Se vogliamo veramente migliorare i meccanismi arrugginiti e farraginosi della nostra Giustizia, perché non puntiamo sulle nuove tecnologie, visto che da anni si parla di processo telematico e, ultimo in ordine di tempo, il decreto ministeriale che fissa le regole per la posta elettronica certificata è entrato in vigore mercoledì 18 maggio?
Migliorare l’efficienza del nostro sistema giudiziario: il disegno di legge presentato dal ministro della Giustizia Angelino Alfano è all’attenzione della commissione Giustizia del Senato e il servizio studi di Palazzo Madama ha pubblicato un ampio dossier a riguardo.
La prima cosa che salta all’attenzione è proprio la mancata valorizzazione del processo telematico, quando invece il provvedimento fa riferimento molto spesso alle notifiche che, se dovesse rimanere lo stesso testo, si devono intendere ancora cartacee, con buona pace dell’efficienza e dell’accelerazione delle procedure.
Lo studio mette inoltre in evidenza alcune altre incongruenze.
Motivazione breve, giudizio breve o monocratico?
All’articolo 5 il provvedimento introduce la motivazione estesa a richiesta, una soluzione – riporta ordinamenti giuridici di altri Stati membri dell’Ue come
«Ad una prima lettura delle disposizioni qui considerate – riporta il dossier – non appare di immediata evidenza la ragione per cui la nuova previsione riguardante la motivazione breve della decisione sia stata inserita nel capo III-bis del titolo I del libro II del codice di procedura civile, relativo alla disciplina del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. Tale collocazione deporrebbe nel senso dell’inapplicabilità del nuovo modulo decisionale alle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale ai sensi dell’articolo 50-bis del codice di procedura civile14. Si tratta di una soluzione che potrebbe anche essere frutto di una scelta deliberata, ma su di essa la relazione di accompagnamento del disegno di legge non fornisce alcuna specifica indicazione».
L’osservazione del servizio studi è molto articolata e sottolinea sostanzialmente come l’assetto normativo previsto non sarà applicabile davanti al tribunale in composizione collegiale di primo grado, mentre lo sarà nei correlativi giudizi di appello.
Equo indennizzo
Torniamo ancora sugli indennizzi derivanti dalla legge dalla legge Pinto. Non stiamo dicendo di prevedere la norma suggerita la scorsa settimana da Golem ma magari si sarebbero potute rispolverare le norme contenute in un Ddl mai esaminato nella XIV legislatura che estendeva l’esecuzione anche alle sentenze della Corte dei diritti dell’uomo.
Statistiche
Tutti i numeri della Giustizia civile, dal 1987 al 2009. Lo studio mette insieme oltre vent’anni di procedimenti civili di primo e secondo grado e purtroppo emerge – ma anche in questo caso non si tratta di una novità, viste le relazioni sullo stato delle Giustizia degli ultimi dieci anni – che i procedimenti pendenti aumentano, soprattutto quelli di secondo grado che hanno registrato una lieve flessione dal 1997 al 2000 e decollando dal 2001 in poi.
Quale riforma
L’auspicio, comunque, è che la commissione Giustizia approvi il provvedimento il prima possibile, recependo, se possibile, le indicazioni segnalate dal Servizio studi. Per il resto, forse, la Giustizia non dovrebbe avere bisogno di riforme epocali ma di un disegno omogeneo, che se da un lato guarda al processo telematico come soluzione ai tempi biblici, dall’altro prenda lo in considerazione in tutti i provvedimenti licenziati dall’ufficio legislativo di via Arenula. Soprattutto la giustizia non ha bisogno di provvedimenti scritti in fretta, perché “sull’onda dell’emozione” a volte si sbaglia.
Servizio Studi Senato – Ddl Interventi in materia di efficienza del sistema giustizia