Con il Messaggio n. 6762 del 19 aprile 2012 l’INPS ha ricordato che, anche per l’anno 2012, è stata disposta la prosecuzione dell’intervento a sostegno del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi a progetto “disoccupati” di cui al decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003.
Nel rispondere ai numerosi quesiti pervenuti, l’INPS ha precisato che per la richiesta dell’indennità “una tantum” per l’anno 2012 – come per gli anni precedenti – è necessario che ricorrano le seguenti condizioni relative alla monocommittenza, per quanto riguarda l’ultimo rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto in corso; al dato reddituale dell’anno precedente all’anno in cui si è verificata la fine del rapporto (cioè i redditi 2011 per le domande che si riferiscono al 2012); all’accredito di almeno una mensilità nell’anno di riferimento e di almeno tre mensilità nell’anno antecedente quello di riferimento ed, in ultimo, all’assenza di contratto/mancanza di lavoro da almeno due mesi al momento della domanda.
Solo al verificarsi delle condizioni sopra indicate, e nel termine di trenta giorni, i collaboratori che siano stati titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui al d.lgs 276/2003 possono presentare la domanda per l’erogazione dell’una tantum mediante il modello COD. SR92.
Per qualsiasi ulteriore dubbio relativo all’esatta interpretazione dei requisiti necessari per beneficiare della prestazione, i collaboratori interessati potranno leggere i chiarimenti da poco forniti dall’INPS nell’apposito Messaggio n. 6762 del 19 aprile 2012.