Il decreto legislativo n. 81 del 2008 cosiddetto Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro, così come modificato dal decreto legislativo correttivo n. 106 del 2009, contiene quasi interamente la normativa in materia di prevenzione degli infortuni e malattie professionali. Esso si applica in qualunque luogo di lavoro in cui si svolge un’attività lavorativa, indipendentemente dalla natura – pubblica o privata – del datore di lavoro e dalle dimensioni delle organizzazioni lavorative di riferimento.
Dunque, essendo definito il datore di lavoro come il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione di lavoro nella quale il lavoratore svolge la propria attività e prevedendo l’art.2, comma 1, lett.a del decreto legislativo n.81/2008 che i beneficiari della normativa siano tutti coloro che svolgono attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al fine di apprendere un mestiere, nessun dubbio sussiste in ordine all’applicabilità delle disposizioni di cui al succitato decreto legislativo agli studi professionali.
Gli studi professionali, infatti, all’unica condizione che il titolare dello studio sia un datore di lavoro e che nello studio stesso vi siano lavoratori, operano normalmente all’interno di strutture (uffici) da considerarsi ad ogni effetto di legge come luoghi di lavoro con i relativi rischi per la sicurezza e la salute di chi vi presta la propria attività lavorativa; anche di coloro che presso lo studio professionale svolgano la propria attività di praticantato, di collaborazione e di tirocinio formativo.