Giorno 5 marzo 2012: dopo i soliti giri per le cancellerie e le udienze presso il Tribunale di Roma torno in studio. È già tarda mattinata!

Sulla scrivania trovo due cartoline di colore giallo. Sono i soliti biglietti di cancelleria che provengono dalla Commissione Tributaria. Ci siamo: è la sentenza che aspettavo!!

Apro le cartoline, leggo…: Sentenza num. 45/37/2012dispositivo della sentenza: “La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate”.

Ve lo giuro: sono in morto in quel momento!… Se fossi stato debole di cuore sarei schiattato lì… con quel biglietto giallo in mano. Morto d’infarto!

Il cuore, per fortuna, ancora regge… Per cui, armato di santa pazienza attendo l’indomani mattina per andare in cancelleria e prelevare copia delle motivazioni della sentenza per capire dov’era l’errore nella presentazione del ricorso.

Premetto che è inammissibile il ricorso se:
1) Non è notificato nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto impugnato;
2) Se il ricorso è carente dei seguenti requisiti:
a) la Commissione tributaria a cui ci si rivolge;
b) il nome, il cognome (o la ragione sociale o la denominazione) del ricorrente (e, quando c’è, del suo legale rappresentante);
c) la residenza (o la sede legale o il domicilio eletto);
d) il codice fiscale;
e) l’ufficio (o l’ente locale o il concessionario della riscossione) nei cui confronti è proposto;
f) gli estremi dell’atto impugnato (avviso di accertamento, provvedimento di irrogazione sanzioni, ecc.);
g) l’oggetto della domanda (ad es., la richiesta di annullamento dell’atto);
h) i motivi di fatto e di diritto idonei a provare la sua fondatezza;
i) la sottoscrizione del ricorrente;
l) la sottoscrizione del difensore, quando è presente, con l’indicazione dell’incarico conferito.

Dopo aver passato la notte in bianco per capire dov’era l’errore nella presentazione del ricorso, il giorno seguente mi reco in cancelleria.

Ore 9.14: sono già a turno per prendere la copia della sentenza.

Ottengo quanto bramato, cioè la copia. Si sono fatte nel frattempo le ore 11.00. Esco e leggo… riporto testualmente: “…la commissione osserva che la ricorrente non ha depositato la busta o almeno la copia della medesima con cui l’Ufficio (Agenzia dell’Entrate) ha notificato l’avviso di accertamento non consentendo pertanto al Collegio di verificare la ritualità del ricorso… omissis… peraltro non ha prodotto nemmeno l’avviso di accertamento per cui il ricorso è inammissibile anche sotto altro profilo…”. In fondo, la firma del giudice relatore: dott. Vincenzo Carbone.

A questo punto scappo mi precipito allo studio per verificare nel mio fascicolo se avessi omesso qualche adempimento riguardo al deposito del fascicolo con tutti i documenti. Arrivo allo studio alle ore 12.00 circa!

Apro il fascicolo, cerco, scartabello, sfoglio…. Eccola!!!! NOTA DI DEPOSITO – rilasciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma – DEL RICORSO E DOCUMENTI NUM: 20 ALLEGATI in data 24 maggio 2011.

Com’è possibile? Mi chiedo esterrefatto. Possibile che hanno fatto sparire i documenti allegati al fascicolo? No! Questo non è possibile! È da denuncia…. È reato… possibile che devono ricorrere a questi mezzucci per evitare una condanna? Mi metto a girare per lo studio tipo Zio Paperone… scavando fossi e contro-fossi…

Nel frattempo si sono fatte le ore 12.30 e non faccio in tempo a tornare in cancelleria della 37° Sezione della Commissione Tributaria Provinciale per verificare la corrispondenza di quanto dichiarato dal Giudice in sentenza. Pazienza… ci andrò domani, intanto, oggi ricevo il cliente al quale devo dare la nefasta notizia
.
Il cliente arriva alle 16.15 circa… rimane in studio circa 2 ore… gli spiego la situazione gli faccio vedere tutte le carte… in PRIMIS, ovviamente la NOTA DI DEPOSITO… Invito il Cliente, Luigi Salvati, a presenziare l’indomani con me all’accesso in Cancelleria e verificare dove sono finiti i documenti e perché non erano presenti nel fascicolo. Ci diamo appuntamento alle ore 9.30 a piazza Esedra, inizio via Nazionale.

Giorno 7 marzo 2012 ore 9.30. Arriva il signor Salvati. Adombrati e silenziosi ci avviamo presso la Commissione Tributaria… Arriviamo… Entriamo… saliamo al secondo piano… prima a destra… poi a sinistra in fondo al corridoio… Ecco! È la cancelleria!!

Entriamo. “Buongiorno – esordisco – sono l’avvocato Daniele Mauro procuratore costituito nel giudizio di cui al R.G. 13053/2011 e questo è il signor Luigi Salvati, la parte che ha presentato il ricorso di cui alla sentenza num. 45/37/2012… possiamo visionare l’intero fascicolo?”
Il Cancelliere, come se nulla fosse, risponde: “Certo!!” e si accinge a cercare il fascicolo…
Due minuti dopo il fascicolo è sulla sua scrivania… apro il fascicolo e mi metto a cercare… e rinvengo:
1) il mio ricorso passato per la notifica il 27/04/2011 e ricevuto il 28/04/2011;
2) la copertina del mio fascicolo azzurro con la nota di deposito della stessa Commissione Tributaria dei 20 documenti che riporta la data 24.05.2011;
3) le controdeduzioni dell’Agenzia del 21.09.2011;
4) le memorie dell’Agenzia del 19.10.2011;
5) la mia nota di deposito di ulteriori documenti del 30.01.2012;
6) le memorie illustrative del 09.02.2012.

Faccio presente al Cancelliere che c’è tutto tranne i 20 documenti indicati in ricorso e riportati chiaramente anche nella nota di deposito, tra i quali vi era l’atto di accertamento con la busta della notifica dello stesso atto.

Il cancelliere non sa che pesci prendere… timidamente mi dice: “può fare appello alla sentenza”… Come no? Appello alla santa pazienza!!!!

Cerco di non alterarmi e resto calmo…. “Dove sono i documenti… Cancelliere?”
Il Cancelliere si mette a cercare tra i vari fascicoli… il signor Salvati frattanto chiede rivolgendosi al Cancelliere: “posso osare una domanda? Ma noi… in Italia… viviamo ancora in uno stato di diritto?”…

Ad un certo punto il Cancelliere, che nel frattempo è diventato di color rosso cangiante in verde prende un faldone di quelli grossi, di quelli che riescono a contenere circa dai 5 ai 7 chili di carta… sul frontespizio del faldone la mia carta intestata con l’indice del fascicolo!!!
Eccoli i DOCUMENTI!
Apro il faldone: e leggo:
documento 1) avviso di accertamento TK5031107434… scorro nelle pagine successive dell’atto… ECCOLA!!!!.. è la busta con il timbro postale dell’avvenuta ricezione della notifica comprovante la tempestività e ritualità del ricorso presentato!
Quella busta che secondo quanto scritto nella motivazione della sentenza dal giudice Vincenzo Carbone, non esisteva, non era stata esibita, e dunque per questo il ricorso era inammissibile.

MORALE DELLA FAVOLA: il Cancelliere ha consegnato, in buona sostanza, al Giudice relatore per l’estensione della sentenza, soltanto mezzo fascicolo, non consegnando l’altra metà dove erano contenuti tutti i documenti offerti per la dimostrazione delle ragioni del contribuente.

Il Giudice Relatore, Vincenzo Carbone, dal canto suo, ed a mio giudizio con negligenza e/o imperizia, nemmeno ha considerato l’indice dei documenti offerti in comunicazione analiticamente indicato in ricorso nonché l’elenco inserito nella metà del fascicolo che era nelle sue mani e, da ultimo, non ha neanche considerato e/o letto la stessa nota di deposito rilasciata dalla stessa Commissione Tributaria.

Altra MORALE DELLA FAVOLA: la sentenza deve essere esclusivamente appellata!!! L’Errore di fatto in cui è caduto il Giudice può essere fatto valere soltanto come motivo di appello, ovvero attendere lo spirare del termine d’appello (sei mesi dalla data del deposito) per proporre giudizio di revocazione ex art. 395 num. 4 c.p.c.

Intanto, TERZA MORALE DELLA FAVOLA, la sentenza è esecutiva… il cittadino deve pagare i 2/3 della somma accertata!! Pari a circa € 50.000,00.
Dal canto mio, l’appello è pronto! Lunedì notifico.
Roba da matti! Questo è il pianeta In-Giustizia Italia.
Vi terrò aggiornati sugli sviluppi della vicenda!!! E su come eviterò il pagamento dei 2/3 della somma!
(fine terza parte – ma non finisce qui…)

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