In internet non ci possono essere giornalisti. O meglio, anche se ci fossero non possono essere considerati – giuridicamente – tali. La sentenza della Cassazione che ha annullato la condanna di Carlo Ruta, titolare di un blog siciliano che svolgeva di fatto attività giornalistica (facendo cioè informazione fornendo approfondimenti su notizie e temi spesso tralasciati da altre testate), più che una vittoria per i blog è una sconfitta per il giornalismo. E le cause di questa sconfitta sono in due leggi scritte male, nell’incapacità della Federazione nazionale della stampa e delle Associazioni di cogliere l’occasione per chiedere una norma che tuteli la professionalità e – anche – nella “pigrizia” dei magistrati della Cassazione che invece di adagiarsi su comode interpretazioni letterali di quelle leggi, avrebbero potuto porre una questione di costituzionalità per la disparità di trattamento che sempre quelle leggi producono.

Le implicazioni connesse al diritto del lavoro, e più in generale alla logica e al buon senso, di questa decisione sono enormi. E nessuno sembra averle capite.
La Cassazione, infatti, non ha sostenuto – come il popolo superficiale (o ignorante) del web ha affermato – che “i blog non sono stampa clandestina”. La sentenza non dice nulla su ciò che è blog ma dice – al contrario – ciò che non può essere stampa. In poche parole: la sentenza non ha assolto i blog, ha condannato la stampa.

Intendiamoci: i giudici hanno ragione perché si sono limitati a interpretare e applicare in modo corretto leggi scritte male e pensate peggio.

Partendo dall’esame della legge del 1948 (la legge numero 47 che detta le regole per la stampa), ed esaminandola alla luce delle successive leggi del 2001 e del 2003 (per i riferimenti normativi basta leggere la sentenza allegata a questo articolo), i giudici della terza sezione penale della Corte spiegano, in pratica, che siccome la legge del 1948 è una legge speciale, e dunque non può essere estesa per analogia, e dal momento che, per giunta, nel processo penale non è legittima la cosiddetta analogia “in malam partem” (vuol dire che nel diritto penale non si può applicare a tutti una legge più sfavorevole prevista per un caso singolo), se una legge speciale – quella del 1948 – definisce stampa ciò che viene stampato in tipografia e distribuito, e se è questo specifico “prodotto” ad essere obbligato alla registrazione della testata, finché un’altra legge non dica esplicitamente che la stampa può anche essere on line, ciò che è in internet non può mai essere classificato come stampa. E dunque non può essere considerato stampa clandestina se non registra la testata giornalistica.

In particolare la Cassazione precisa che l’obbligo di registrazione (alla cancelleria del tribunale) della testata giornalistica – e dunque la “patente” che qualifica i contenuti di quella testata come giornalistici – vale solo per quei giornali on line che vogliono ricevere i contributi a sostegno dell’editoria. E quest’obbligo, sottolinea la Cassazione, viene proprio dalle leggi del 2001 e del 2003. Queste leggi però non modificano il fatto che “stampa” sia solo quella che passa per una tipografia e un distributore come previsto dalla legge del 1948.

In sostanza, per il diritto del nostro paese la stampa è una categoria fisica e non il prodotto del lavoro di una categoria professionale.
Non ha nessuna importanza se editori e giornalisti lavorano per un giornale sul web. Il loro lavoro è considerato uguale a quello di un qualunque diario su facebook.

L’aspetto buffo di questa faccenda è che quegli stessi editori e giornalisti diventano però stampa se vogliono incassare i contributi previsti a sostegno dell’editoria. In questo caso infatti le leggi del 2001 e del 2003 danno importanza al fatto che il sito non sia un semplice blog ma una testata giornalistica registrata. E solo se è una testata registrata può ricevere contributi.
Succede però che questa interpretazione renda del tutto casuale la qualifica di stampa. In altri termini: essere o meno stampa non dipende da una norma chiara che stabilisce i confini e i requisiti per i quali qualcuno è dentro e qualcuno è fuori da questa definizione, ma dipende invece da come “gli gira” all’editore: se vuole accedere ai contributi deve pubblicare il suo giornale per almeno 5 anni (così dicono le leggi del 2001 e del 2003) e deve aver registrato la testata. Se invece non vuole quei soldi, può fare a meno della registrazione. E di conseguenza della qualifica di stampa.

La Federazione nazionale della stampa (Fnsi), con le Associazioni locali, dovrebbe preoccuparsi molto: questo vuol dire che se un editore non ha nessuna intenzione di applicare il contratto di lavoro giornalistico, con le garanzie che ne derivano, ai giornalisti che lavorano per lui ad un giornale sul web, si limita a non registrare la testata e può trattare i giornalisti come bambini che giocano. E nessun giudice del lavoro, dopo la sentenza della Cassazione che ha “salvato i blog” (rectius: ha condannato la stampa on line), potrà mai accogliere le istanze di un giornalista che chiedesse il riconoscimento del suo status professionale.
La Federazione della stampa invece non si preoccupa per niente. Meno che mai si preoccupa la Federazione editori (Fieg). I rappresentanti sindacali dei giornalisti preferiscono straparlare di libertà del web e menate del genere. Senza minimamente cogliere l’aspetto umiliante per la professione.

Qui non sono in discussione le libertà del web, ma le garanzie della stampa. Un blog – e a questo punto anche un giornale sul web, che tanto non è stampa – può essere censurato, oscurato, sequestrato, ci si può rivolgere al Garante delle comunicazioni per chiedere la pubblicazione di rettifiche senza rispettare il diritto di replica del giornalista. E così via.

Del pari, quando un giornalista del web viene querelato per diffamazione perde il diritto all’udienza preliminare: non essendo “a mezzo stampa” la diffamazione va a giudizio senza passare per la valutazione di un giudice dell’udienza preliminare. Va direttamente al processo. Viene meno, cioè, una delle fasi del giudizio che costituisce una garanzia per la difesa.

Ricapitolando: se essere stampa sul web dipende solo dalla volontà dell’editore di chiedere contributi, si verificano delle disparità di trattamento tra soggetti che svolgono la stessa attività ma il cui destino giuridico è legato all’uzzolo dell’editore. Il tipo di lavoro svolto e la professionalità di chi lo svolge, il fatto che chi scrive sia un giornalista iscritto ad un Albo e ad un Ordine in conseguenza di un esame di Stato e perfino il fatto che la testata giornalistica sia registrata (tutti requisiti in presenza dei quali la legge dovrebbe garantire stesso trattamento a tutti), non ha nessuna importanza.

Conta soltanto se un burocrate firma un mandato di pagamento a favore dell’editore per i contributi pubblici: la stampa in line esiste solo quando è a spese dello Stato.

A questo punto però, all’incompetenza del legislatore e all’ignavia della Fnsi si aggiunge la pigrizia dei giudici. La disparità di trattamento è infatti uno dei casi in cui il magistrato, anche d’ufficio, cioè senza aspettare che glielo chieda un imputato o il suo avvocato, può sollevare un’eccezione di costituzionalità della legge che causa quella disparità di trattamento. I magistrati, invece, sono quasi 10 anni che si limitano ad applicare letteralmente due leggi per le quali bisognerebbe invece sollecitare un’interpretazione – come si dice in gergo tecnico – costituzionalmente orientata.

Ma le anomalie che dovrebbero indurre a fare chiarezza nelle norme non finiscono qui. Seguendo il ragionamento della Cassazione si crea un corto circuito logico: un giornale sul web è stampa se si è registrato per avere i contributi, dice la Corte. Ma visto che i contributi si ottengono a discrezione della commissione tecnica, e comunque non prima di 5 anni dalla pubblicazione d’esordio, cosa succede a quei giornali sul web che hanno registrato la testata proprio per avere i contributi e che poi però non li hanno ricevuti o non ne hanno ancora diritto?
Basterebbe una dichiarazione dell’editore per farli qualificare come stampa? Del tipo: “io sottoscritto editore di Goleminformazione.it dichiaro di aver registrato la testata per ricevere i contributi, tra 5 anni, se la commissione me li concederà”. Se fosse così, di fronte ad una simile dichiarazione allora anche per i giornali sul web, con testata registrata, si dovrebbero applicare la norme previste per la stampa in tema, ad esempio, di diffamazione. E invece, nei fatti, ciò non accade. Accade invece che anche di fronte ad una testata registrata i giudici ritengano che se si tratta di un giornale sul web, non si applica la legge sulla stampa perché non c’è tipografia e supporto “cartaceo”.

Insomma, è singolare che da una decisione discrezionale di un ufficio amministrativo (il dipartimento per l’editoria) debba dipendere la qualificazione giuridica, con un rilievo anche per il diritto penale oltre che per quello civile e del lavoro, di un prodotto giornalistico.

E che dire di quelle testate giornalistiche on line collegate ad una corrispondente testata su carta, ma organizzate in autonomia e addirittura con direttori diversi? E’ il caso, ad esempio di Repubblica.it, testata on line diversa da “la Repubblica”, affidata al direttore Vittorio Zucconi.

Dove va a finire la certezza del diritto? Se il legislatore fosse meno incompetente, i giudici meno pigri, il sindacato dei giornalisti meno inutile e il popolo del web meno ignorante non ci troveremmo con due leggi incostituzionali – e più in generale illogiche – 15 anni dopo averle approvate.

Intanto, continuiamo a navigare tutti in ordine sparso nel solito buon vecchio Paese di Pulcinella.
Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 23230 depositata il 13 giugno 2012

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