Libero accesso alla professione, con 18 mesi di tirocinio e una laurea. Formazione permanente, assicurazione obbligatoria, attivita’ disciplinare più un nuovo iter per l’accesso all’esame di stato.
Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, riunito a Roma nei giorni scorsi ha approvato senza alcun voto contrario le linee guida per una riforma dell’ ordinamento giornalistico, alla luce delle novità introdotte dalle legge 148/2011 e successive modificazioni.
Le linee guida sono il punto di arrivo di un percorso decennale di autoriforma.
Il Consiglio nazionale dell’ Ordine dei giornalisti – in una nota – evidenzia la peculiarità della professione giornalistica da intendersi come strumento di democrazia fondato sull’art. 21 della Costituzione e finalizzato a garantire il diritto dei cittadini ad un’ informazione corretta e completa, indispensabile
per compiere scelte libere e consapevoli.
ACCESSO ALLA PROFESSIONE E TIROCINIO
L’ accesso alla professione giornalistica é libero.
Fermi restando l’unicità dell’Albo, la permanenza dei due Elenchi e i diritti acquisiti dagli iscritti all’ entrata in vigore della riforma, l’accesso alla professione di giornalista dovra’ avvenire attraverso l’esame di Stato. Per sostenere l’ esame di Stato gli aspiranti giornalisti dovranno possedere una laurea aver svolto un tirocinio di 18 mesi. Le forme di tirocinio saranno individuate in un regolamento. Dall’entrata in vigore della riforma, chi avrà superato l’ esame di Stato sceglierà se iscriversi nell’ Elenco Professionisti o in quello Pubblicisti.
FORMAZIONE PERMANENTE
La formazione permanente e’ compito essenziale dell’Ordine. Il principio, da introdursi nella riforma, persegue l’obiettivo di stabilire un obbligo di aggiornamento, contravvenendo al quale si determina un illecito disciplinare. La formazione permanente dovrà essere coordinata dal Consiglio nazionale mediante apposito regolamento, sara’ obbligatoria – stante l’unicità dell’Albo – per tutti gli iscritti, e avverrà mediante l’ attribuzione di crediti.
ASSICURAZIONE
L’assicurazione obbligatoria, per i rischi derivanti dall’ esercizio dell’ attivita’ professionale, non è conforme alla specificità della professione giornalistica.
CONSIGLI DI DISCIPLINA
L’attività disciplinare, essenziale per il rispetto della deontologia e del diritto dei cittadini a una informazione corretta e completa, garantisce la terzietà attraverso la separazione dei consigli dell’ Ordine dai consigli disciplinari e si esercita attraverso: il Consiglio di disciplina regionale; il Consiglio di disciplina nazionale, che svolge funzioni di seconda istanza, è composto da quattordici membri eletti dal Consiglio nazionale dell’Ordine tra gli iscritti all’ Albo. La distinzione tra funzioni di amministrazione e di disciplina esige una congrua riduzione del numero dei componenti del Consiglio nazionale.
NORME TRANSITORIE PER L’ACCESSO ALL’ESAME DI STATO
L’ iter transitorio di accesso all’ esame di Stato dovrà esaurirsi nell’ arco massimo di un quinquennio sarà regolato da precise norme, fermo restando che i pubblicisti non intenzionati ad avvalersi di tale normativa, restano iscritti all’Elenco di appartenenza.
Il Consiglio nazionale dell’ordine ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo risultato e, in particolare, la Fnsi per l’apporto fornito nel mezzo dei lavori e che ha offerto al Governo l’immagine di una categoria coesa a tutela delle libertà d’informazione.