Dal 1° gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo regolamento delle attività istituzionali dell’ENASARCO (Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio) che, nell’ambito dei provvedimenti che contemplano un innalzamento dei requisiti pensionistici per tutte le categorie di lavoratori, ne ha previsto un incremento graduale fino al raggiungimento della notoria “quota 90”.

Ai sensi degli articoli 1 e 2 del predetto regolamento, L’ENASARCO eroga agli agenti e rappresentanti di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile la pensione di vecchiaia, invalidità, inabilità e superstiti integrativa di quella prevista dalla Legge 613/66 erogata dall’INPS – gestione speciale commercianti.
Dunque, gli agenti e i rappresentanti di commercio svolgono la propria attività nell’ambito di un rapporto di lavoro autonomo – il rapporto di agenzia – assistito da particolari garanzie anche dal punto di vista previdenziale. Sono infatti tenuti all’iscrizione all’INPS nella gestione speciale dei commercianti (in quanto intermediari del commercio e a prescindere dall’iscrizione al ruolo specifico degli agenti gestito dalla Camera di Commercio) e sono altresì obbligatoriamente iscritti all’ENASARCO purché operino sul territorio nazionale, in nome e per conto di preponenti italiani ovvero di preponenti stranieri che abbiano la sede o qualunque dipendenza in Italia.

In particolare, il contributo previdenziale integrativo obbligatorio che si calcola “su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia anche se non ancora liquidate compresi acconti e premi” (art.4) è del 13,50% – 50% a carico dell’agente e 50% a carico del mandante – è passerà al 17% mediante un aumento dell’aliquota dello 0,50% annuo a partire dal 2013 e fino al 2020.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *