La ormai non più recente sentenza della Corte di Giustizia Europea volta alla rivisitazione dell’art. 19 bis del D.p.r. 633/72 recande le disposizioni in merito alla indetraibilità dell’Iva sull’acquisto e sul sostenimento delle spese per l’utilizzo delle autovetture, apre la porta alle domande di rimborso delle maggiori imposte versate. Nonostante la procedura introdotta l’altr’anno, definita automatica, basata sulla presentazione di apposito modello precompilato con recupero forfettario della maggiori somme versate, resta salva, almeno si crede, la possibilità di procedere con la presentazione di un’istanza di rimborso e successiva opposizione all’eventuale silenzio rifiuto della P. A. trascorsi i 90 giorni dalla presentazione. Di non facile determinazione il successivo effetto sulle imposte dirette date dal principio secondo il quale l’imposta indetraibile viene equiparata ai costi e pertanto portata in diminuzione del reddito dei vari periodi di imposta.
Nel caso in cui si opti per tale ultima soluzione non resta che fornire all’autorità giudiziaria tributaria tutti gli strumenti utili all’emissione di una sentenza di accoglimento, dati soprattutto dalla genuina ricostruzione dei valori da recuperare ai fini delle imposte indirette già nettizzati di quelli da pagare a titolo di imposte dirette.