Tra le varie disposizioni introdotte per favorire l’incremento dell’occupazione ci sono quelle inerenti gli incentivi per la riassunzione di disoccupati, che percepiscono la relativa indennità erogata dall’INPS.
In virtù di tali disposizioni, prorogate dalla Legge di stabilità 2012 ma ancora in attesa dei decreti attuativi, i datori di lavoro che assumono lavoratori percettori di disoccupazione ordinaria o di quella speciale edile ovvero, ed ai sensi dei commi 134 e 135 della Legge 191/2009, i datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati over 50 iscritti alle liste di mobilità o in disoccupazione ordinaria con almeno 35 anni di contributi, possono usufruire della riduzione dei contributi da versare all’INPS per tali assunzioni.
È ovvio che tali incentivi sono rivolti a favorire le assunzioni di tutti quei lavoratori che, espulsi da sistema produttivo delle aziende di provenienza, visto il periodo congiunturale dell’economia italiana, sarebbe oltremodo svantaggiati nella ricollocazione lavorativa. Allo stesso modo, sono rivolti ad avvantaggiare le aziende che – ad un basso costo complessivo della manodopera – avrebbero l’opportunità di inserire nel proprio ciclo produttivo risorse umane già in possesso di specifiche competenze e precedentemente acquisite e maturate negli anni di lavoro svolti presso altre realtà aziendali.
Al di là dei precisi requisiti e modalità per il reimpiego delle categorie di lavoratori svantaggiati di cui sopra – che auspichiamo saranno chiarite non appena si concluderanno i “tavoli lavoro” attualmente in corso – sarebbe comunque prioritaria una riforma delle procedure previste per favorire l’incontro della domanda e dell’offerto di lavoro che, ad oggi, sono assai carenti e sicuramente non idonee allo scopo soprattutto se si pensa al ruolo dei Centri per l’Impiego nazionali, ed in particolare a quelli del Mezzogiorno.