentenze di merito, tra i giudici che riconoscono la necessità di una certa ripetitività del comportamento aggressivo e colpevole, e altri magistrati che, viceversa, ritengono che basti un episodio isolato.
In senso favorevole di questo ultimo orientamento ricordiamo il Tribunale di Milano del 30/06/2016 che ha ritenuto che anche un solo schiaffo possa costituire di per sé un atto di violenza, tale da non poter essere tollerato dall’ordinamento, indipendentemente dalla mentalità delle parti e dalle logiche culturali o sociali.
Conseguentemente anche in questo caso è configurabile l’emissione dell’ordine di protezione.
Ricordiamo peraltro, sotto il profilo penale, che l’art. 6 della legge 4/04/2001 n. 154 statuisce espressamente che chiunque eluda l’ordine di protezione, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto in un procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è punito con la pena stabilita dall’art. 388 primo comma del codice penale.
Tale ultima norma punisce chiunque per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria compie sui propri o sugli altri beni atti fraudolenti o commette allo stesso scopo altri fatti analoghi a ciò finalizzati e nonostante l’ingiunzione di eseguire il provvedimento non vi adempia.
In tal caso è prevista la reclusione fino a tre anni o la multa da € 103,00 ad € 1.032,00.
Va anche ricordato che la stessa legge n. 154/2001 statuisce per il caso in cui vi sia sovrapposizione con il processo pendente di separazione o divorzio, che le disposizioni relative agli ordini di protezione si applichino fino a che non vi sia stata l’udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente, (in questo caso delegato direttamente all’assunzione di provvedimenti temporanei ed urgenti).
Inoltre il secondo comma dell’art. 8 della legge, prevede espressamente che l’ordine di protezione già adottato dal giudice, perde efficacia qualora sia successivamente pronunciato nel procedimento di separazione o divorzio l’ordinanza del Presidente che statuisca i provvedimenti immediati o provvisori previsti dall’art. 708 c.p.c. e dall’art. 4 della legge divorzile n. 898/70 e successive modifiche.

LA PROCEDURA

L’art. 736 bis c.p.c. prevede espressamente che nei casi di richiesta di ordine di protezione, l’istanza possa essere promossa anche dalla parte personalmente con ricorso al Tribunale del luogo di residenza o domicilio del ricorrente.
Il giudice provvede in Camera di Consiglio in composizione monocratica.
Vi è da rilevare che frequentemente queste udienze, stante la conflittualità ed aggressività tra le parti, vengono tenute alla presenza della forza pubblica.
Il Presidente del Tribunale designa il giudice a cui verrà affidata la trattazione del ricorso e questi procede, senza particolari formalità, agli atti di istruzione necessaria, disponendo ove occorra, anche per mezzo della Polizia Tributaria, le indagini sui redditi, sul tenore di vita, sul patrimonio personale e comune delle parti e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo.
E’ anche prevista, la possibilità del provvedimento inaudita altera parte, allorché il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, possa adottare immediatamente l’ordine di protezione, fissando però l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé in un termine non superiore di 15 giorni ed assegnando alle parti ad 8 giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.
All’udienza il giudice potrà confermare, modificare o revocare il provvedimento già emesso.
Quanto all’impugnazione provvede l’ultimo comma dell’art. 736 bis che statuisce come, contro il decreto emesso dal giudice, è ammesso il reclamo al Tribunale nel termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione ex art. 739 c.p.c.
Il reclamo non sospende tuttavia l’esecutorietà dell’ordine di protezione.
Il Tribunale adito in sede di reclamo provvede in Camera di Consiglio in composizione collegiale, sentite le parti, con un decreto motivato non impugnabile.
Del Collegio non può far parte il giudice che ha emesso il decreto del provvedimento impugnato.
E’ da rilevare che processualmente non è ammessa la produzione dei nuovi documenti rispetto quelli già esistenti primo grado, in quanto si ritiene che in tale sede sia inammissibile l’espletamento di nuovi mezzi istruttori.
La Cassazione con sentenza n. 7/12/2017 n. 29492 ha statuito che in tema di ordine di protezione contro gli abusi familiari nei casi di cui agli art.li 342 bis c.c. e seguenti, il decreto motivato emesso dal Tribunale in sede di reclamo con cui si accolga o si rigetti l’istanza di concessione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, non è impugnabile con ricorso alla Corte Suprema. Né con ricorso ordinario, stante l’espressa previsione di non impugnabilità contenuta nell’art. 736 bis c.p.c., introdotto dall’art. 3 della legge n. 154/2001, né con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 della Costituzione.
Infatti il decreto emesso difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività.