Cari Lettori, dobbiamo mettervi in guardia da alcuni articoli pubblicati su alcuni siti riguardanti la possibilità di recuperare quanto versato a titolo di IMU nell’anno 2012.

Come esempio di questi articoli prendiamo quello pubblicato da “L’Infiltrato”, a cura di Viviana Pizzi che sembra non tenere in nessun conto il fatto che il giudizio di incostituzionalità della norma che ha istituito l’IMU, per quello che ne sa lo scrivente, non è stato attivato. Al riguardo infatti, una norma in Italia può essere dichiarata incostituzionale soltanto dopo la sua entrata in vigore e può essere attivato in via principale o in via incidentale.

Nell’ordinamento italiano resta una sola ipotesi di controllo preventivo: a seguito della riforma dell’articolo 123 della Costituzione, intervenuta con legge costituzionale 1/1999. È stato infatti introdotto uno speciale giudizio di costituzionalità ad iniziativa statale, avente ad oggetto gli statuti delle regioni a statuto ordinario e le leggi che li modificano.

Tutte le altre norme, incluse quelle di natura tributaria, sono soggette ad un controllo successivo, attraverso un giudizio autonomo all’interno di un processo ordinario. In parole povere è il Giudice che solleva l’eccezione di incostituzionalità della norma sottoponendo il caso alla Corte Costituzionale laddove l’eccezione di incostituzionalità appaia non manifestatamente infondata.

Ora, il sottoscritto non è a conoscenza che presso il ruolo della Corte di Costituzionale vi sia una pendenza del genere, anche perché al momento nessun cittadino è stato destinatario di un provvedimento sanzionatorio relativo al mancato pagamento dell’IMU, ed abbia quindi impugnato il provvedimento innanzi la commissione tributaria competente, sollevando l’eccezione di incostituzionalità. Si invitano i redattori degli articoli che sono in rete e che invitano a chiedere rimborsi IMU (tra i quali quello de “L’Infiltrato”) a fornire i dati del giudizio pendente innanzi la Corte Costituzionale.

Ma a voler essere più incisivi, questi articoli – che hanno scatenato una “caccia al rimborso” secondo il più classico degli stupidi meccanismi che governano la rete – non chiariscono quali siano le motivazioni di fondo dell’incostituzionalità, se non un generico riferimento alla (mancata) corrispondenza dell’imposta al principio costituzionale della capacità contributiva. L’art. 53 Cost. sancisce, infatti, che “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.” La norma Costituzionale impone che l’intero sistema tributario sia informato a criteri di progressività, non invece la singola imposta.

Ora, la questione sollevata dall’articolo in questione, ovvero se uno ha una sola casa ma non ha reddito, è un tema che in sede di Consiglio dei Ministri prima, e al vaglio del Parlamento dopo, è stato già preso in considerazione (rimandiamo i lettori ai lavori preparatori ed alle discussione in sede Parlamentare) e si è ritenuto che non impedisse comunque l’approvazione dell’imposta (ad esempio, anche il canone Rai è un’imposta che prescinde dalla capacità contributiva di chi possiede un televisore e ne è stata più volte confermata la costituzionalità).

Infine, per quanto riguarda il modello allegato (lo alleghiamo anche a questo articolo giusto per darvi la possibilità di riconoscerlo e buttarlo) a questi articoli, come pre-stampato che darebbe diritto a tutti di richiedere il rimborso di quanto versato, è un documento predisposto dal Comune di Darfo Boario Terme per ipotesi del tutto differenti dall’incostituzionalità della norma. Infatti il modello è riferito ad errori commessi in sede di autoliquidazione per errori di calcolo, ovvero errori di indicazione del codice del Comune di riferimento (ad esempio: verso al Comune di Roma, in luogo del Comune di Pomezia). Il terzo motivo di richiesta di rimborso previsto da questo modello e lasciato, appositamente, in bianco è riservato ad ipotesi da valutare caso per caso (come per esempio una sentenza che annulla con efficacia ex tunc – ovvero fin dall’origine – la vendita di un appartamento e pertanto quanto pagato dovrà essere rimborsato e andrà richiesto da parte del Comune al venditore).

Si evidenzia, altresì, che l’articolo in questione non tiene conto del sistema processuale che regola la possibilità di impugnare i provvedimenti in materia tributaria. Non esiste infatti, la possibilità di impugnare il silenzio del Comune nel caso in cui un soggetto presenti l’istanza di rimborso fondata sulla incostituzionalità ed il comune non risponda all’istanza presentata.

Chi scrive queste sciocchezze ignora l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui (anche in deroga a quanto sancito dalla L. 241/90) la P.A. può non rispondere ad un’istanza del cittadino laddove vi sia una palese carenza di interesse. Il principio è che non si può ingolfare la P.A., pretendendo che la stessa risponda ad ogni genere di istanza che venga protocollata.

Da ultimo, una cosa è impugnare il silenzio del Comune all’istanza di rimborso presentata, giudizio che va incardinato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, altra cosa è impugnare il provvedimento sanzionatorio che ha accertato il mancato pagamento dell’IMU, ed a seguito di ciò sollevare la questione di incostituzionalità legata alla presunta violazione del principio della capacità contributiva.

Spero che queste brevi note vi siano di aiuto, invitandovi a richiedere assistenza a persone competenti e non lasciarvi trascinare da ogni e qualsiasi cosa venga pubblicata sul WEB.
A presto
LA BUFALA DEL RIMBORSO IMU – il modulo

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