È stato pubblicato il Decreto Interministeriale contenente le modalità di attuazione dell’articolo 2 del Decreto Legge n.70 del 13 maggio 2011 che ha istituito il credito d’imposta a sostegno dell’occupazione stabile nel Mezzogiorno prevedendo la concessione di un contributo – appunto sotto forma di credito d’imposta – per le nuove assunzioni di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati effettuate nelle Regioni del Mezzogiorno Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise .
Secondo le disposizioni attuative del Decreto Interministeriale, potranno beneficiare del credito d’imposta i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 ed il 13 maggio 2013, abbiano effettuato ed effettuino nelle Regioni anzidette assunzioni a tempo indeterminato che “costituiscono incremento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti la data dell’assunzione”. Le assunzioni per le quali si può usufruire del credito d’imposta – previa presentazione di apposita istanza alle Regioni ed accoglimento della stessa – sono solo quelle che interessano i lavoratori definiti svantaggiati o molto svantaggiati che si trovano quindi in una delle seguenti e tassative situazioni:
1) non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
2) non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale;
3) hanno superato i 50 anni di età;
4) adulti che vivono soli con a carico una o più persone;
5) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna esistente in tutti i settori e che appartengono al genere sottorappresentato;
6) membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di lingua, formazione professionale e di lavoro;
7) lavoratori senza lavoro da almeno 24 mesi.
Qualora ricorrano i requisiti, il credito d’imposta è concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione dei lavoratori svantaggiati ovvero nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione di lavoratori molto svantaggiati.
A decorrere dalla data della comunicazione di accoglimento dell’istanza, il credito è utilizzabile solo in compensazione ed entro due anni dalla data di assunzione e dal diritto allo stesso si decade se, tra le altre cose, non vengono conservati – per almeno due anni (nelle piccole e medie imprese) ovvero tre anni (nelle altre imprese) – i posti di lavoro creati.
Ora si resta solo in attesa dell’adozione, da parte delle Regioni interessate, dei provvedimenti che dovranno stabilire le modalità e le procedure per la richiesta e la concessione del credito d’imposta.