Si ricorda a tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in Italia a titolo di proprietà o uno dei diritti reali di godimento, quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie che il prossimo venerdì 16 dicembre 2011 scade il termine per il pagamento della seconda rata a saldo ici 2011. L’imposta comunale sugli immobili è dovuta soltanto per le seconde case e per gli altri fabbricati previsti dalla vigente normativa e non per la prima casa e le relative pertinenze (queste ultime nel limite di numero e tipologia previsto dal regolamento comunale), ad eccezione degli immobili di categoria A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville), A9 castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico).

L’imposta dovuta per l’anno 2011 si ottiene applicando alla base imponibile, individuata dalla rendita catastale rivalutata del 5%, l’aliquota stabilita per tale anno dal Comune (che varia dal 4 al 9 per mille), ove è ubicato l’immobile soggetto a tassazione e moltiplicato per un coefficiente fisso in base alla tipologia dell’immobile per:

– 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, autorimesse, ecc.);
– 140 per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale B (collegi, convitti, ecc.);
– 50 per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
– 34 per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

La base imponibile per le aree fabbricabili, invece, è data dal valore venale in comune commercio mentre per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno in corso, aumentato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 75.

Il saldo ici si calcola come differenza tra l’imposta dovuta per l’anno 2011 determinata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso e l’acconto versato entro il 16.6.2011. Tale acconto era stato calcolato nella misura del 50% dell’imposta determinata sulla base della situazione reale del 2011, ma applicando aliquote e detrazioni deliberate dai Comuni con riferimento all’anno 2010.
Non sono, invece, tenuti al versamento del saldo i contribuenti che il 16 giugno hanno optato di versare l’intero ammontare, applicando alla base dell’imponibile le aliquote e le detrazioni in vigore per l’annualità di riferimento.

Il versamento dell’imposta può essere eseguito presso gli uffici di Poste Italiane con il bollettino postale, direttamente in tesoreria o presso le banche convenzionate oppure tramite il modello F24, indicando il codice catastale del Comune con la possibilità di poter compensare il debito ici con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
I codici da utilizzare per la compilazione del modello di versamento nella sezione “Ici ed altri tributi locali”, sono:

– 3901 – Ici per l’abitazione principale;
– 3902 – Ici per i terreni agricoli;
– 3903 – Ici per le aree fabbricabili;
– 3904 – Ici per gli altri fabbricati.

È possibile anche che i singoli Comuni abbiano disposto modalità alternative di pagamento, in tal caso si consiglia di rivolgersi ai competenti Uffici comunali per maggiori informazioni. (Amedeo Di Monda)

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